A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Gestione e informativa dei rischi climatici e ambientali
Guida della BCE sulle aspettative di vigilanza in materia di gestione e informativa dei rischi climatici e ambientali
Consultazione pubblica della BCE.
Progetto di Guida sui rischi climatici e ambientali
La Banca Centrale Europea (BCE) ha avviato, il 20 maggio 2020, una consultazione pubblica per raccogliere i feedback da parte di tutti i portatori di interesse con riferimento al Progetto di Guida dalla stessa elaborato, dal titolo “Guida sui rischi climatici e ambientali. Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa”.
Si tratta, in particolare, del progetto di Guida della BCE che specifica le aspettative di vigilanza dell’Autorità relativamente alla gestione dei rischi climatici e ambientali da parte degli enti significativi sottoposti alla sua vigilanza diretta, i quali sono invitati ad iniziare ad adeguare le proprie prassi alle aspettative presentate nella Guida.
L’obiettivo dell’Autorità è quello di sensibilizzare il settore bancario riguardo a tali tipologie di rischi e di migliorarne la relativa gestione, in quanto fattori determinanti per le categorie di rischi prudenziali esistenti e con un potenziale notevole impatto sull’economia reale e sulle banche; in particolare, la BCE si attende che i rischi climatici e ambientali siano integrati nella strategia aziendale, nella governance, nella gestione dei rischi e nell’informativa delle banche.
La Guida – elaborata in stretta collaborazione con Autorità nazionali competenti – espone le aspettative di vigilanza in merito (i) alla gestione sicura e prudente dei rischi climatici e ambientali e (ii) alla comunicazione trasparente al pubblico degli stessi, nel rispetto del quadro prudenziale vigente.
Nello specifico, la Guida è strutturata nei seguenti sette Capitoli:
1 – Introduzione;
2 – Ambito e applicazione;
3 – Rischi climatici e ambientali;
4 – Aspettative di vigilanza relative ai modelli imprenditoriali e alla strategia aziendale;
5 – Aspettative di vigilanza relative alla governance e alla propensione al rischio;
6 – Aspettative di vigilanza relative alla gestione dei rischi;
7 – Aspettative di vigilanza relative all’informativa.
Con riferimento all’applicazione della Guida agli enti meno significativi, la BCE raccomanda alle Autorità nazionali competenti di riflettere le aspettative definite nella Guida anche nella vigilanza degli enti meno significativi, in modo proporzionato al profilo di rischio e al modello imprenditoriale di ciascuno.
Il periodo di consultazione si concluderà il 25 settembre 2020.
La BCE, contestualmente, ha pubblicato le “Risposte alle domande più frequenti”, utili a comprendere i contenuti della Guida.
Progetto di Guida sui rischi climatici e ambientali
Risposte alle domande più frequenti
Legge sull’usura
Rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi
Documento di consultazione di Banca d’Italia.
Modifiche alle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura”
Banca d’Italia ha pubblicato, in data 20 maggio 2020, un documento di consultazione pubblica con il quale l’Autorità propone di apportare alcune modifiche alle “Istruzioni in materia di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi” (cd. TEGM).
Tali Istruzioni di Banca d’Italia, da ultimo revisionate nell’agosto 2016, contengono le regole che gli intermediari (banche, intermediari finanziari ex. artt. 106 e 111 del TUB) devono seguire per la rilevazione dei TEGM praticati, condotta trimestralmente dall’Autorità, ai fini della determinazione dei tassi soglia previsti dalla cd. Legge sull’usura (Legge n. 108 del 7 marzo 1996).
Le modifiche proposte alle Istruzioni si sono rese necessarie a seguito all’evoluzione del quadro normativo e delle tecniche operative riscontrate, ai quesiti pervenuti e all’interlocuzione con l’industria e con altri soggetti istituzionali.
Banca d’Italia intende accrescere la chiarezza delle Istruzioni, nonché garantire comportamenti uniformi da parte dei soggetti segnalanti.
In particolare, le modifiche proposte riguardano:
- la classificazione delle operazioni per categorie, ridefinendo alcune categorie di finanziamento oggetto di rilevazione, e
- il trattamento degli oneri per il calcolo del TEG, con riferimento alle spese assicurative e alle polizze a tutela del credito.
È possibile fornire commenti alla consultazione entro il 20 luglio 2020.
Relazione accompagnamento e AIR del documento in consultazione
Direttiva BRRD II
Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione
Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on the contractual recognition of stay powers under Article 71a(5) of Directive 2014/59/EU
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 15 maggio 2020, sul proprio sito internet un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on the contractual recognition of stay powers under Article 71a(5) of Directive 2014/59/EU”.
Si tratta di un documento di consultazione contenente la bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborate da EBA ai sensi dell’art. 71-bis “Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione” della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. Direttiva BRRD)come revisionata dalla Direttiva (UE) 2019/879 (cd. Direttiva BRRD II).
In particolare, tali norme tecniche di regolamentazione determinano il contenuto delle clausole che devono essere incluse in tutti i contratti finanziari conclusi e disciplinati dal diritto di un paese terzo da parte degli enti finanziari stabiliti nell’Unione come filiazioni di enti creditizi o imprese di investimento e delle società di partecipazione finanziaria.
Tali clausole riguardano, nello specifico, i poteri dell’Autorità di risoluzione degli Stati membri di sospendere o limitare alcuni diritti e obblighi derivanti da contratti disciplinati dal diritto di un paese terzo, al fine di garantire che tali contratti siano in linea con quelli previsti nell’ambito della normativa comunitaria; più nel dettaglio, le clausole riguardano il potere di sospendere, al ricorrere di determinate condizioni, (i) alcuni obblighi di pagamento o di consegna e (ii) i diritti di recesso di una parte del contratto, nonché il potere di limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti.
La consultazione si concluderà il 15 agosto 2020.
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