Emergenza COVID-19 Stabilità dei mercati bancari e finanziari

Stabilità deMisure di sostegno per il mercato bancario e finanziario per contrastare gli effetti economici derivanti da Covid-19

Nel contesto della pandemia da Covid-19, il Governo, le Autorità di vigilanza Italiane ed Europee, nonché le Associazioni di categoria stanno continuando a mettere a punto importanti misure a sostegno dell’emergenza economico-finanziaria conseguente a quella sanitaria.

Tra queste si segnalano di seguito le principali misure pubblicate in quest’ultima settimana atte a garantire la stabilità del sistema economico nel suo complesso e la continuità operativa degli operatori.

Gazzetta Ufficiale italiana

8 giugno 2020 – “Conversione in Legge del cd. “Decreto Liquidità(link)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020 è stata pubblicata la Legge n. 40 del 5 giugno 2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Si tratta della Legge di conversione – in vigore dal 7 giugno 2020 – del cd. Decreto Liquidità, volto a favorire la ripresa economico-finanziaria nazionale a seguito della crisi pandemica dovuta al Covid-19.

Di seguito si riassumono le principali modifiche di interesse per il settore bancario apportate al Decreto in sede di conversione.

  • Misure di accesso al credito per le imprese” (Capo I, artt. 1 – 3).

Articolo 1Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese” – E’ stato esteso l’ambito di intervento delle garanzie SACE alle associazioni professionali e alle società tra professionisti, nonché alle imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l’ISMEA; sono invece escluse le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Inoltre, è stata prevista la possibilità di rilascio di tali garanzieanche a fronte (i) di cessioni di crediti (effettuate dopo il 7 giugno 2020) con garanzia di solvenza prestata dall’impresa cedente e (ii) di sottoscrizione in Italia di prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi da imprese a cui sia attribuito un rating almeno pari a BB o equivalente.

Per quanto riguarda i finanziamenti ammissibili, è stato aumentato il periodo di preammortamento che può essere richiesto fino a 36 mesi (prima 24 mesi); inoltre sono stati introdotti ulteriori impegnia carico delle imprese beneficiarie, in particolare, l’intero gruppo a cui appartiene l’impresa si deve impegnare a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni per il tutto il 2020.

Nuovo Articolo 1 bisDichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti” – Per accelerare l’erogazione dei prestiti garantiti da parte dello Stato, tale articolo prevede che le richieste da parte delle imprese di nuovi finanziamenti garantiti da SACE debbano essere integrate da una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del titolare o del legale rappresentante dell’impresa richiedente il finanziamento riguardante i dati aziendali, la situazione fiscale e il rispetto delle norme antimafia; viene, inoltre, esplicitamente indicato che il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. La medesima autocertificazione è stata anche prevista per la richiesta di finanziamenti garantiti dallo Stato, di cui all’articolo 13 “Fondo centrale di garanzia PMI”.

  • Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19” (Capo II, artt. 4 – 14-ter).

Articolo 4Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato” – In relazione a quanto già precedentemente previsto circa la possibilità – per la durata dello stato di emergenza epidemiologico – di sottoscrizione di contratti bancari in modo semplificato, si segnala che in sede di conversione sono state specificate le modalità dirette a tracciare la connessione tra il consenso prestato ed il soggetto che l’ha espresso. È stato, infatti, precisato che i contratti conclusi con la clientela al dettaglio soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia probatoria anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

Articolo 12 “Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. Fondo Gasparrini” – Sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni volte ad ampliare l’operatività del Fondo e a modificarne l’operatività. È, infatti, ora previsto che fino al 31 dicembre 2020 la banca, una volta ricevuta dal mutuatario l’istanza di accesso al Fondo Gasparrini e verificata la completezza e la regolarità della domanda – debba avviare immediatamente la sospensione dell’ammortamento del mutuo, a partire dalla rata in scadenza successivamente alla data di presentazione della domanda, senza attendere l’esito della richiesta da parte del Gestore del Fondo. Trascorsi 20 giorni dall’invio della domanda di sospensione da parte della banca al Gestore del Fondo, senza che quest’ultimo abbia comunicato l’esito, l’istanza si ritiene accettata; in caso di esito negativo, la banca potrà riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Articolo 13 “Fondo centrale di garanzia PMI” – Le novità riguardanti i finanziamenti con garanzia dello Stato, per essere pienamente in vigore necessitano dell’autorizzazione della Commissione europea e di chiarimenti operativi, di adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI nonché di adeguamenti delle procedure organizzative e informatiche delle banche.

Per le garanzie su operazioni di rinegoziazione è stato disposto che per i finanziamenti che verranno deliberati d’ora in poi la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% (e non più al 10%); per finanziamenti superiori a 25.000 euro è stata introdotta la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi; per i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato del 100 per cento è stata allungata la durata da 6 a 10 anni e l’importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro. Inoltre, sono state modificate sia la modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile; viene inoltre data la possibilità ai beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo.

  • Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica” (Capo III, artt. 15 – 17).

Viene confermato il rafforzamento della disciplina sul Golden Power nei settori di rilevanza strategica nazionale (di cui al Regolamento (UE) 452/2019), prevedendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione (attraverso l’obbligo di notifica) le operazioni rilevanti relative anche ai settori finanziario, creditizio e assicurativo (articolo 15).

  • Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali (Capo V, artt. 36 – 37-bis).

Nuovo Articolo 37 bis “Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie” – Tale nuovo articolo prevede la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli

intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di moratoria previste dal “Cura Italia”.

Tale disposizione si applica anche ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

Sul tema si segnala che la Banca d’Italia, con la comunicazione dello scorso 23 marzo, ha già precisato che, con riferimento alle disposizioni normative sopra indicate, il soggetto finanziato non può essere classificato a sofferenza dal momento in cui la misura è stata accordata.

Autorità di vigilanza Europee:

> ESMA

11 giugno 2020 – Rinnovo della decisione di ridurre la soglia per la notifica delle posizioni corte nette in azioni negoziati su un mercato regolamentato

ESMA ha deciso di rinnovare la propria Decisione del 16 marzo 2020 riguardante la riduzione temporanea del livello di soglia per la notifica alle Autorità nazionali competenti (ANC) delle posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono negoziate su un mercato regolamentato dell’UE, in applicazione dell’art. 28 del Regolamento (UE) 236/2012 in materia di short selling.

Nello specifico, l’Autorità, tenuto conto degli effetti sui mercati e sull’economia reale della pandemia da Covid-19, ha deciso di rinnovare la riduzione della soglia per la notifica allo 0,1% (rispetto al precedente livello di 0,2%) per i detentori (persone fisiche e giuridiche) di tali posizioni corte nette.

La riduzione della soglia è stata prevista per un ulteriore periodo di tre mesi a partire dal 17 giugno 2020

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia

12 giugno 2020 – Posticipo del termine per la trasmissione a Banca d’Italia dei dati sulle remunerazioni

Al fine di tener conto delle difficoltà operative connesse con l’emergenza sanitaria, Banca d’Italia ha comunicato di aver posticipato – al 30 settembre 2020 – il termine per la trasmissione all’Autorità dei dati sulla remunerazione da parte di banche e SIM.

Si tratta, in particolare, della trasmissione dei dati indicati nella Comunicazione Banca d’Italia del 7 ottobre 2014 riguardanti le informazioni sugli high earners(da trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno)e le informazioni necessarie a finalizzare e monitorare le tendenze e le prassi remunerative (cd. attività di benchmarking, da trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno).

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia

11 giugno 2020 – Finanziamenti assistiti da garanzie Covid-19 e finanziamenti oggetto di moratoria – Introduzione nella rilevazione AnaCredit di nuove informazioni

Banca d’Italia ha comunicato che i finanziamenti assistiti da garanzie erogate alla clientela per fronteggiare le conseguenze economiche dell’epidemia da Covid-19 e i finanziamenti che beneficiano della moratoria siano oggetto – a partire dalla data contabile di giugno 2020 – di una specifica evidenza in AnaCredit, ai fini della stabilità finanziaria e di vigilanza macro-prudenziale nazionale.

A tal fine, l’Autorità ha specificato i dettagli dei nuovi valori di dominio per la rilevazione relativa alla data contabile di giugno 2020:

  • dei finanziamenti assistiti da garanzie Covid concesse in base a leggi, decreti, provvedimenti normativi, accordi e protocolli d’intesa connessi all’emergenza Covid-19, già adottati o da adottarsi e assistite dalla garanzia dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione oppure concesse a valere su fondi pubblici (tra le quali, le garanzie concesse da SACE S.p. A. e dal Fondo di garanzia per le PMI, ai sensi del Decreto Liquidità);
  • dei finanziamenti che beneficiano delle moratorie definite negli Orientamenti EBA sul trattamento delle moratorie legislative e non-legislative sui finanziamenti bancari, di aprile 2020.

Banca d’Italia ha fornito, infine, alcuni chiarimenti in merito alla segnalazione dei finanziamenti oggetto di moratoria di cui all’art. 56 del Decreto Cura-Italia, chiedendo agli intermediari (i) di non ridurre gli importi dei finanziamenti per i quali è prevista l’impossibilità di revocarli in tutto o in parte ovvero è prevista la proroga del contratto e (ii) tenere conto della temporanea inesigibilità dei finanziamenti – sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista) – ai fini della segnalazione del valore delle esposizioni in arretrato, che non deve, pertanto, essere incrementato.

Si precisa che, in considerazione dei tempi stretti di preavviso, queste nuove informazioni sono richieste on a best effort basis.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia

9 giugno 2020 – Prestiti bancari a garanzia delle operazioni di finanziamento con l’Eurosistema – Ulteriori misure adottate sui prestiti bancari a garanzia delle operazioni di finanziamento con l’Eurosistema in risposta all’emergenza

A completamento delle misure annunciate il 20 maggio 2020, Banca d’Italia ha introdotto una seconda serie di misure di ampliamento dello schema relativo ai prestiti bancari aggiuntivi (Additional Credit Claims, ACC) in risposta all’emergenza pandemica dovuta al Covid-19.

Tali misure sono volte a sostenere l’afflusso di credito a famiglie e imprese, anche di piccola dimensione nonché a favorire l’accesso delle banche italiane alla liquidità della Banca centrale europea.

Nel dettaglio, le banche potranno conferire a garanzia delle operazioni di finanziamento con l’Eurosistema:

  • i portafogli di prestiti omogenei composti da crediti al consumo erogati alle famiglie;
  • i mutui ipotecari alle famiglie all’interno di portafogli, a prescindere dalla probabilità di insolvenza attribuita al debitore (viene eliminato il limite massimo, attualmente pari al 10 per cento, mentre il limite massimo di Loan-to-Value, attualmente pari all’80 per cento, viene innalzato al 100 per cento).

Si precisa che possono essere conferiti in garanzia solo i prestiti performing sia all’atto del conferimento che durante tutta la durata dello stesso.

Inoltre, sono state introdotte le seguenti nuove fonti di valutazione della qualità creditizia dei debitori dei prestiti:

  1. la componente andamentale del sistema interno della Banca d’Italia di valutazione della qualità creditizia (ICAS), basata sui dati della Centrale dei rischi, utilizzabile per i prestiti erogati a società di persone di piccola dimensione conferiti in garanzia all’interno dei portafogli di prestiti alle imprese;
  2. una PD e una LGD uniche, calcolate secondo un approccio sviluppato dall’Autorità, utilizzabili per la valutazione di: i) prestiti erogati ad artigiani e famiglie produttrici, conferiti in garanzia all’interno dei portafogli di prestiti alle imprese; ii) prestiti conferiti in garanzia all’interno dei portafogli di crediti al consumo.

Le suddette misure entreranno in vigore il 17 giugno 2020 e saranno applicate fino a settembre 2021.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia & Ivass

8 giugno 2020 – Comunicazione congiunta Banca d’Italia – IVASS sull’offerta di prodotti abbinati a finanziamenti: proroga dei termini

Alla luce del prolungarsi dell’emergenza sanitaria in corso, Banca d’Italia & Ivass – ciascuna per i profili e nell’ambito dei poteri di supervisione di rispettiva competenza – hanno comunicato di concedere una proroga per il completamento delle attività richieste con Comunicazione congiunta del 17 marzo 2020.

Tali attività riguardano specifiche verifiche che le funzioni di Compliance e di Internal Audit di intermediari bancari, finanziari e assicurativi sono tenute a svolgere per accertare la conformità alle disposizioni vigenti delle condotte riguardanti l’offerta di prodotti abbinati a finanziamenti.

Il termine per lo svolgimento delle suddette verifiche era stato fissato al 30 settembre 2020; le Autorità hanno comunicato di concedere una proroga fino alla fine dell’anno corrente per il completamento delle attività richieste.

Infine, le Autorità raccomandano l’adozione di condotte ancor più attente alle esigenze della clientela nell’attuale fase di emergenza sanitaria.

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Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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Avv. Fabrizio Cascinelli

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