A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
SIM e Gruppi di SIM
Rischio di tasso di interesse e prove di stress
Comunicazione Banca d’Italia del 29 maggio 2020.
SIM e gruppi di SIM: modifiche della disciplina relativa al rischio di tasso d’interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione e prove di stress degli enti
Con Comunicazione del 29 maggio 2020 Banca d’Italia ha modificato la disciplina prudenziale applicabile alle Società di intermediazione mobiliare (SIM) e ai gruppi di SIM al fine di adeguarla all’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di gestione del rischio di tasso d’interesse e di prove di stress degli enti.
Nello specifico, la disciplina prudenziale applicabile alle SIM e ai gruppi di SIM – contenuta nella Comunicazione Banca d’Italia del 31 marzo 2014 e concernente l’applicazione a tali soggetti di alcune norme contenute nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (cd. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE – è stata modificata al fine di recepire due set di Orientamenti di EBA del 2018 rientranti nell’ambito del Secondo Pilastro di Basilea (cd. “Pillar 2 framework”) e recepiti a livello nazionale con il 32° aggiornamento della Circolare n. 285/ 2013 – “Disposizioni di vigilanza per le banche”.
Si tratta, in particolare:
- degli Orientamenti EBA sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading book activities), del 2018, che contengono linee guida relative alle aspettative di vigilanza sui sistemi che gli enti sono tenuti ad attuare per identificare, valutare e gestire il rischio di tasso di interesse del “portafoglio bancario” (banking book);
- degli Orientamenti EBA relativi alle prove di stress degli enti, del 2018, che contengono linee guida su requisiti organizzativi, metodologie e processi comuni per l’esecuzione delle prove di stress interne.
Si segnala che la disciplina delle banche è stata già oggetto di intervento analogo mediante il suddetto 32° aggiornamento della Circolare n. 285. In sede di consultazione delle disposizioni oggetto di aggiornamento, l’Autorità invitava tutti i portatori di interesse a fornire le proprie osservazioni con riferimento all’applicabilità di tali Orientamenti EBA anche alle SIM e ai gruppi di SIM.
Si precisa, infine, che la presente modifica normativa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (non ancora avvenuta). In linea con quanto già disposto per le banche, le SIM e i gruppi di SIM devono adeguare – entro 60 giorni dalla pubblicazione – i sistemi di risk management, per poi completare il pieno allineamento ai nuovi Orientamenti nel resoconto ICAAP del 2021.
Comunicazione Banca d’Italia del 29 maggio 2020
Imprese di investimento (EU)
Avvio implementazione del nuovo quadro normativo e di vigilanza
Consultation papers.
EBA starts delivering on the implementation of the new regulatory framework for investments firms
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 4 giugno 2020, sul proprio sito internet quattro documenti di consultazione riguardanti l’implementazione del nuovo quadro normativo e di vigilanza applicabile alle imprese di investimento, nel dettaglio:
- Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on prudential requirements for investment firms;
- Consultation Paper. Technical Standards on reporting and disclosures requirements for investment firms;
- Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on pay out in instruments for variable remuneration under the Investment Firms Directive (IFD);
- Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on the criteria to identify material risk takers under the Investment Firms Directive (IFD).
I quattro documenti contengono complessivamente 12 bozze di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e 1 bozza di norme tecniche di attuazione (ITS) elaborate da EBA ai sensi di 13 mandati derivanti dalla Direttiva (UE) 2019/2034 (cd. IFD – Investment Firms Directive) e dal Regolamento (UE) 2019/2033 (cd. IFR – Investment Firms Regulation) che costituiscono il nuovo quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.
Più nel dettaglio, il primo documento di consultazione raggruppa 9 bozze di RTS riguardanti (i) la riclassificazione di determinate imprese di investimento in enti creditizi, (ii) i requisiti patrimoniali che devono essere rispettati dalle imprese di investimento a livello individuale nonché (iii) l’ambito di applicazione e i metodi del consolidamento prudenziale previsto per le imprese di investimento a livello di gruppo.
Il secondo documento di consultazione contiene (i) una bozza di ITS sui modelli da utilizzare per la disclosure sui fondi propri e sui formati, le date, le definizioni e le relative istruzioni per la segnalazione alle autorità competenti delle informazioni sui fondi propri e (ii) una bozza di RTS sull’obbligo di fornire alle autorità competenti determinate informazioni ai fini del controllo delle soglie che determinano se un’impresa di investimento debba richiedere l’autorizzazione come ente creditizio.
Infine, il terzo e il quarto documento di consultazione riguardano i requisiti di remunerazione delle imprese di investimento e contengono due bozze di RTS relative, rispettivamente, alla remunerazione variabile e alle politiche di remunerazione del personale delle imprese di investimento.
Le consultazioni si concluderanno il giorno 4 settembre 2020.
Esternalizzazione a fornitori di servizi cloud
Requisiti in materia di esternalizzazione in cloud
Consultation Paper.
Draft Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 3 giugno 2020, sul proprio sito internet un progetto di Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud, dal titolo “Consultation Paper. Draft Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers”.
Si tratta, in particolare, di un progetto di Orientamenti di ESMA che si inserisce nell’ambito del Piano d’azione FinTech della Commissione europea del marzo 2018 e che tiene conto degli interventi già intrapresi in materia da EBA (con le “Raccomandazioni in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud” del 2017, confluite negli “Orientamenti EBA in materia di esternalizzazione” del 2019) e da EIOPA (con gli “Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud” di febbraio 2020).
Con i presenti Orientamenti, ESMA intende fornire una guida sui requisiti di esternalizzazioneapplicabili alle imprese finanziarie che esternalizzano a fornitori di servizi cloud nonché aiutare le imprese e le Autorità competenti a identificare, gestire e monitorare i rischi e le problematiche derivanti dagli accordi di esternalizzazione nel cloud.
Nello specifico, gli Orientamenti trattano:
i principi generali di governance e i requisiti documentali per l’esternalizzazione nel cloud;
l’analisi che l’impresa deve effettuare prima di concludere qualsiasi accordo con fornitori di servizi cloud, compresa la due-diligence dei fornitori di servizi cloud;
- i requisiti contrattuali;
- la sicurezza delle informazioni;
- le strategie di uscita dagli accordi di esternalizzazione cloud;
- i diritti e gli obblighi della funzione di internal audit;
- la sub-esternalizzazione;
- la notifica alle autorità competenti in caso di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud di funzioni e attività operative essenziali o importanti;
- la supervisione degli accordi di esternalizzazione nel cloud da parte delle autorità di vigilanza.
La data di applicabilità degli Orientamenti è prevista per il 30 giugno 2021 per tutti gli accordi di esternalizzazione con fornitori di servizi cloud conclusi, revisionati o modificati in tale data o successivamente alla stessa. Le imprese saranno tenute a completare e integrare la documentazione inerente agli accordi di esternalizzazione cloud già esistenti entro il 31 dicembre 2022. Qualora, invece, non sia stata finalizzata la revisione degli accordi di esternalizzazione cloud delle funzioni essenziali o importanti entro il 31 dicembre 2022, le imprese dovranno darne notifica all’autorità competente.
La consultazione si concluderà il 1° settembre 2020.
Consultation Paper. Draft Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers
Press release. ESMA consults on cloud outsourcing guidelines
MIFID II / Funzione di controllo della conformità
Revisione degli Orientamenti sulla Funzione di controllo della conformità
Guidelines on certain aspects of the MiFID II compliance function requirements
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 5 giugno 2020, sul proprio sito internet, il progetto finale di un set di Orientamenti, dal titolo “Guidelines on certain aspects of the MiFID II compliance function requirements”.
Si tratta, in particolare, di Orientamenti elaborati da ESMA volti a chiarire l’applicazione di determinati aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità di cui alla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), promuovendo una maggiore convergenza nell’interpretazione e negli approcci di vigilanza per tali requisiti.
Gli Orientamenti sono rivolti alle imprese di investimento e agli enti creditizi come definiti dalla Direttiva MiFID II, alle società di gestione degli OICVM come definite dalla Direttiva 2009/65/CE (UCITS), ai gestori di FIA come definiti dalla Direttiva 2011/61/CE (AIFMD) e alle autorità competenti.
Una volta applicabili, gli Orientamenti si sostituiranno agli “Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità di cui alla MiFID” del 25 giugno 2012; in particolare, ESMA ha allineato gli Orientamenti del 2012 al rinnovato framework normativo dettato dalla Direttiva MiFID II,senza modificarne la sostanza.
Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti.
Guidelines on certain aspects of the MiFID II compliance function requirements
OICR italiani
FIA italiani riservati
Consultazione pubblica del MEF.
Proposta di modifica dell’art. 14 del DM 30/2015 – Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato in data 4 giugno 2020 una consultazione pubblica con la quale propone di apportare alcune modifiche al Decreto 5 marzo 2015, n. 30 recante “Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani”.
Le proposte di modifica riguardano, nello specifico, l’art 14 “FIA italiani riservati” del suddetto Decreto n. 30/2015 e sono volte a rivedere le soglie di ingresso degli investitori nei fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati al fine di consentire l’accesso a queste forme di investimento alternativo ad una platea di clientela retail più ampia – con patrimoni di medie/grandi dimensioni, disponibile ad investire nel medio/lungo periodo in asset illiquidi e in società non quotate, allo scopo di diversificare il proprio portafoglio finanziario, conseguire un rendimento apprezzabile, finanziare le imprese italiane e con esse la ripresa economica del Paese.
Più nel dettaglio, con la modifica dell’art. 14 si propone di inserire tra le categorie di investitori che possono investire nei FIA italiani riservati i seguenti soggetti:
- investitori non professionali che (i) sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro (non frazionabile) e tale importo iniziale non supera, al momento della sottoscrizione o dell’acquisto, il dieci per cento del proprio portafoglio finanziario e (ii) effettuano l’investimento nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- soggetti abilitati che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio, per conto di investitori non professionali.
Ulteriori aspetti interessati dalle proposte di modifica e sui quali il MEF chiede il parere da parte di tutti i portatori di interesse riguardano la soglia minima di ingresso, il limite di concentrazione, la composizione del portafoglio finanziario e le gestioni di portafogli.
Eventuali commenti e contributi da parte dei soggetti interessati devono essere inviati entro e non oltre il 3 luglio 2020.
Documento di consultazione del MEF
Disciplina prudenziale ex CRR II
Fondi propri e passività ammissibili
Consultation Paper.
Draft Regulatory Technical Standards on own funds and eligible liabilities amending Delegated Regulation (EU) 241/2014 supplementing Regulation (EU) n. 575/2013 of the European Parliament and of the council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 29 maggio 2020, sul proprio sito internet un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on own funds and eligible liabilities amending Delegated Regulation (EU) 241/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions”.
Si tratta, in particolare, della bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che propone modifiche mirate al “Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti” a seguito delle novità introdotte nel CRR dal CRR II (Regolamento (UE) 2019/876).
Il Regolamento CRR II ha, infatti, modificato il quadro sui fondi propri degli enti introducendo – nell’ambito dei requisiti di capitale per gli enti identificati come enti a rilevanza sistemica a livello globale (cd. “G-SII”) o che sono parte di un gruppo individuato come G-SII – il nuovo requisito di fondi propri e passività ammissibili, al fine di rafforzare la capacità totale di assorbimento delle perdite degli enti, sia in condizioni di normale continuità dell’attività (cd. going-concern) che in caso di risoluzione.
Pertanto, con il documento in consultazione EBA propone – sulla base delle nuove deleghe conferite dal Regolamento CRR II – di modificare il suddetto Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 con l’obiettivo di (i) allineare le disposizioni esistenti in materia di fondi propri ai cambiamenti introdotti con la revisione del Regolamento CRR e (ii) specificare i nuovi criteri e i requisiti per la definizione del nuovo strumento di passività ammissibili, in linea con il regime previsto per i fondi propri.
La consultazione si concluderà il giorno 31 agosto 2020.
Disciplina prudenzial ex CRR II
Rischio di scenario di stress
Consultation Paper.
Draft Regulatory Technical Standards on the calculation of the stress scenario risk measure under Article 325bk(3) of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 – CRR2)
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 4 giugno 2020, sul proprio sito internet un documento di consultazione che si inserisce nell’ambito del rischio di mercato, dal titolo “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on the calculation of the stress scenario risk measure under Article 325bk(3) of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 – CRR2)”.
Si tratta della bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 325 quatersexagies “Calcolo della misura del rischio di scenario di stress” introdotto nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) e che si inserisce tra le disposizioni riguardanti il nuovo metodo alternativo dei modelli interni (Internal Model Approach – IMA) per il rischio di mercato previsto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nell’ambito della revisione del quadro del rischio di mercato (il cd. Fundamentally Review of Trading Book – FRTB) e introdotto nel diritto dell’Unione attraverso il CRR II.
Si precisa, infatti, che il CRR II ha introdotto specifici obblighi segnaletici riguardanti i calcoli dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato risultanti (i) dal metodo alternativo dei modelli interni e (ii) dal metodo standardizzato alternativo.
Il documento di consultazione riguarda il calcolo effettuato mediante il metodo alternativo dei modelli interni e, nello specifico, il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato relativi ai fattori di rischio non modellizzabili (non-modellable risk factors, NMRF).
In particolare, la bozza di RTS specifica le modalità secondo cui gli enti devono determinare lo scenario estremo di shock futuri applicabile ai fattori di rischio non modellizzabili e le modalità di applicazione di tali scenari a detti fattori di rischio; a tale fine EBA ha identificato due approcci alternativi, elaborando due versioni di bozze di RTS, di cui solo una sarà confermata a seguito della fase di consultazione.
E’ possibile fornire commenti alla consultazione fino al 4 settembre 2020.
Legge sui servizi digitali
Codice normativo per i servizi digitali
Public consultation document.
Digital Services Act
La Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito internet, il 2 giugno 2020, un documento di consultazione dal titolo “Digital Services Act package: open public consultation”.
Si tratta di un documento di consultazione strutturato sotto forma di questionario attraverso il quale la Commissione europea intende ricevere feedback da parte di tutti i portatori di interesse ai fini della definizione di un quadro normativo moderno per i servizi digitali e per le piattaforme online nell’UE che si prevede venga pubblicato a fine 2020.
La Commissione sottolinea, infatti, la necessità per l’Europa di un codice normativo moderno per l’ambito dei servizi digitali, per ridurre la crescente frammentazione normativa tra gli Stati membri, per meglio garantire agli utenti in tutta Europa la stessa protezione, sia online che offline, e per offrire a tutte le imprese europee condizioni di parità per innovare, crescere e competere a livello globale.
Più nel dettaglio, la consultazione si concentra sui due filoni di lavoro annunciati dalla Commissione nell’ambito dell’iniziativa “Plasmare il futuro digitale dell’Europa” di febbraio 2020, ovvero (i) i principi fondamentali della Direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE) e (ii) la parità di condizioni per l’accesso ai mercati digitali europei, l’accesso ai quali è attualmente controllato da alcune grandi piattaforme online.
Pertanto, la Commissione intende raccogliere pareri da parte di tutti gli stakeholders con riferimento ad aspetti quali, ad esempio, la sicurezza online, il regime di responsabilità dei prestatori di servizi digitali che agiscono come intermediari, le piattaforme online con posizione di controllo nel mercato (cd. gate keeper), la pubblicità online e gli smart contract nonché il sistema di governance necessario per garantire la corretta applicazione delle norme in tutto il mercato unico dell’UE.
E’ possibile rispondere al questionario online entro l’8 settembre 2020.
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