A cura di Flavia Barone e Fabrizio Tenuta
In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 (“Decreto Rilancio”). Il nuovo provvedimento d’urgenza si pone in linea di continuità con i precedenti Decreti Cura Italia e Liquidità nell’introdurre, fra le altre, misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese, incentivi e crediti d’imposta, misure in materia di imposizione indiretta e in materia di accertamento e contenzioso fiscale.
Link alle sezioni:
A) Misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese
B) Proroga dei termini di versamenti sospesi
C) Incentivi e crediti di imposta
D) Misure per la semplificazione
E) Misure in materia di IVA ed altre imposte indirette
F) Misure in materia di accertamento, riscossione e contenziosi fiscali
G) Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi
H) Interventi in materia di sostegno alla liquidità delle imprese e nel settore creditizio
I) Misure per l’internazionalizzazione
A) Misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese
Contributo a fondo perduto – Articolo 25
La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica derivante dal “COVID-19”, demandando all’Agenzia delle Entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto gli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e titolari di reddito agrario, che siano titolari di partita IVA, aventi, nel periodo di imposta precedente, ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, determinato facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche, in assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza necessaria per accedere al beneficio, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, nonché i contribuenti che hanno diritto alla percezione di indennità previste dagli articoli 27 e 38 del DL Cura Italia, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando, sulla differenza tra l’ ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli del mese di aprile 2019, una percentuale pari al:
- 20% per soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 15% per soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta 2019 superiori ai 400.000 euro e fino ad un milione di euro;
- 10% per soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta 2019 superiore ad un milione di euro e fino a cinque milioni di euro.
Il contributo è comunque riconosciuto in misura non inferiore a mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva altresì per il calcolo del rapporto tra a) ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e, b) l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ai fini della deducibilità degli interessi di cui all’art. 61 del TUIR e delle spese ed altri componenti negativi di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR.
Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente del beneficiario.
I soggetti interessati all’ottenimento del contributo devono presentare – esclusivamente in via telematica e anche tramite un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale – un’istanza all’Agenzia delle Entrate, in cui viene indicata la presenza dei requisiti richiesti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura che verrà definita mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stessa. L’istanza deve essere corredata dall’autocertificazione di (i) regolarità antimafia e (ii) non trovarsi in una delle condizioni ostative previste dal codice antimafia.
Qualora a seguito di successive attività di verifica, venga riscontrata la irregolarità della autocertificazione antimafia, è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.
Qualora, il contributo dovesse risultare non spettante, l’Agenzia delle Entrate recupererà l’importo, maggiorato di sanzioni nella misura dal 100% al 200% del contributo non spettante (ex art. 13, comma 5 D.lgs. 471/1997), unitamente agli interessi. L’atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Per le controversie relative all’atto di recupero si rendono applicabili le disposizioni previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi del recupero di un’agevolazione basata su dati di natura tributaria.
La percezione del predetto contributo in tutto o in parte non spettante avrà, altresì, rilevanza ai fini del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all’articolo 316-ter del codice penale.
In caso di cessazione dell’attività di impresa o di lavoro autonomo successivamente all’erogazione del contributo, il firmatario dell’istanza dovrà conservare tutti gli elementi attestanti la spettanza del contributo. L’eventuale atto di recupero verrà emanato nei confronti di quest’ultimo.
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – Articolo 26
La norma è volta a favorire e realizzare il rafforzamento patrimoniale delle imprese, mediante aumenti di capitale che conducano, tramite l’incremento diretto dei mezzi propri derivanti dai medesimi, al riassorbimento delle inevitabili perdite di esercizio 2020.
Il provvedimento è rivolto alle società di capitali e cooperative aventi sede legale in Italia (o stabili organizzazioni italiane di imprese comunitarie) regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, escluse quelle di cui all’articolo 162-bis del TUIR e quelle che esercitano attività assicurative, che rispettino le seguenti condizioni:
- ricavi compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro (il riferimento è al dato su base consolidata in caso di gruppi di imprese, non tenendo conto dei ricavi infragruppo) nel periodo di imposta 2019 (nel caso del Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito, il range è tra 10 e 50 milioni di euro);
- abbiano registrato a causa dell’emergenza COVID-19 nel bimestre marzo-aprile 2020 un calo di ricavi (su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi infragruppo) superiore del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019;
- abbiano deliberato ed eseguito integralmente un aumento di capitale sociale a pagamento, di qualunque importo e senza vincolo di destinazione delle somme, tra l’entrata in vigore del DL Rilancio e il 31 dicembre 2020 (nel caso del Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito, l’aumento di capitale non può essere inferiore a 250.000 euro).
Credito d’imposta in capo al conferente
In caso di conferimenti in denaro, spetta ai sottoscrittori dell’aumento di capitale sociale un credito di imposta, quantificabile nel 20% del capitale sociale versato con un tetto di investimento massimo di 2 milioni di euro e un corrispondente credito d’imposta massimo di 400.000 euro.
La partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualunque tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società in cui è stato effettuato il conferimento comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
L’agevolazione spetta all’investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile di tutte le misure fruite (dettagliato oltre, tra le disposizioni finali) ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta. Sono escluse dall’applicazione della presente disposizione le società (i) che controllano direttamente o indirettamente la società in cui è effettuato l’investimento, (ii) che sono sottoposte a comune controllo o (iii) che sono collegate con la stessa ovvero (iv) da questa controllate.
Tali disposizioni si applicano anche all’investimento effettuato in stabili organizzazioni italiane di imprese con sede in Stati membri UE o SEE; si applicano altresì quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri UE o SEE che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui alla norma in commento.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. All’utilizzo in compensazione non si applicano i limiti annuali ordinariamente previsti.
Il credito non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva altresì per il calcolo del rapporto tra a) ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e, b) l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ai fini della deducibilità degli interessi di cui all’art. 61 del TUIR e delle spese ed altri componenti negativi di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR.
Credito d’imposta in capo alla conferitaria
In favore delle società che ricevono il conferimento, è previsto, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale eseguito (nei limiti previsti), a patto che le società soddisfino le seguenti condizioni:
- alla data del 31 dicembre 2019 non rientrino tra le imprese in difficoltà, come definite dalle disposizioni comunitarie;
- si trovino in una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice “Antimafia”);
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserva prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’importo, unitamente agli interessi legali.
Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. All’utilizzo in compensazione non si applicano i limiti annuali previsti.
Il credito non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva altresì per il calcolo del rapporto tra a) ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e, b) l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ai fini della deducibilità degli interessi di cui all’art. 61 del TUIR e delle spese ed altri componenti negativi di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR.
Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di strumenti finanziari
La disposizione istituisce un “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, nei limiti della dotazione del Fondo, di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione (“Strumenti Finanziari”) aventi determinate caratteristiche:
- gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione;
- la società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione;
- gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva;
- nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall’articolo 2467 del codice civile.
Gli Strumenti Finanziari emessi dalle società sopra menzionate, che soddisfino tutte le condizioni previste (e in aggiunta la condizione che la società emittente abbia un numero di occupati inferiore a 250 persone), possono essere emessi per un ammontare massimo pari al minore importo tra:
- il triplo dell’ammontare dell’aumento di capitale previsto tra le condizioni di accesso alle misure di cui alla norma in commento che, nel caso del Fondo Patrimonio PMI, non può essere inferiore a 250.000 euro e,
- il 12,5% dell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 che, nel caso del Fondo Patrimonio PMI, sono compresi tra 10 e 50 milioni di euro.
Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di regimi di aiuto previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea recante il quadro temporaneo degli aiuti di stato nel contesto dell’emergenza COVID-19, la somma degli importi di tali aiuti e dell’ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può superare il maggiore tra il 25% del parametro dei ricavi del periodo d’imposta 2019 di cui al punto 1. sopra, il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019 così come risultanti dal bilancio o da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio, il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da un’autocertificazione del rappresentante legale.
Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, del codice civile.
La gestione del Fondo è affidata ad Invitalia, o a società da questa interamente controllate.
Al fine di fruire del beneficio, la società emittente trasmette apposita istanza al gestore del Fondo, corredata della documentazione necessaria. Il gestore verifica poi la sussistenza dei requisiti e l’esecuzione dell’aumento di capitale.
La società emittente assume l’impegno di:
- non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
- destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- fornire al gestore del Fondo un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.
Con decreto ministeriale sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.
Disposizioni finali
Il comma 10 della disposizione fissa un tetto massimo pari a 2 miliardi di euro per l’anno 2021 per la fruizione dei crediti d’imposta di cui sopra (in capo a conferente e conferitaria).
Con decreto del MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio, sono stabiliti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto di detto limite di spesa.
Quanto al Fondo Patrimonio PMI, il comma 19 prevede che abbia una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l’anno 2020.
I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro e con eventuali altre misure di aiuto fino ad un importo massimo complessivo pari a 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
L’efficacia delle misure previste è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, da parte della Commissione Europea.
Patrimonio destinato (“Patrimonio Rilancio”) in favore delle grandi imprese – Articolo 27
Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, il DL Rilancio autorizza Cassa Depositi e Prestiti (“CDP”) a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal MEF.
La disposizione prevede espressamente che le risorse del Patrimonio Rilancio siano impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, e che l’intervento del Patrimonio Rilancio possa avere ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:
- abbiano sede legale in Italia;
- non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- presentino un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.
Viene demandata a successivi decreti ministeriali l’individuazione di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità di intervento del Patrimonio Rilancio.
Avranno priorità gli interventi consistenti in sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Verrà dato rilievo, tra le altre cose, all’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Inoltre, è precisato che potranno essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.
Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP – Articolo 24
Al fine di contrastare la crisi derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 garantendo maggiore liquidità alle imprese, viene previsto che le imprese e i lavoratori autonomi aventi rispettivamente ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente non debbano procedere al versamento del saldo IRAP per il 2019 e della prima rata di acconto IRAP per il 2020, fermo restando l’obbligo di versamento degli acconti IRAP per il 2019. L’importo relativo alla prima rata di acconto IRAP per il 2020 è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta 2020.
Tale disposizione non si applica a banche, altri enti e società finanziarie (di cui all’articolo 162-bis del TUIR), imprese di assicurazione, amministrazioni ed enti pubblici.
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 – Articolo 147
In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
A tal fine, è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili, ovvero rimborsabili in conto fiscale.
Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 – Articolo 122
La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto a specifici crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (credito d’imposta per botteghe e negozi, per locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, per la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro) di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione e con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti previsti per la compensazione annuale.
Restano impregiudicati, anche in caso di cessione del credito, i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
Si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.
Esenzione dall’Imposta Municipale Propria – IMU per il settore turistico – Articolo 177
La disposizione prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune, in scadenza alla data del 16 giugno 2020, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
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