A cura di Flavia Barone e Fabrizio Tenuta
In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 (“Decreto Rilancio”). Il nuovo provvedimento d’urgenza si pone in linea di continuità con i precedenti Decreti Cura Italia e Liquidità nell’introdurre, fra le altre, misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese, incentivi e crediti d’imposta, misure in materia di imposizione indiretta e in materia di accertamento e contenzioso fiscale.
Link alle sezioni:
A) Misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese
B) Proroga dei termini di versamenti sospesi
C) Incentivi e crediti di imposta
D) Misure per la semplificazione
E) Misure in materia di IVA ed altre imposte indirette
F) Misure in materia di accertamento, riscossione e contenziosi fiscali
G) Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi
H) Interventi in materia di sostegno alla liquidità delle imprese e nel settore creditizio
I) Misure per l’internazionalizzazione
B) Proroga dei termini di versamenti sospesi
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi – Articoli 126 e 127
L’articolo proroga ulteriormente al 16 settembre 2020 i termini per l’effettuazione dei seguenti versamenti tributari e contributivi, precedentemente prorogati dal DL Liquidità e dal DL Cura Italia ed ivi individuati:
- versamenti dovuti da imprese e professionisti aventi ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019;
- versamenti dovuti da imprese e professionisti aventi ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019;
- versamenti dovuti dai soggetti che abbiano iniziato l’attività di impresa o l’arte o professione successivamente al 31 marzo 2019, nonché enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.
- versamenti IVA dovuti da imprese e professionisti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume di ricavi e compensi del periodo di imposta precedente, che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019;
- versamenti dovuti da soggetti di più ridotte dimensioni, aventi ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, che non abbiano assoggettato i ricavi o compensi alle ritenute d’acconto per redditi di lavoro autonomo e assimilato;
- versamenti dovuti da soggetti appartenenti al settore turistico, alberghiero ed altri dettagliati nella disposizione originaria;
- versamenti dovuti da soggetti operanti nel settore dello sport;
- versamenti dovuti dai titolari di partita Iva di minori dimensioni (ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente);
- versamenti IVA dovuti da soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno sede legale, domicilio fiscale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e versamenti dovuti dai soggetti di cui al DM 24 febbraio 2020.
La norma prevede che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
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F) Misure in materia di accertamento, riscossione e contenziosi fiscali
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