A cura di Fabrizio Cascinelli, Francesco Della Scala, Marco Vozzi, Andrea Fusaro
L’art. 136 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”) ha modificato la disciplina dei piani individuali di risparmio (“PIR”), introdotti dalla Legge di Stabilità 2017 (e più volte modificati), introducendo – al fianco dei PIR “tradizionali” – una nuova tipologia di strumento volta ad incentivare gli investimenti nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate: i PIR c.d. “alternativi”. Con tali strumenti viene dunque potenziata la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine ed “indirizzato” il risparmio privato verso il mondo delle imprese.
Considerando che gli investimenti legati ai PIR “alternativi” possono essere effettuati tramite OICR e, pertanto, anche tramite Fondi di Investimento Alternativi (tra i quali rientrano – come riportato nella relazione illustrativa del Decreto Rilancio – gli ELTIF, i fondi di Private Equity, i fondi di Private Debt e i fondi di credito), è stata contestualmente abrogata la disciplina fiscale di favore prevista per gli ELTIF, che era stata introdotta dall’art. 36-bis del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), ma – di fatto – mai applicata, in ragione della mancata autorizzazione da parte della Commissione Europea.
I PIR “alternativi”
Il Decreto Rilancio ha dato così vita ai PIR “alternativi” (di cui si delineeranno le caratteristiche principali di seguito), integrando, con il comma 2-bis, l’art. 13-bis del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, che contiene le disposizioni relative ai PIR costituiti a partire dal 1° gennaio 2020.
Portafoglio di investimento
Con l’intervento normativo in esame è stato quindi previsto che i PIR “alternativi”, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, devono investire almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, (i) in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da imprese fiscalmente residenti in Italia, o in Stati dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici “FTSE MIB” e “FTSE Mid Cap” di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero (ii) in prestiti erogati alle predette imprese, nonché (iii) in crediti delle medesime imprese.
Vincolo di concentrazione
Le somme o i valori destinati nei PIR “alternativi” non possono essere investiti per una quota superiore al 20% del totale (percentuale invece fissata, per i PIR “tradizionali”, al 10%) in strumenti finanziari di uno stesso emittente o di altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o in depositi e conti correnti.
Limiti quantitativi di investimento
Gli investitori, persone fisiche, potranno destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi. Tali limiti (che per i PIR “tradizionali” sono, rispettivamente, 30.000 euro e 150.000 euro) non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria, nonché complementare (c.d. fondi pensione). I PIR “alternativi” – stante l’ampliamento delle soglie di investimento rispetto a quelle dei PIR “tradizionali” – sono dunque prodotti destinati a suscitare l’interesse della clientela cd. “private”.
L’evoluzione del requisito di unicità del piano
Ferma restando la restrizione secondo la quale ciascun PIR non può avere più di un titolare, una persona fisica potrà essere titolare, contestualmente, di un unico PIR “tradizionale” e di un unico PIR “alternativo”. In tal senso, l’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i PIR acquisisce dall’investitore un’autocertificazione con la quale questi dichiara di non essere titolare di un altro PIR.
OICR PIR Compliant
Nel caso di PIR costituiti sotto forma di OICR (c.d. “OICR PIR Compliant”), i vincoli di investimento:
- devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’OICR;
- cessano di essere applicati quando l’OICR inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni agli investitori;
- vengono temporaneamente sospesi, per un massimo di 12 mesi, quando l’OICR raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente.
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