A cura di Francesca Tironi e Giulia Spalazzi
Lo scorso 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34/2020, comunemente noto come “Decreto “Rilancio”, con cui Il Governo italiano ha previsto nuove misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito, le novità rilevanti per le aziende nella gestione del personale e le modifiche apportate dal Decreto Rilancio alle norme precedentemente emanate nelle scorse settimane.
Nuove disposizioni in tema di ammortizzatori sociali: CIGO, FIS e CIGD
Il Decreto Rilancio da un lato ha confermato per le aziende – che abbiano subito, per eventi riconducibili all’attuale situazione di emergenza epidemiologica, una sospensione riduzione delle attività lavorative – la possibilità (già prevista dal precedente Decreto Cura Italia) di fruire per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 di 9 settimane di trattamento di integrazione salariale, facendo così ricorso a Cassa Integrazione Ordinaria (“CIGO”), Assegno Ordinario (“FIS”) o Cassa Integrazione in Deroga (“CIGD”) con causale “emergenza Covid-19”
Dall’altro ha previsto, per tutte le aziende che abbiano già completamente fruito per 9 settimane del già menzionato trattamento di integrazione salariale, la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane di trattamento con la causale “emergenza Covid-19”, da utilizzare in ogni caso entro il 31 agosto 2020.
Se, poi, dovessero prolungarsi gli effetti dell’emergenza sul piano occupazionale e a condizione che le aziende abbiano già interamente fruito delle 14 settimane di trattamento di integrazione salariale entro il 31 agosto, in favore di tali società potranno essere riconosciute ulteriori 4 settimane di trattamento per il periodo 1 settembre – 31 ottobre 2020, fatta salva la disponibilità delle risorse economiche a tal fine stanziate.
La fruizione delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale potrà riguardare periodi antecedenti il 1 settembre 2020 solo per le imprese dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.
Le settimane complessive di ricorso a CIGO, FIS e CIGD sono coì elevate, su tutto il territorio nazionale, a 18 (di cui 14 da utilizzare entro il 31 agosto 2020, e 4 da utilizzare tra il 1 settembre e il 31 ottobre 2020). Per il medesimo periodo potrà essere concesso il trattamento ordinario di integrazione salariale alle imprese che si trovavano già in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) alla data del 23 febbraio 2020 e che presentino domanda di concessione di CIGO, che così andrà a sospendere e sostituire la CIGS già in corso).
Quanto alle domande di trattamento di integrazione salariale, il Decreto Rilancio stabilisce che dovranno essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Inoltre, è reintrodotto l’obbligo di esperire la procedura semplificata di informazione e consultazione sindacale, che potrà svolgersi anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Relativamente alla CIGD il Decreto Rilancio prevede che possano fare richiesta all’INPS per ulteriori 5 settimane di trattamento solo quelle imprese a cui sia già stata concessa la fruizione per un periodo di 9 settimane. Anche in tal caso potranno essere riconosciute ulteriori 4 settimane di integrazione dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome (“plurilocalizzati”), il trattamento di CIGD potrà essere riconosciuto dal Ministero del Lavoro, secondo quanto sarà stabilito dall’emanando Decreto Ministeriale. Solo tali datori di lavoro potranno optare per l’anticipo del trattamento in favore dei propri dipendenti, mentre in tutti gli altri casi il trattamento di CIGD può essere concesso solo con pagamento diretto da parte dell’INPS.
Infine, il Decreto Rilancio, modificando la situazione preesistente, ha previsto che gli Assegni per il Nucleo Familiare (“ANF”) spettino anche ai beneficiari di assegno ordinario FIS, purché tale trattamento sia stato concesso per la causale specifica, ovvero “emergenza COVID-19”.
Divieto di licenziamenti
Il divieto di licenziamenti per motivi economici, già previsto dal Decreto Cura Italia, è stato prorogato sino al 16 agosto 2020. Sono così sospesi sino a tale data i termini per l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché le procedure di conciliazione ex art. 7 L. 604/66 avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 nonché vietati tutti i licenziamenti individuali per motivi economici.
I recessi eventualmente comminati tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020 possono essere revocati se il datore di lavoro richiede contestualmente accesso, dalla data di efficacia del licenziamento, al trattamento di integrazione salariale. Il rapporto di lavoro viene così ripristinato senza oneri o sanzioni per la società.
“Smart Working”
Fino alla cessazione dello stato di emergenza (allo stato il 31 luglio 2020), il Decreto Rilancio stabilisce che tutti i dipendenti genitori di figli di età fino a 14 anni hanno diritto a richiedere il lavoro agile (anche utilizzando strumenti informatici propri, laddove gli stessi non siano forniti dal datore di lavoro) a condizione che:
(a) tale modalità di lavoro sia compatibile con le loro mansioni e
(b) all’interno del nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per la sospensione/cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato/non lavoratore.
Non sono necessari accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratori per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, fatto salvo l’obbligo per il datore di lavoro di dotare i lavoratori di idonea informativa in materia di salute e sicurezza e di comunicare al Ministero del lavoro i nominativi dei dipendenti in smart working e la data di cessazione di tale modalità di lavoro.
Nuove disposizioni in tema di congedi parentali e altre indennità per i lavoratori
Per i dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni il congedo retribuito al 50% introdotto dal Decreto Cura Italia è esteso per ulteriori 15 giorni, consistendo cosi in un periodo, continuativo o frazionato, complessivamente non superiore a 30 giorni dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020. Nessun limite di età è, invece, previsto per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata.
Ai genitori di figli di età sino a 16 anni è riconosciuta la possibilità di fruire di congedo non retribuito per il periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per la sospensione/cessazione dell’attività lavorativa o privo di occupazione.
Il cd. Bonus baby-sitter è aumentato sino a € 1.200,00, e potrà essere utilizzato anche per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Estesi, infine, anche i permessi ex Legge 104/92 per ulteriori dodici giornate complessive di permesso nei mesi di maggio e giugno 2020 (per un totale così di massimo 18 giorni di permesso nel bimestre).
Salute e sicurezza sul lavoro
I datori di lavoro devono garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori cd. “fragili”, ovvero maggiormente esposti al rischio di contagio quali, ad esempio, immunodepressi, sottoposti a terapie salvavita o più a rischio per ragioni di età. Per i datori di lavoro che non siano soggetti all’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, è data facoltà di richiedere all’INAIL di provvedere a tale sorveglianza sanitaria eccezionale.
In ogni caso, l’eventuale inidoneità alla mansione accertata nell’ambito di tale sorveglianza sanitaria non può giustificare il recesso dal rapporto di lavoro.
Contratti a termine
Fino al 30 agosto 2020 è possibile rinnovare o prorogare – anche in assenza delle causali stabilite dalla legge per la legittimità dell’apposizione del termine ai contratti di durata superiore ai 12 mesi – i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data del 23 febbraio 2020.
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