A cura di Maryam Turrini e John Shehata
In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 (“Decreto Rilancio”). Il nuovo provvedimento d’urgenza si pone in linea di continuità con i precedenti Decreti Cura Italia e Liquidità nell’introdurre, fra le altre, misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese, incentivi e crediti d’imposta, misure in materia di imposizione indiretta e in materia di accertamento e contenzioso fiscale.
Link alle sezioni:
A) Misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese
B) Proroga dei termini di versamenti sospesi
C) Incentivi e crediti di imposta
D) Misure per la semplificazione
E) Misure in materia di IVA ed altre imposte indirette
F) Misure in materia di accertamento, riscossione e contenziosi fiscali
G) Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi
H) Interventi in materia di sostegno alla liquidità delle imprese e nel settore creditizio
I) Misure per l’internazionalizzazione
I) Misure per l’internazionalizzazione
Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione – Articolo 48
Con l’art. 48 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il Governo italiano è intervenuto sul tema del sostegno alle esportazioni ed all’internazionalizzazione delle imprese, al fine di incrementare gli aiuti ad un settore fortemente colpito dalla crisi Covid-19.
Pertanto, al fine di agevolare il rilancio delle imprese nei mercati esteri, la norma prevede un rifinanziamento del fondo 394/81, le cui disponibilità sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2020. In particolare, la disposizione consente al Comitato agevolazioni, di cui all’articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018, di incrementare temporaneamente fino al doppio i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
Una ulteriore misura prevista dalla norma riguarda l’autorizzazione, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi. Tale disposizione si rende necessaria in ragione dello straordinario ed immediato impegno richiesto all’ICE per la promozione del sistema economico italiano in questo particolare momento di crisi.
Inoltre, al fine di potenziare la partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, l’art. 48, comma 5, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 autorizza la spesa di euro 10 milioni per l’anno 2020 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna.
La norma contiene, infine, delle disposizioni di adeguamento dell’ordinamento italiano alla posticipazione al 2021 dell’Esposizione internazionale di Dubai, che il Governo degli Emirati arabi uniti ha richiesto in connessione con la pandemia in atto. In particolare, si prevedono, inter alia: a) una proroga di un anno del Commissariato generale di sezione, in modo da consentire l’ordinato smantellamento del padiglione italiano alla fine della manifestazione; b) disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di appalti, in modo da assicurare continuità operativa e il necessario snellimento delle procedure, per rispondere adeguatamente all’emergenza.
Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca – Articolo 238
Il Governo italiano introduce delle misure finalizzate al rilancio del sistema nazionale della ricerca e, per il suo tramite, della competitività del Paese.
Le misure previste dall’art. 238 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 sono orientate in una duplice direzione: da un lato, si dispone un importante investimento nel capitale umano e, dall’atro, viene incentivata la promozione dei progetti di ricerca maggiormente innovativi.
In particolare, al comma 1 dell’art. 48 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, con incremento di risorse, si rafforza considerevolmente il piano di assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 già attivato dal Governo con l’articolo 6 del Decreto – legge n. 162/2019, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Inoltre, i commi 4 e 5 dell’art. 238 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 prevedono un accrescimento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a).
Nell’intento di rafforzare la competitività del paese e a beneficio delle università e degli enti di ricerca, il comma 6 dell’art. 238 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 reca deroghe, ai nuovi limiti di spesa per l’acquisto di beni e servizi, per il triennio 2020-2022, introdotti dalla Legge n. 160 del 2019.
Infine, la norma in commento prevede alcune diposizioni per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca. In particolare,
il Ministero dell’Università e della Ricerca può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti ministeriali 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all’articolo 18 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.
Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all’emergenza Covid-19 – Articolo 241
L’art. 241 del Decreto dispone che le risorse Fondo Sviluppo e coesione possano essere, in via eccezionale, destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale volta a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19.
La norma si propone di rendere le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione coerenti con le importanti modifiche recentemente apportate dai regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, prevedendo la possibilità di destinare anche le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al pari di quelle dei Fondi SIE, a misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. L’efficacia della norma decorre dal 1° febbraio 2020 e si prevede che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l’emergenza Covid-19 nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE.
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