Decreto Rilancio – Misure in materia di accertamento, riscossione e contenziosi fiscali

A cura di Carlo Romano e Daniele Conti

In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 (“Decreto Rilancio”). Il nuovo provvedimento d’urgenza si pone in linea di continuità con i precedenti Decreti Cura Italia e Liquidità nell’introdurre, fra le altre, misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese, incentivi e crediti d’imposta, misure in materia di imposizione indiretta e in materia di accertamento e contenzioso fiscale.

Link alle sezioni:

A) Misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese

B) Proroga dei termini di versamenti sospesi

C) Incentivi e crediti di imposta

D) Misure per la semplificazione

E) Misure in materia di IVA ed altre imposte indirette

F) Misure in materia di accertamento, riscossione e contenziosi fiscali

G) Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi

H) Interventi in materia di sostegno alla liquidità delle imprese e nel settore creditizio

I) Misure per l’internazionalizzazione

F) Misure in materia di accertamento, riscossione e contenziosi fiscali

Disposizioni in materia di giustizia tributaria – Articolo 135

Ai sensi del Decreto Rilancio, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per gli inviti al pagamento del contributo unificato in caso di ritardato versamento totale o parziale dello stesso.

Con riferimento alle udienze tributarie a distanza, nelle more dell’adozione della normativa tecnica e di dettaglio da parte del Direttore Generale delle Finanze, il Decreto Rilancio innova l’articolo 16, comma 4, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 consentendo anche ai giudici ed al personale amministrativo della Commissione Tributaria di beneficiare dell’udienza a distanza (laddove prima era concesso alle sole parti processuali di non trovarsi fisicamente nell’aula di udienza).

Rimessione in termini e sospensione dei versamenti in base a controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni – Articolo 144

Le somme dovute sulla base delle comunicazioni degli esiti di controlli automatizzati (articolo 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e di controlli formali (articolo 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) delle dichiarazioni e della liquidazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata, anche quando formano oggetto di rateazione, ed in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio, possono essere versate entro il 16 settembre 2020.

In aggiunta agli ordinari meccanismi di rateazione degli importi di cui trattasi, il Decreto Rilancio consente anche ulteriori dilazioni.

Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo – Articolo 145

Ai sensi dell’articolo 28-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, eventuali somme rimborsabili ai contribuenti possono essere compensate con altri debiti già iscritti a ruolo. A seguito del Decreto Rilancio, tale compensazione non è applicabile per il 2020, al fine di consentire a tutti i contribuenti di ricevere immediata liquidità.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, conciliazioni, rettifiche e liquidazioni e atti di recupero di crediti di imposta – Articolo 149

La previsione in commento dispone la proroga al 16 settembre 2020 dei versamenti (anche rateali) in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, con riferimento agli atti di seguito elencati:

  • atti di accertamento con adesione;
  • accordo conciliativo in udienza o fuori udienza;
  • accordo di mediazione per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000;
  • atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
  • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti (p. es., locazioni);
  • atti di recupero di crediti tributari;
  • avvisi di liquidazione a seguito di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, delle imposte di bollo e ipocatastali relative a beni immobili ricevuti in successione, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine e dell’imposta sulle assicurazioni.

In aggiunta agli ordinari meccanismi di rateazione degli importi di cui trattasi, il Decreto Rilancio consente anche ulteriori dilazioni.

Specifiche proroghe in tema di contenzioso

Ai sensi del comma 3 di tale articolo, è inoltre prorogato al 16 settembre 2020 il termine di notifica del ricorso di primo grado avverso gli atti sopra elencati e quelli definibili per acquiescenza, in base ai quali il versamento (anche rateale) risultasse in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Questa disposizione, senza dubbio mirata a parificare i termini di impugnazione con quelli dei versamenti sospesi, deve coordinarsi con la natura di taluni degli atti richiamati in quanto strutturalmente non impugnabili (quali, ad esempio, gli accordi conciliativi, che si perfezionano, a seconda dei casi, con la redazione del verbale in udienza o la sottoscrizione dell’accordo).

Sospensione dei versamenti delle rate della “pace fiscale”

Lo stesso regime di sospensione dei versamenti (da effettuarsi entro il 16 settembre 2020 per quelli in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020) si applica alle somme rateali dovute in base alle ipotesi di “pace fiscale”, quali la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, degli atti del procedimento di accertamento e delle liti tributarie pendenti (articoli 1, 2, 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119).

Ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto – Articolo 150

In base all’articolo 10 del TUIR, le somme restituite al soggetto erogante dal contribuente individuale e assoggettate a tassazione in anni precedenti normalmente costituiscono oneri deducibili dal reddito delle stesse persone fisiche.

Secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, a partire dal 1° gennaio 2020 (salvi i rapporti già definiti), se tali somme erano state assoggettate a ritenuta, le stesse sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. Inoltre, ai datori di lavoro (inclusi taluni organi costituzionali) spetta un credito di imposta pari al 30%.

Tale norma, come chiarito nella relazione illustrativa, mira a deflazionare i contenziosi civili e amministrativi vertenti sul diritto del datore di lavoro di vedersi restituita la somma indebitamente corrisposta al dipendente al lordo o al netto delle ritenute, nel senso prospettato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

Differimento del periodo di sospensione della notifica di atti e per l’esecuzione di provvedimenti di sospensione di licenze e autorizzazioni amministrative all’esercizio di attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali – Articolo 151

È prorogato al 31 gennaio 2021 il periodo di sospensione della notifica e dell’esecuzione di atti e provvedimenti adottati a seguito di recidiva sulla mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o regolarizzazione dell’acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni (quali SIM per abbonamenti prepagati) e, segnatamente:

  • sospensione di licenze e autorizzazione amministrativa all’esercizio di attività,
  • sospensione dell’esercizio dell’attività medesima,
  • sospensione dell’iscrizione ad albi e ordini professionali.

Tale differimento del periodo di sospensione non si applica ai soggetti che, successivamente al 19 maggio, abbiano commesso anche una sola delle violazioni sopra menzionate.

Sospensioni dei pignoramenti degli agenti della riscossione su stipendi e pensioni – Articolo 152

Tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, sono sospesi gli effetti dei pignoramenti presso terzi di stipendi, indennità relative al rapporto di impiego (incluse quelle dovute a causa di licenziamento) pensioni, indennità di analoga natura e assegni di quiescenza, consentendo dunque al soggetto erogante tali somme di metterle a disposizione del debitore (anche in caso di intervenuta ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione).

Eventuali accantonamenti e accreditamenti effettuati prima del 19 maggio restano, rispettivamente, salvi e non rimborsabili.

Sospensione delle verifiche sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Articolo 153

Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano verifiche sui beneficiari di somme superiori ad Euro 5.000, con riferimento all’esistenza di una o più cartelle di pagamento notificate, pari almeno allo stesso importo, per le quali il contribuente risulti inadempiente. Il riscontro di tale verifica comportava il blocco del pagamento e la segnalazione all’agente della riscossione competente per territorio.

In virtù del Decreto Rilancio, il debitore inadempiente nei termini anzidetti può comunque ricevere il pagamento delle somme di cui risulti creditore.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione – Articolo 154

Dal punto di vista delle attività dell’agente della riscossione, il Decreto Rilancio apporta una serie di modifiche al Decreto Cura Italia.

In particolare:

  • la sospensione delle attività dell’agente della riscossione, precedentemente prevista fino al 31 maggio 2020, è estesa fino al 31 agosto 2020;
  • per i piani di rateazione in essere all’8 marzo 2020 e con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi sulle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate (e gli altri effetti di tale decadenza) si verifica dopo il mancato pagamento di dieci (anziché cinque) rate, anche non consecutive;
  • tutte le rate della rottamazione-ter e del “saldo e stralcio” dovute nell’anno in corso possono essere versate entro il 10 dicembre 2020, senza tuttavia che si applichi la “tolleranza” di cinque giorni (per l’intenzione espressa in relazione illustrativa di garantire la sicura acquisizione delle somme relative all’anno 2020 al bilancio dello Stato e degli enti creditori);
  • è rimossa la preclusione alla rateazione dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alla rottamazione-ter o al “saldo e stralcio” per i quali il richiedente non abbia versato quanto dovuto.

Proroga dei termini di notifica di atti impositivi al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali – Articolo 157

Al fine di evitare la concentrazione delle notifiche nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, è previsto che gli atti impositivi per i quali i termini di decadenza (senza considerare il periodo di sospensione previsto dal Decreto Cura Italia) scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono comunque emessi entro la fine dell’anno, ma sono notificati nel 2021.

Gli atti impositivi in questione sono:

  • avvisi di accertamento,
  • atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni,
  • atti di recupero dei crediti di imposta,
  • avvisi di liquidazione e di rettifica e di liquidazione.

Per tali atti, non sono dovuti interessi per ritardato pagamento e per ritardata iscrizione a ruolo tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.

Analoghe previsioni riguardano gli atti elaborati centralmente con modalità massive (quali, per esempio, comunicazioni relative all’esito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni).

In tutti i casi, il Decreto Rilancio fa salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi del codice di procedura penale ovvero quelli conseguenti l’applicazione dei provvedimenti cautelari. La disposizione fa salvi anche i casi in cui l’emissione dell’atto impositivo sia funzionale all’adempimento di un contestuale versamento di tributi, come nel caso della liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.

Infine, i termini di decadenza per la notificazione di talune cartelle di pagamento (quali per le somme da controlli automatizzati delle dichiarazioni per l’anno 2018 e da controlli formali delle dichiarazioni per gli anni 2017 e 2018) sono prorogati di un anno.

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione del termine per proporre ricorso prevista nel procedimento di accertamento con adesione – Articolo 158

Attraverso una norma di carattere dichiaratamente interpretativo, il Decreto Rilancio chiarisce che la sospensione dei termini processuali disposta dal Decreto Cura Italia è cumulabile con la sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione prevista nell’ambito del procedimento di adesione relativo ad accertamenti notificati al contribuente.

Tale norma ufficializza dunque la posizione interpretativa espressa dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari 23 marzo 2020, n. 6/E, 3 aprile 2020, n. 8/E e 6 maggio 2020, n. 11/E.

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