Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Imprese di assicurazione qualificate come “Investitori istituzionali assicurativi”

Trasparenza della Politica di impegno e della Strategia di investimento azionario

Documento di consultazione Ivass n. 2 /2020.

Schema di “Regolamento Ivass recante disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, in attuazione dell’articolo 124 novies, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”

Ivass ha pubblicato, in data 25 maggio 2020, un documento di consultazione concernente lo Schema del nuovo “Regolamento recante disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, in attuazione dell’articolo 124 novies, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”.

Si tratta, in particolare, del Regolamento che attua l’art. 47-duodeciesTrasparenza degli investitori istituzionali” del Codice delle Assicurazioni Private (CAP – Decreto legislativo n. 209/2005) e il comma 3 dell’art. 124-noviesPoteri regolamentari” del TUF, entrambi introdotti dal Decreto legislativo n. 49/2019 attuativo della Direttiva (UE) 2017/828 riguardante l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (cd. Direttiva SHRD II).

Nello specifico, tali nuovi articoli richiedono alle imprese di assicurazione (e di riassicurazione) che operano nei rami vita e che investono in società quotate in mercati regolamentati (cd. “investitori istituzionali assicurativi”) di osservare le nuove disposizioni di trasparenza introdotte nel TUF in occasione del recepimento della Direttiva SHRD II, che divengono applicabili dal 10 giugno 2020 (in particolare, si fa riferimento alla nuova Sezione I-ter “Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di votodel Capo II, Titolo III, Parte IV del TUF).

Tali nuove norme hanno attribuito ad Ivass (e alla Covip, con riferimento ali fondi pensione qualificati come investitori istituzionali) il potere di adottare disposizioni di attuazione riguardanti:

  • la trasparenza della politica di impegno;
  • la trasparenza degli elementi della strategia di investimento azionario adottata.

Pertanto, Ivass ha elaborato lo schema di Regolamento – composto da tre Capi – con il quale disciplina i termini e le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti:

  • la politica di impegno ossia le modalità con cui gli investitori istituzionali assicurativi integrano l’impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento, nonché l’informativa da rendere in merito alla sua attuazione, ai sensi dell’art. 124-quinquies del TUF (si veda articolo 4 dello schema di Regolamento);
  • la strategia di investimento azionario ossia le modalità con cui gli elementi della strategia sono coerenti con il profilo e la durata delle passività a lungo termine e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi nonché gli accordi con i gestori di attivi ossia le informazioni riguardanti la convenzione di gestione, ai sensi dell’art. 124 sexies del TUF (si veda articolo 5 dello schema di Regolamento).

È possibile fornire commenti alla consultazione entro il 24 giugno 2020.

Documento di consultazione Ivass n. 2 /2020

Quadro europeo per la protezione e l’agevolazione degli investimenti

Investimenti transfrontalieri europei

Public consultation document.

An Intra-EU investment protection and facilitation initiative

La Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 26 maggio 2020, un documento di consultazione dal titolo “Public consultation document. An Intra-EU investment protection and facilitation initiative”.

Si tratta, in particolare, di un documento di consultazione riguardante la protezione e l’agevolazione degli investimenti transfrontalieri all’interno dell’Unione europea (intra-EU investments), considerati di fondamentale importanza per finanziare l’economia e le imprese nel mercato unico (Capital Market Union) e, quindi, per fronteggiare l’impatto economico negativo dovuto alla pandemia da Covid-19 attualmente in corso.

L’obiettivo della Commissione è quello di accrescere la fiducia degli investitori e, quindi, incentivare gli investimenti transfrontalieri europei.

A tal fine, la Commissione invita i cittadini e tutte le parti interessate ad esprimersi sui punti di forza e sulle debolezze degli investimenti transfrontalieri nell’UE, con l’obiettivo di valutare il quadro di protezione degli investimenti vigente, comprese le norme sostanziali e i meccanismi di risoluzione delle controversie.

Il documento di consultazione – strutturato sotto forma di questionario suddiviso in cinque sezioni – verte sui seguenti aspetti:

  • l’esperienza maturata negli investimenti transfrontalieri e questioni connesse (Sezione I);
  • le norme a tutela degli investimenti transfrontalieri all’interno dell’Unione Europea (Sezione II);
  • l’applicabilità delle norme sugli investimenti transfrontalieri all’interno dell’UE, compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie (Sezione III);
  • le questioni generali per la valutazione del complessivo quadro di protezione degli investimenti europei (Sezione IV);
  • le misure per agevolare e promuovere gli investimenti transfrontalieri (Sezione V).

È possibile partecipare alla consultazione fino al giorno 8 settembre 2020.

Public consultation document. An Intra-EU investment protection and facilitation initiative

Servizi di pagamento (PSD 2)

Disposizioni correttive ed integrative del D. lgs di recepimento della PSD 2

Decreto Legislativo 8 aprile 2020, n. 36.

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

Ad esito del lungo processo di consultazione avviato dal MEF a maggio 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2020 il Decreto legislativo n. 36 dell’8 aprile 2020 recante le “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al Regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”.

L’obiettivo del Decreto è il maggiore allineamento tra le norme nazionali e le disposizioni (i) sui servizi di pagamento previste dalla Direttiva PSD 2 (Direttiva (UE) 2015/2366) e (ii) sulle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Regolamento (UE) n. 751/2015), favorendo lo sviluppo di pagamenti elettronici sicuri che possano gradualmente sostituire l’utilizzo del denaro contante.

Il Decreto legislativo 36/2020 apporta modifiche mirate al D. lgs. 385/1993 (TUB), al D. lgs. 11/2010 attuativo della prima Direttiva sui servizi di pagamento, al D. lgs. 135/2015 riguardante i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e al D. lgs. 218/2017 attuativo della PSD 2.

Le principali disposizioni riguardano:

  • l’esonero, per chi fornisce esclusivamente servizi di informazione sui conti (Account Information Services Provider o AISP), dall’obbligo di adozione di sistemi di risoluzioni alternative delle controversie con i consumatori (si veda la modifica all’articolo 114-septiesdecies del TUB);
  • l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 144 TUB per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria anche ai casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi di informazione in materia di credito immobiliare ai consumatori (si veda la modifica all’articolo 144 del TUB);
  • la possibilità di esercitare il diritto di regresso nell’ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione; in particolare, è previsto che il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o interposto) dovrà risarcire il primo in caso di perdite o di importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento (si veda la modifica all’articolo 27 del D. lgs. 11/2010);
  • l’ampliamento delle fattispecie di violazioni sanzionabili in materia di commissioni interbancarie, includendo anche le violazioni del limite previsto alle commissioni per il pagamento con carte di debito previsto dal Regolamento (UE) 751/2015 (si veda la modifica all’articolo 34-quinques del D. lgs. 11/2010).

Il Decreto legislativo entra in vigore il 10 giugno 2020.

Decreto Legislativo 8 aprile 2020, n. 36

Concessione e monitoraggio crediti

Concessione, gestione e monitoraggio dei crediti

Final Report. Guidelines on loan origination and monitoring

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il 29 maggio 2020, sul proprio sito internet, il documento contenente il progetto finale di un set di Orientamenti, dal titolo “Final Report. Guidelines on loan origination and monitoring”.

Si tratta, in particolare, del progetto finale di Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei crediti elaborato da EBA nell’ambito del “Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati”del Consiglio dell’UE del 2017.

Gli Orientamenti – indirizzati alle Autorità competenti e alle istituzioni finanziarie – sono volti a garantire che gli istituti finanziari dispongano di standard rigorosi, prudenziali e robusti per la concessione, la gestione e il monitoraggio dei crediti, al fine di (i) assicurare l’elevata qualità creditizia delle nuove esposizioni sin dal momento della concessione dei crediti stessi e (ii) prevenire l’insorgenza e l’accumulazione di crediti deteriorati in futuro.

Nello specifico, EBA – tenuto conto delle esperienze nazionali e affrontando le carenze riscontrate nelle politiche e nelle prassi di concessione creditizia emerse durante la crisi finanziaria – ha considerato anche le norme in materia di protezione dei consumatori, di prevenzione dell’antiriciclaggio, nonché gli aspetti ambientali, sociali e di governance (i cd. fattori ESG), stabilendo con alto grado di dettaglio i seguenti aspetti:

  • i dispositivi, i processi e i meccanismi di internal governance per la concessione e il monitoraggio dei crediti;
  • il set di informazioni e di dati da raccogliere ai fini della valutazione del merito creditizio dei debitori;
  • i criteri per la determinazione del prezzo del credito (cd. pricing);
  • la metodologia per la valutazione dei beni che fungono da garanzia in sede di concessione del credito;
  • il quadro per il monitoraggio del credito.

Gli Orientamenti si applicheranno, secondo il principio di proporzionalità, a partire dal 30 giugno 2021 (data posticipata di un anno rispetto a quanto previsto in sede di consultazione); dalla stessa data saranno abrogati gli Orientamenti di EBA sulla valutazione del merito creditizio del 19 agosto 2015.

Tuttavia, EBA ha previsto una serie di disposizioni transitorie riguardanti, nello specifico:

  • per i crediti e gli anticipi già in essere al 30 giugno 2021 e che necessitano la rinegoziazione contrattuale con il debitore, l’applicabilità delle disposizioni sulla valutazione del merito creditizio e, in generale, sulla concessione di crediti, decorre dal 30 giugno 2022;
  • la possibilità per gli istituti finanziari di colmare eventuali lacune e modificare i propri quadri di monitoraggio delle esposizioni creditizie entro il 30 giugno 2024.

Si attendono ora le traduzioni degli Orientamenti nelle lingue ufficiali dell’UE.

Contestualmente, EBA ha pubblicato una Nota esplicativa sull’approccio dell’Autorità in materia di concessione dei crediti.


Final Report. Guidelines on loan origination and monitoring

Explanatory note on the EBA’s comprehensive approach to loan origination 

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Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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