A cura di Michele Carminati, Michele Giuliani, Giovanni Bombaglio, Davide Ferracin Carolina Notario
In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 (“Decreto Rilancio”). Il nuovo provvedimento d’urgenza si pone in linea di continuità con i precedenti Decreti Cura Italia e Liquidità nell’introdurre, fra le altre, misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese, incentivi e crediti d’imposta, misure in materia di imposizione indiretta e in materia di accertamento e contenzioso fiscale.
Link alle sezioni:
A) Misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese
B) Proroga dei termini di versamenti sospesi
C) Incentivi e crediti di imposta
D) Misure per la semplificazione
E) Misure in materia di IVA ed altre imposte indirette
F) Misure in materia di accertamento, riscossione e contenziosi fiscali
G) Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi
H) Interventi in materia di sostegno alla liquidità delle imprese e nel settore creditizio
I) Misure per l’internazionalizzazione
G) Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi
Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale – Articolo 39
La norma prevede uno stanziamento eccezionale di fondi per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022 al fine di mitigare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica sul tessuto industriale italiano.
In particolare, è previsto:
- uno stanziamento di Euro 300.000,00 per integrare la dotazione finanziaria del Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all’art. 3 Legge 140 del 1999. Il Nucleo, formato da un numero massimo di dieci consulenti ed esperti selezionati mediante avviso pubblico, avrà il compito di supportare il Mise nell’analisi e studio dei settori produttivi maggiormente colpiti dall’emergenza. La norma elimina altresì l’obbligo di consultazione preliminare presso le Commissioni Parlamentari competenti per la selezione dei professionisti e la costituzione del nucleo, richiesta nella precedente formulazione dell’articolo. Le nuove disposizioni consentiranno pertanto la costituzione e riattivazione del Nucleo, già esistente dal 1999 ma da tempo inattivo a causa del budget insufficiente e delle difficoltà operative emergenti dall’obbligo di consultazione preliminare presso le Commissioni Parlamentari.
- Il comma 3 estende la possibilità di utilizzo della dotazione finanziaria già prevista con la Legge Finanziaria 2007 per la costituzione ed il funzionamento della Struttura di Crisi del Mise. Tali fondi, dell’importo di Euro 300.000,00, stanziati per le analisi e gli approfondimenti tecnico-economici necessari nei tavoli di crisi per contrastare il declino dell’apparato produttivo e favorire il consolidamento dell’attività e dei livelli occupazionali, potranno dunque essere destinati, in misura non superiore al 40% del budget totale, alla trattazione e risoluzione di tematiche riguardanti le procedure di amministrazione straordinaria che, a ben vedere, costituiscono lo strumento ultimo per la conservazione della continuità aziendale e dell’integrità degli apparati produttivi, in alternativa al fallimento. Pertanto, la Struttura, originariamente pensata per fornire supporto nella gestione della crisi d’impresa nell’ambito dei c.d. “tavoli di crisi”, potrà dedicare parte del proprio budget complessivo per lo svolgimento di attività tipiche del Mise, concernenti le procedure di amministrazione straordinaria.
- Sul solco degli interventi già illustrati, e tenendo conto dei possibili strascichi dovuti alla crisi da COVID-19, oltre al potenziamento delle strutture già esistenti (Nucleo di esperti di politica industriale e Struttura di Crisi del Mise), per le annualità 2020, 2021 e 2022 il Mise potrà conferire, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165 2001, incarico ad un massimo di 10 consulenti ed esperti, selezionati mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi d’impresa, con competenze giuridiche ed economiche, al fine di supportare la Struttura di Crisi. La norma prevede uno stanziamento massimo di spesa pari a Euro 500.00,00.
Gli oneri di spesa derivanti dall’integrazione della dotazione finanziaria del Nucleo degli esperti di politica industriale e dalla dotazione concessa al Mise per concludere contratti di collaborazione con soggetti specializzati in politica industriale e crisi d’impresa, al fine di fornire supporto alla Struttura di Crisi, pari ad Euro 800.000,00, saranno coperti mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” del Bilancio Finanziario 2020-2022.
Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria – Articolo 51
La norma prevede la proroga automatica di sei mesi della scadenza dei termini di esecuzione dei programmi di cui all’art. 27 comma 2 D. Lgs. 270/1999 (Legge Prodi Bis) già autorizzati ai sensi dell’art, 57 della stessa legge ed aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020.
La norma si applica esclusivamente ai programmi relativi alle procedure di amministrazione straordinaria delle c.d. grandissime imprese in stato di crisi, aperte ai sensi del D.L. 347/2003, convertito dalla Legge n. 39/2004 (Legge Marzano).
L’automatica proroga si applica anche ai programmi già prorogati per le ragioni di complessità e di gravità di cui ai commi 4 ter e 4 septies dell’art. 4 Legge Marzano.
Regime di sostegno pubblico per l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni – Articolo 168 e ss.
Il Decreto Rilancio è intervenuto sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa delle banche, di cui gli artt. 80 e ss. del D.L. n. 385/1993 (“TUB”), al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione di alcuni istituti di credito.
Escludendo espressamente le banche di credito cooperativo, l’art. 168 delimita il campo di applicazione agli istituti di credito di ridotte dimensioni (le cui attività totali siano di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro) sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (“LCA”) in un momento successivo all’entrata in vigore del Decreto Rilancio.
In caso di cessione di (i) attività e passività, (ii) azienda o rami d’azienda, (iii) beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in LCA, il Ministero dell’economica e delle finanze è autorizzato (art. 169) a concedere sostegno pubblico alla banca acquirente nell’ambito delle operazioni di trasferimento.
Più precisamente, sono state previste le seguenti modalità di sostegno da poter concedere, anche in forma cumulabile, e di cui l’acquirente potrà avvalersi solo successivamente alla cessione del compendio:
- trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca in LCA, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest’ultima;
- trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della parte acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest’ultima;
- concessione alla parte acquirente di garanzie su componenti del compendio ceduto. La garanzia è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita, inoltre, coprirà capitale, interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito, prevendo il concorso del beneficiario nelle perdite;
- erogazione alla parte acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui ai punti precedenti non siano sufficienti.
Dopo aver previsto specifici limiti qualitativi e quantitativi all’apllicabilità delle misure di sostegno di cui alle precedenti lettere a) e b), si stabilisce che gli oneri a carico dello Stato per la concessione non dovranno, comunque, eccedere il complessivo importo di 100 milioni di euro, eventualmente incrementati attraverso l’utilizzo del Fondo al riguardo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per far fronte agli oneri in questione.
In caso, poi, di rilascio di garanzia, l’ammontare del sostegno pubblico sarà pari al fair value delle garanzie stesse.
Il Decreto Rilancio detta, inoltre, uno specifico iter volto al rilascio del sostegno pubblico che transita dalla preventiva cessione del compendio.
Più nel dettaglio, le offerte vincolanti di acquisto presentate alla banca in LCA, ove condizionate alla concessione della misura di sostegno, saranno sottoposte al vaglio della Banca d’Italia (art. 170), la quale verifica che:
- l’offerente abbia una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del compendio oggetto di cessione, a sostenere l’acquisto e a integrare quest’ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno;
- tra offerente e banca in LCA non sussistano rapporti di controllo (ex art. 23 TUB);
- l’offerente sia autorizzato a svolgere l’attività bancaria e le altre attività di cui il compendio da acquistare;
- il compendio oggetto di cessione non comprenda le passività ex art. 52, I comma, lett. a), n. i), ii), iii) e iv) D. Lgs n. 180/2015;
- non vi siano condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione, di cui l’art. 90, II comma, TUB.
Svolte le su indicate verifiche, la Banca di Italia sarà chiamata ad attestare che (i) la cessione non è attuabile senza il ricorso al sostegno pubblico, anche alla luce delle valutazione espresse dal sistema di garanzia dei depositi (ex art. 96 bis, TUB), con specifica motivazione della necessità nonché dell’eventuale esclusione di offerte che non prevedono l’aiuto statale, (ii) le offerte sono state individuate nell’ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria, in conformità al quadro normativo UE in materia di aiuti di Stato e (iii) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata delle banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione.
Le domande di acquisto condizionate al sostegno pubblico devono contenere gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01).
L’attestazione verrà poi trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze il quale può, con decreto, disporre le misure di sostegno, dopo aver verificato la conformità con la decisione della Commissione Europea, nonché, in caso di pluralità di offerte, selezionato quella che minimizza l’intervento pubblico.
Emesso il decreto, la Corte dei Conti procede con il controllo preventivo di legittimità e alla relativa registrazione.
Le misure di sostegno, una volta autorizzate, attribuiscono un credito al Ministero dell’economia e delle finanze nei confronti della LCA, da liquidarsi in prededuzione.
Se la concentrazione derivante dall’acquisizione del compendio non rientra nella disciplina di cui il Regolamento (CE) in materia di concentrazione tra imprese, la concentrazione stessa si intende autorizzata per rilevanti interessi generali dell’economia nazionale.
Infine, l’art 172 raccoglie talune disposizioni conclusive, nell’ambito del quale si stabilisce che:
- le cessioni di cui all’art. 169 si considerano cessione di rami di azienda ai fini fiscali (D.P.R. n. 633/1972);
- per tali cessioni si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l’ente-ponte e per l’ente sottoposto a risoluzione (art. 15 D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2916);
- i componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione, di cui all’art. 169, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e della determinazione del valore della produzione netta del cessionario;
- il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente in relazione ai reati commessi nell’ambito dell’attività dell’azienda ceduta (deroga alla disciplina dettata ex art. 33 D.L.gs 231/2001);
- dalla cessione sono escluse (i) le controversie relative ad attività e passività così dichiarate e (ii) le passività maturate e maturande derivate dalle stesse.
Ciò detto, ai sensi del comma 5 dell’art. 169, si rappresenta che l’applicazione della disciplina in commento è subordinata alla positiva decisione della Commissione Europea sulla compatibilità della normativa nazionale con il quadro dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, procedendo alla concessione del sostegno nei dodici mesi successivi (periodo potenzialmente estendibile fino un massimo di ulteriori dodici mesi).
Nel caso di approvazione, il Ministero dell’economia e finanze è tenuto a presentare alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime del sostegno pubblico, sulla base degli elementi regolarmente forniti dalla Banca d’Italia.
Disposizioni in materia di garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS) – Articolo 32
L’articolo 32 del Decreto Rilancio, rubricato “Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS”, consente di disapplicare, ad tempus, i requisiti di performance richiesti ai servicer introdotti nell’Ordinamento dal Decreto Legge 22 marzo 2019 n. 22 (c.d. Decreto Brexit)
In particolar modo, il Decreto Rilancio – nel solco di quanto statuito dall’EBA nella Opinion del 23 ottobre 2019 ove si qualificano i servicer come soggetti c.d. “skin in the game” – ha previsto da un lato la sostituzione di questi, successivamente all’escussione della garanzia, nell’ipotesi in cui il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero risulti inferiore al 100% per due date consecutive di pagamento degli interessi e, dall’altro, l’ancoraggio dei compensi loro spettanti ai risultati economici connessi alla portfolio’s recovery.
Con l’intervento normativo in esame si consente al MEF – nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ex L 130/1999 – di autorizzare la società cessionaria dei crediti coperti da GACS a modificare il regolamento dei titoli e dei contratti disciplinanti la gestione della recovery disapplicando – fino al 31 luglio 2021 – le clausole contrattuali che ancorano le fees spettanti ai servicer alle performance di recupero.
Tuttavia, tale facoltà è condizionata al fatto che il rallentamento dei recuperi sia stato causato dalle misure normative introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, ed è, in ogni caso, soggetta alla valutazione di Consap SpA (il gestore del c.d. Fondo Gacs).
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner
Link alle sezioni:
A) Misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese
B) Proroga dei termini di versamenti sospesi
C) Incentivi e crediti di imposta
D) Misure per la semplificazione
E) Misure in materia di IVA ed altre imposte indirette
F) Misure in materia di accertamento, riscossione e contenziosi fiscali
G) Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi
H) Interventi in materia di sostegno alla liquidità delle imprese e nel settore creditizio