Emergenza COVID-19 Stabilità dei mercati bancari e finanziari

Misure di sostegno per il mercato bancario e finanziario per contrastare gli effetti economici derivanti da Covid-19

Nel contesto della pandemia da Covid-19, il Governo, le Autorità di vigilanza Italiane ed Europee, nonché le Associazioni di categoria stanno continuando a mettere a punto importanti misure a sostegno dell’emergenza economico-finanziaria conseguente a quella sanitaria.

Tra queste si segnalano di seguito le principali misure pubblicate in quest’ultima settimana atte a garantire la stabilità del sistema economico nel suo complesso e la continuità operativa degli operatori.

Gazzetta Ufficiale (EU)

27 maggio 2020 – Regolamento sulle assemblee generali delle Società Europee e delle Società Cooperative Europee

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 maggio 2020 è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2020/699 del Consiglio, del 25 maggio 2020, relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE)”.

Alla luce delle attuali circostanze eccezionali causate dalla pandemia da Covid-19, il Regolamento (UE) 2020/699 prevede una soluzione temporanea di emergenza per lo svolgimento delle assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE), rispettivamente regolamentate dal Regolamento (CE) n. 2157/2001 e dal Regolamento (CE) n. 1435/2003.

Nello specifico, il Regolamento (UE) 2020/699 prevede che le assemblee generali delle SE e delle SCE possano essere tenute entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio purché abbiano luogo entro il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui ai sopramenzionati Regolamenti secondo le quali l’assemblea generale debba tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Trattandosi di una misura temporanea dovuta alle circostanze eccezionali causate dalla pandemia in corso, tale deroga si applica soltanto alle assemblee generali che devono avere luogo nel 2020.

Il Regolamento (UE) 2020/699 è in vigore dal 28 maggio 2020 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Garante per la protezione dei dati personali

14 maggio 2020 – Aggiornamento FAQ sul trattamento e la protezione dei dati personali

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato, in data 6 maggio 2020, un set di FAQ sul trattamento dei dati personali nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 riguardanti, nel dettaglio:

– il trattamento dei dati nel contesto sanitario nell’ambito dell’emergenza sanitaria;

– il trattamento dei dati da parte degli enti locali nell’ambito dell’emergenza sanitaria;

– il trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria;

– il trattamento dei dati nel contesto scolastico nell’ambito dell’emergenza sanitaria;

– il trattamento dei dati nel contesto delle sperimentazioni cliniche e delle ricerche mediche nell’ambito dell’emergenza sanitaria da covid-19.

Tra i chiarimenti forniti dall’Autorità si segnalano quelli attinenti alla possibilità del datore di lavoro di rilevare la temperatura corporea di dipendenti, fornitori, clienti all’ingresso della propria sede (senza dover comunicare i nominativi dei contagiati al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

L’Autorità ha, inoltre, chiarito che soggetti pubblici o privati non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi delle persone contagiate dal Covid-19 o di chi è stato posto in isolamento, anche qualora la finalità sia quella di contenere la diffusione dell’epidemia, in linea con la disciplina vigente che vieta la diffusione dei dati relativi alla salute.

Con l’ultimo aggiornamento del 14 maggio 2020, il Garante ha fornito chiarimenti sulla possibilità da parte del datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti, intendendosi in particolare i test sierologici per il Covid-19; in tal senso, il Garante ha specificato che ciò è possibile solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

Solo il medico può, infatti, stabilire nell’ambito della sorveglianza sanitaria la necessità di particolari esami clinici e biologici, suggerendo, ove necessario, l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie.

Il Garante ha precisato, infine, che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro che può, infatti, trattare solo i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire.

Associazioni di categoria

> ABI

25 maggio 2020 – Lettera Circolare ABI – Secondo Addendum all’Accordo per il Credito 2019

Con Lettera alle Associate, ABI ha reso noto di aver sottoscritto, in data 22 maggio 2020, con le Associazioni di rappresentanza delle imprese un Secondo Addendum all’Accordo per il Credito 2019 che prevede l’estensione delle moratorie sulle esposizioni creditizie (già previste per le piccole e medie imprese in bonis dal primo Addendum all’Accordo per il Credito 2019, stipulato il 6 marzo 2020) anche in favore delle imprese di maggiori dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dal Covid-19.

La moratoria prevista dal primo Addendum – cd. “Imprese in Ripresa 2.0” – prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti oppure (ii) di allungare la scadenza dei finanziamenti stessi.

Poiché l’evolversi della pandemia sta producendo danni rilevanti anche alle imprese di dimensioni maggiori rispetto alle PMI, il secondo Addendum sottoscritto prevede l’estensione della moratoria anche ai finanziamenti erogati in favore di tali imprese, a condizione che queste autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza in corso, non presentino esposizioni deteriorate alla data del 31 gennaio scorso e ne facciano richiesta entro il 30 giugno 2020.

Resta ferma la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative migliorative rispetto a quelle previste dal nuovo Addendum; in particolare, le banche aderenti possono estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti al COVID-19. Tali misure possono essere applicate anche alle operazioni di sospensione realizzate in favore delle PMI.

Le banche e gli intermediari già aderenti all’Accordo per il credito 2019, come integrato dall’Addendum del 6 marzo 2020, saranno automaticamente inseriti nell’elenco degli aderenti al nuovo Addendum.

Associazioni di categoria

> ASSORETI

21 maggio 2020 – Lettera alle Associate – Modalità semplificate di prestazione del consenso e di consegna della documentazione informativa in relazione ai contratti di investimento e assicurativi

Con Circolare n. 34/2020, Assoreti ha fornito alcune indicazioni alle proprie Associate con riferimento alla disciplina di cui all’art. 33 del cd. Decreto Rilancio (Decreto-legge n. 34/2020) riguardante le modalità semplificate per la conclusione dei contratti di investimento, per le adesioni alle offerte pubbliche di prodotti finanziari e per la sottoscrizione di contratti assicurativi, previste dal Governo alla luce delle difficoltà nell’incontrare fisicamente i clienti a causa delle misure restrittive vigenti per contenere la diffusione del Covid-19.

Nello specifico, l’articolo 33 del Decreto Rilancio – in linea di continuità con quanto previsto dal Decreto Liquidità relativamente alla sottoscrizione di contratti bancari e di credito – ha previsto la possibilità, per il periodo di emergenza, di derogare eccezionalmente al requisito della forma scritta per il perfezionamento dei contratti di investimento (soggetti al requisito della forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 23 del Tuf), delle adesioni alle offerte pubbliche di prodotti finanziari (soggette ai requisiti di forma stabiliti dalla Consob in attuazione degli artt. 95 e 98-quater del TUF) e dei contratti assicurativi (soggetti al requisito della forma scritta ad probationem tantum ai sensi dell’art. 1888 c.c.).

Con la presente Lettera, l’Associazione fornisce chiarimenti alle Associate, dettagliando le disposizioni previste dal citato articolo 33 e riguardanti:

– la possibilità – per il periodo compreso fra il 19 maggio e il 31 luglio 2020 – di concludere validamente i contratti di cui sopra anche mediante tecniche di comunicazione a distanza senza, quindi, la necessità di apposizione da parte del cliente della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ovvero della sua identificazione informatica, essendo sufficiente l’espressione del consenso mediante un indirizzo di posta elettronica ordinaria o altro strumento idoneo, purché ricorrano le altre condizioni indicate all’articolo 20, c. 1 del Codice dell’amministrazione digitale;

– l’applicabilità delle modalità semplificate di conclusione dei contratti di investimento nei confronti di qualsiasi cliente, anche professionale, e non solo per la clientela al dettaglio (come previsto dal Decreto Liquidità per i contratti bancari);

– la possibilità – per il periodo emergenziale – di consegnare copia del contratto e la documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole;

– l’obbligo di consegna – alla prima occasione utile successiva al 31 luglio 2020– del contratto e della relativa documentazione informativa obbligatoria;

– la possibilità per il cliente di utilizzare lo stesso strumento impiegato per la conclusione del contratto per l’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla legge e dal contratto stesso, compreso il diritto di recesso dai contratti assicurativi previsto dall’art. 177 del CAP e, ove applicabile, il diritto di recesso dai contratti di investimento previsto dall’art. 67-duodecies del Codice del consumo.

Assoreti, infine, sottolinea alle Associate che la conclusione dei contratti secondo tali modalità semplificate potrebbe ricadere nel perimetro di applicazione delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui agli articoli 67-bis e seguenti del Codice del Consumo, che sono, pertanto, da tenere in considerazione.

Da ultimo, l’Associazione specifica che trovano comunque applicazione le norme sull’adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio, comprese quelle specifiche sull’operatività a distanza previste nella Parte II, Sezione VIII, del Provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio 2019.

Let’s Talk

Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner | Legal

Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Associate Partner | Legal

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director | Legal