A cura di Fabio Alberto Regoli, Elisa Geraci, Vittoria Rostagno, Greta Guazzotti, Marta Gallio
In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 (“Decreto Rilancio”). Il nuovo provvedimento d’urgenza si pone in linea di continuità con i precedenti Decreti Cura Italia e Liquidità nell’introdurre, fra le altre, misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese, incentivi e crediti d’imposta, misure in materia di imposizione indiretta e in materia di accertamento e contenzioso fiscale.
Link alle sezioni:
A) Misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese
B) Proroga dei termini di versamenti sospesi
C) Incentivi e crediti di imposta
D) Misure per la semplificazione
E) Misure in materia di IVA ed altre imposte indirette
F) Misure in materia di accertamento, riscossione e contenziosi fiscali
G) Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi
H) Interventi in materia di sostegno alla liquidità delle imprese e nel settore creditizio
I) Misure per l’internazionalizzazione
H) Interventi in materia di sostegno alla liquidità delle imprese e nel settore creditizio
Nello specifico, il Decreto Rilancio ha previsto misure straordinarie di intervento in sostegno della liquidità delle imprese e, più in generale, al tessuto economico-imprenditoriale nazionale, incluse misure di tutela del risparmio nel settore creditizio.
Nella presente sezione vengono illustrati i principali interventi in materia di sostegno alle imprese e all’economia e di tutela del risparmio nel settore creditizio, con particolare riferimento alla Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione.
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – Articolo 26
Il Decreto Rilancio ha istituito il “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato alla sottoscrizione entro il 31 dicembre 2020 di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società che, inter alia:
- hanno avuto ricavi relativi al periodo d’imposta 2019, superiori a cinque milioni di euro, (ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 10 dell’art. 26 del Decreto Rilancio) e fino a cinquanta milioni di euro. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
- hanno avuto una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente non inferiore al 33%, a causa dell’emergenza;
- hanno eseguito un aumento di capitale a pagamento integralmente versato, deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020;
- alla data del 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea;
- si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2 , del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7;
- hanno un numero di occupati inferiore a 250 persone.
Gli strumenti finanziari in oggetto possono essere emessi anche in deroga ai limiti di cui all’ art. 2412, primo comma, c.c. e vengono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione.
La società emittente gli strumenti finanziari ha l’obbligo:
- di non deliberare o effettuare fino all’integrale rimborso distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
- di destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l’anno 2020.
Patrimonio Rilancio – Articolo 27
Con l’articolo 27 del Decreto Rilancio, CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato ( “Patrimonio Rilancio”) a cui saranno apportati beni e rapporti giuridici esclusivamente dal MEF, con caratteristiche di facile e pronta liquidazione o rifinanziabilità, che saranno impiegati per il sostegno ed il rilancio delle grandi imprese, ovvero società costituite in forma cooperativa o nella forma di società per azioni (S.p.A.), anche con azioni quotate in mercati regolamentati, che (i) abbiano sede legale in Italia; (ii) non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo; (iii) presentino un fatturato annuo superiore a Euro 50 milioni.
Il Patrimonio Rilancio potrà essere articolato in comparti e sarà, come ciascuno dei suoi comparti, autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa, con il fine di rispondere, ciascuno, esclusivamente delle obbligazioni assunte dai medesimi, nei limiti dei beni e dei rapporti giuridici apportati.
Gli apporti del MEF sono effettuati con decreto del MEF stesso.
Il Patrimonio Rilancio è costituito con deliberazione dell’assemblea di CDP S.p.A., che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Rilancio.
I requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Rilancio saranno definiti con decreto del MEF, sentito il MISE e, qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Rilancio saranno subordinati all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE.
Il Decreto Rilancio stabilisce che, in via preferenziale, il Patrimonio Rilancio effettuerà interventi mediante la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale e l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
L’intervento nella singola impresa è soggetto alla verifica di specifici criteri di eleggibilità ed all’accettazione di alcune condizioni e possono essere effettuati interventi relativi ad operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.
Il Patrimonio può essere alimentato anche per il tramite di emissioni obbligazionarie e può essere concessa la garanzia dello Stato ai portatori dei titoli.
Il Decreto prevede la cessazione del Patrimonio Rilancio trascorsi dodici anni dalla costituzione, ma la sua durata potrà essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del MEF.
Rifinanziamento fondi – Articolo 31
Sono state incrementate, per l’anno 2020, le risorse destinate (i) al fondo di copertura della garanzia dello stato ex art. 1, co. 14, DL Liquidità, (ii) al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. a favore delle piccole e medie imprese ex art. 2, co. 100, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662, (iii) all’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) per la gestione delle garanzie concesse in favore delle imprese agricole e della pesca, nonché (iv) al fondo di garanzia prima casa ex art. 1, co. 48, lett. c), L. 27 dicembre 2013, n. 147.
Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali – Articolo 35
Il Decreto Rilancio ha previsto inoltre, all’articolo 35, un’ulteriore misura straordinaria di supporto alla liquidità delle imprese attraverso lo strumento della garanzia SACE, con il fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Come previsto dall’articolo in commento, SACE S.p.A. potrà concedere in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all’esercizio del ramo credito, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2.000 milioni di Euro. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalla concessione di tali garanzie sarà accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.
Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti – Articolo 36
Con l’articolo in commento, viene data autorizzazione al MEF a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo (Pan-European Guarantee Fund – EGF), costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti con una dotazione da 25 miliardi di Euro per garantire principalmente a piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici degli Stati Membri, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza pandemica.
Il Fondo consentirà di erogare fino a circa 200 miliardi di Euro principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito AAA) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale) a favore dei beneficiari finali. Il Fondo sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili, incondizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri dell’Unione Europea al Gruppo BEI (BEI e FEI) su base proporzionale, in rapporto alle quote di partecipazione azionaria nella BEI.
Il MEF viene quindi autorizzato, sempre con l’articolo 36 in commento, a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli Investimenti e ad attuare il contributo dell’Italia alla garanzia, pari alla sua quota capitale nella Banca, ovvero il 18,78% dell’apporto complessivo di 25 miliardi di Euro, cioé 4.695 milioni di Euro, che corrisponde alla massima perdita possibile.
Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative – Articolo 38
La disposizione è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, principale strumento nazionale di erogazione di finanziamenti agevolati rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del MISE 24 settembre 2014, attraverso la destinazione di risorse aggiuntive pari a Euro 100 milioni per l’anno 2020.
La norma prevede inoltre, al comma 2, l’attivazione di una nuova linea di intervento da affiancare alla misura Smart&Start, volta a facilitare l’incontro tra start up innovative e il sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e rafforzamento patrimoniale della start up innovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione anche l’investimento nelle start up da parte di investitori qualificati (misura “Smart Money”). La concessione dei predetti contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale de minimis (reg. UE n. 1407/2013), sarà disciplinata con decreto del MISE, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
È poi previsto un incremento della dotazione del “Fondo di sostegno al venture capital”, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, L. n. 145 del 2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020, finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, secondo le modalità che saranno adottate con decreto del MISE, a beneficio delle start up innovative di cui all’articolo 25 del DL 18 ottobre 2012, n. 179, e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del DL 24 gennaio 2015, n. 3.
Per incentivare le attività di ricerca e sviluppo utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, le start up innovative sono equiparate alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti di cui all’art. 1, co. 200, lett. c), L. 160/2019.
Il comma 5 dell’articolo in commento proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.
Il comma 6 riserva una quota di 200 milioni di Euro del fondo di garanzia PMI in favore delle start up innovative come definite dall’articolo 25, comma 2, DL 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
I commi da 7 a 9 introducono un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in start up o in PMI innovative. In particolare, è prevista una detrazione d’imposta pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di Euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La medesima detrazione d’imposta è prevista per i contribuenti che investono in PMI innovative.
Al fine di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, è inoltre istituito presso il MISE il fondo per l’intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 a 200.000 Euro per singolo prototipo.
Intervento dello Stato nel capitale delle imprese alla luce delle recenti modifiche al Temporary Framework per gli aiuti di Stato – Art. 43
L’art.43 del D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) ha l’obiettivo di istituire uno strumento di sostegno per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell’attività d’impresa nei casi in cui la cessazione dell’attività svolta o la delocalizzazione dell’attività stessa al di fuori del territorio nazionale produca un rilevante impatto sociale ed economico.
Viene, pertanto, istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (il “Fondo”), che sostituisce il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale (previsto con D.L. 34/2019 ma non ancora operativo) e opera attraverso
- interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano in condizioni di difficoltà economico-finanziaria, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto della disciplina circa gli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04), e
- misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali in coordinamento con gli strumenti previsti dalle politiche attive e passive del lavoro.
La norma mira a preservare il valore strategico dei marchi storici d’interesse nazionale (prevedendo una specifica priorità d’accesso per le imprese titolari di tali marchi nonché per quelle che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo) pur tuttavia, estende tale intervento alle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, in difficoltà economico-finanziaria, al fine di intercettare tutti i processi di delocalizzazione o cessazione delle attività di rilevante impatto economico-sociale.
Le imprese che versano in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, qualora intendano avvalersi del Fondo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative alle:
- azioni da implementarsi per ridurre gli impatti occupazionali (i.e. incentivi all’uscita, prepensionamenti e riallocazioni);
- imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero le azioni da implementarsi per trovare un possibile acquirente, ancorché straniero;
- opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ovvero recuperare gli asset dell’impresa.
Tale norma, consentendo un intervento diretto dello Stato per il salvataggio delle imprese in crisi (diversamente da quanto stabilito dalla regola de minimis), dialoga con la recente modifica apportata dalla Commissione Europea al Temporary Framework sugli aiuti di Stato. In particolare, il nuovo intervento della Commissione sul Temporary Framework è proprio rivolto al salvataggio delle imprese in difficoltà: fino ad ora, infatti, tutte le misure di liquidità erano date per imprese non in crisi o difficoltà.
In data 8 maggio 2020, la Commissione Europea ha adottato una seconda modifica al “Temporary Framework sugli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” disponendo l’estensione del campo di applicazione degli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà, così da consentire, sino al 30 giugno 2021, agli Stati membri di ricapitalizzare (i.e emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate, diritti di partecipazione agli utili, obbligazioni convertibili) e fornire debito subordinato, preservando contestualmente la parità di condizioni nell’UE.
L’intervento pubblico (soggetto ad approvazione da parte della Commissione, previa notifica da parte degli Stati membri) dovrà limitarsi a consentire la redditività dell’impresa e non deve andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario antecedente la pandemia di Covid-19. Le imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti a norma del quadro di riferimento temporaneo.
La modifica al Temporary Framework stabilisce una serie di garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico, in particolare:
- condizioni riguardanti la necessità e l’adeguatezza dell’intervento: gli aiuti alla ricapitalizzazione dovrebbero essere concessi solo se non sono disponibili altre soluzioni adeguate;
- condizioni riguardanti l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione: l’investimento pubblico dovrà essere adeguatamente remunerato e si dovrà prevedere un meccanismo di “step-up” volto a incentivare la società beneficiaria o i suoi soci a riacquistare le partecipazioni per garantire la natura temporanea dell’intervento dello Stato;
- condizioni riguardanti la governance: i beneficiari sono soggetti al divieto di versare dividendi e riacquistare azioni sino all’uscita dello Stato dal capitale delle imprese beneficiarie. La dirigenza vedrà applicarsi una rigorosa limitazione della remunerazione (inter alia divieto di bonus) finchè sarà rimborsato almeno il 75 % della ricapitalizzazione;
- condizioni riguardanti l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese beneficiarie: i beneficiari e gli Stati membri devono elaborare una strategia di uscita. Se, sei anni dopo l’aiuto alla ricapitalizzazione nel caso delle società quotate in borsa o sette anni nel caso delle altre imprese, l’uscita dello Stato non si è ancora verificata, dovrà essere notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione per il beneficiario;
- divieto di sovvenzioni incrociate e di acquisizioni: le imprese beneficiarie, per garantire che l’aiuto alla ricapitalizzazione da parte dello Stato non venga utilizzato indebitamente a detrimento di una concorrenza leale nel mercato unico, non possono utilizzare l’aiuto per sostenere le imprese integrate in difficoltà economiche prima del 31 dicembre 2019. É inoltre vietato ai beneficiari diversi dalle PMI, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75 % della ricapitalizzazione, acquisire una partecipazione superiore al 10 % in concorrenti o altri operatori della stessa linea di attività.
Incremento del Fondo Terzo Settore – Articolo 67
Con l’articolo 67 il Legislatore ha inteso sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia Covid-19. La dotazione del Fondo Terzo Settore è stata, infatti, incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020.
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione – Articoli 165, 166 e 167
Attraverso gli artt. 165 e ss. del Decreto Rilancio, il Governo italiano è autorizzato, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze, a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia fino ad un massimo di 19 miliardi di euro, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto.
Il MEF è inoltre autorizzato a rilasciare, sempre entro i sei mesi dall’entrata in vigore della disposizione, garanzia dello Stato al fine di integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato dalle banche italiane a garanzia dei finanziamenti erogati per fronteggiare il rischio liquidità dalla Banca d’Italia, c.d. Erogazione di liquidità di emergenza – ELA.
L’articolo stabilisce che la concessione della garanzia dello Stato avverrà a seguito di valutazione del caso concreto, verificata l’inesistenza di carenze di capitale eventualmente emerse, nei sei mesi antecedenti l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, da stress test a livelllo di Unione Europea o di Meccanismo di vigilanza unico o da verifiche effettuate da parte della Banca Centrale Europea o Autorità bancaria europea.
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