A cura di Flavia Barone e Fabrizio Tenuta
In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 (“Decreto Rilancio”). Il nuovo provvedimento d’urgenza si pone in linea di continuità con i precedenti Decreti Cura Italia e Liquidità nell’introdurre, fra le altre, misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese, incentivi e crediti d’imposta, misure in materia di imposizione indiretta e in materia di accertamento e contenzioso fiscale.
Link alle sezioni:
A) Misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese
B) Proroga dei termini di versamenti sospesi
C) Incentivi e crediti di imposta
D) Misure per la semplificazione
E) Misure in materia di IVA ed altre imposte indirette
F) Misure in materia di accertamento, riscossione e contenziosi fiscali
G) Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi
H) Interventi in materia di sostegno alla liquidità delle imprese e nel settore creditizio
I) Misure per l’internazionalizzazione
C) Incentivi e crediti di imposta
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda – Articolo 28
La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. La misura è ridotta al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda che includano almeno un immobile.
Per le strutture alberghiere e agrituristiche tale credito spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi relativo al periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta nella misura del 60% spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta è che i soggetti locatari esercenti un’attività economica abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio; per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a seguito dell’avvenuto pagamento dei canoni. Non si applicano i limiti annuali di compensazione. Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva altresì per il calcolo del rapporto tra a) ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e, b) l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ai fini della deducibilità degli interessi di cui all’art. 61 del TUIR e delle spese ed altri componenti negativi di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR.
Al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, la norma dispone la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d’imposta in esame con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del DL Cura Italia.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – Articolo 120
Viene riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione nei luoghi aperti al pubblico dettagliati nell’allegato all’articolo, nonché ad associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020, in relazione ad interventi necessari per garantire la riapertura in sicurezza delle attività, fino ad un massimo di euro 80.000.
Il credito d’imposta è (i) cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, nonchè (ii) utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione senza limitazioni di importo.
Con decreto ministeriale saranno identificati ulteriori soggetti aventi diritto e i relativi investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni, saranno stabilite modalità di monitoraggio dell’utilizzo del credito.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – Articolo 125
La disposizione riconosce in favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute – fino al 31 dicembre 2020 – per la sanificazione di ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (“DPI”) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta per un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, senza l’applicazione dei limiti annuali. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Si rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni, per l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione anche al fine del rispetto del limite di spesa.
I corrispondenti articoli 64 del DL Cura Italia e 30 del DL Liquidità sono abrogati.
Salvaguardia del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n.21 – Articolo 128
La disposizione prevede il mantenimento della spettanza del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis del TUIR (i.e. bonus Renzi pari ad 80 euro) e del trattamento integrativo pari ad euro 100 di cui all’articolo 1 della legge n. 21/2020 per i lavoratori dipendenti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica.
Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui al DL Cura Italia è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Incentivi per gli investimenti nell’economia reale – Articolo 136
Al fine di incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, è concessa la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici.
Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.
Le disposizioni in commento prevedono, inoltre:
- un vincolo di concentrazione degli investimenti nel PIR elevato al 20%;
- limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente.
La disciplina in esame consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un’ampia categoria di intermediari. Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR, infatti, possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali, a mero titolo esemplificativo: ELTIF, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito.
La nuova disciplina viene inserita nell’art. 13-bis del D.L. n. 124 del 2019, il quale contiene le disposizioni relative agli investimenti qualificati per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020.
Proroga della rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – Articolo 137
La disposizione ripropone la possibilità di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate, dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti al 1° luglio 2020, con le modalità previste dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i.e. la facoltà di rideterminare i valori dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, con effetti positivi sulla determinazione di eventuali plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.
Inoltre, l’aliquota della predetta imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell’11%.
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