Misure a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi nel DL Rilancio

A cura di Energy Team

Con la approvazione del Decreto Legge, 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, l’esecutivo ha introdotto molteplici novità di rilievo tutt’altro che marginale tra cui – con riguardo al settore dell’efficienza energetica – specifiche misure a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi, inclusi i titoli di efficienza energetica correlati alla cogenerazione ad alto rendimento.

Il riferimento è, in particolare, all’articolo 41 del Decreto Rilancio, rubricato “Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi” e ai sensi del quale ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire relativamente all’anno d’obbligo 2019 (pari, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 gennaio 2017, il “DM 2017”, a 2,77 milioni di certificati bianchi con riguardo all’energia elettrica e a 3,43 milioni di certificati bianchi relativamente al gas naturale):

  • il termine per la chiusura dell’anno d’obbligo 2019 è prorogato al 30 novembre 2020 (in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del DM 2017, secondo cui l’anno d’obbligo 2019 sarebbe dovuto scadere il 31 maggio 2020);
  • l’emissione da parte del Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) dei certificati bianchi (non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all’articolo 14bis del DM 2017) decorre a partire dal 15 novembre 2020 (in deroga a quanto previsto dal DM 2017, secondo cui l’emissione dei certificati bianchi sarebbe dovuta decorrere a partire dal 15 maggio 2020).

La norma in commento è con tutta evidenza finalizzata a dare maggiore flessibilità al mercato dei titoli di efficienza energetica garantendo agli operatori del settore un tempo più adeguato per potersi riassestare dopo l’attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19 (anche nell’ottica di mitigare la situazione di scarsa liquidità del mercato dei certificati bianchi che ha contrassegnato l’anno d’obbligo 2018).

Ancora, il secondo alinea della previsione in commento prevede ulteriori misure con riguardo alle unità di cogenerazione entrate in esercizio a partire dal primo gennaio 2019, prevedendo che in relazione a quest’ultime i certificati bianchi previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 (il “DM 2011”) siano riconosciuti – ferme restando le verifiche preliminari da parte del GSE – già a partire dalla data di entrata in esercizio delle stesse nei termini e per il periodo definiti dal DM 2011 (i.e. a seconda dei casi, per un periodo di cinque o dieci o quindici anni solari).

L’articolo 41, comma 2, del Decreto Rilancio consente quindi di incrementare la liquidità dei certificati bianchi immessi sul mercato con riferimento alla cogenerazione ad alto rendimento prevedendo l’anticipo dell’inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti (in deroga a quanto previsto dal DM 2011, secondo cui l’accesso al regime incentivante dovrebbe decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in esercizio).

In breve, con l’applicazione della norma in esame non risulta più necessaria l’attesa del primo gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in esercizio per dare inizio al regime incentivante; ciò al fine di consentire, oltre all’anticipo del periodo di rendicontazione, anche l’anticipo della data di inizio dell’emissione degli incentivi e, dunque, la tutela dei piani industriali alla base degli investimenti sostenuti dagli operatori di settore.

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