A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Offerta di prodotti abbinati a finanziamenti
Proroga dei termini
Comunicazione congiunta Banca d’Italia – IVASS sull’offerta di prodotti abbinati a finanziamenti: proroga dei termini
Alla luce del prolungarsi dell’emergenza sanitaria in corso, Banca d’Italia & Ivass – ciascuna per i profili e nell’ambito dei poteri di supervisione di rispettiva competenza – hanno comunicato di concedere una proroga per il completamento delle attività richieste con Comunicazione congiunta del 17 marzo 2020.
Tali attività riguardano specifiche verifiche che le funzioni di Compliance e di Internal Audit di intermediari bancari, finanziari e assicurativi sono tenute a svolgere per accertare la conformità alle disposizioni vigenti delle condotte riguardanti l’offerta di prodotti abbinati a finanziamenti.
Il termine per lo svolgimento delle suddette verifiche era stato fissato al 30 settembre 2020; le Autorità hanno comunicato di concedere una proroga fino alla fine dell’anno corrente per il completamento delle attività richieste.
Infine, le Autorità raccomandano l’adozione di condotte ancor più attente alle esigenze della clientela nell’attuale fase di emergenza sanitaria.
Finanza sostenibile
Profili di sostenibilità nelle decisioni di investimento
Documenti di consultazione della Commissione europea per l’elaborazione di atti delegati riguardanti l’obbligo informativo degli aspetti sociali e ambientali degli investimenti
A seguito della pubblicazione da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a maggio del 2019, di due pareri tecnici sviluppati su richiesta della Commissione europea, quest’ultima ha pubblicato, in data 8 giugno 2020, sul proprio sito internet i seguenti sei documenti di consultazione per l’elaborazione di atti delegati volti a prendere in considerazione i profili di sostenibilità nelle decisioni di investimento:
- Commission Delegated Directive (EU) …/… of XXX amending Delegated Directive (EU) 2017/593 as regards the integration of sustainability factors and preferences into the product governance obligations;
- Commission Delegated Directive (EU) …/… of XXX amending Directive 2010/43/EU as regards the sustainability risks and sustainability factors to be taken into account for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS);
- Commission Delegated Regulation (EU) …/… of XXX amending Delegated Regulation (EU) n. 231/2013 as regards sustainability risks and sustainability factors to be taken into account by Alternative Investment Fund Managers;
- Commission Delegated Regulation (EU) …/… of XXX amending Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards the integration of sustainability factors, risks and preferences into certain organisational requirements and operating conditions for investment firms;
- Commission Delegated Regulation (EU) …/… of XXX amending Delegated Regulation (EU) 2017/2358 and Delegated Regulation (EU) 2017/2359 as regards the integration of sustainability factors and preferences into the product oversight and governance requirements for insurance undertakings and insurance distributors and into the rules on conduct of business and investment advice for insurance-based investment products;
- Commission Delegated Regulation (EU) …/… of XXX amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 as regards the integration of sustainability risks in the governance of insurance and reinsurance undertakings.
Si tratta, in particolare, delle bozze di atti delegati che si inseriscono all’interno del “Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile” definito dall’Autorità nel marzo 2018 e volto a spostare i flussi di capitali dalle attività che hanno conseguenze sociali e ambientali negative per indirizzarli, invece, verso attività economiche socialmente responsabili e che presentano reali benefici a lungo termine per gli investitori e la società.
L’obiettivo della Commissione è quello di garantire che gli investitori siano adeguatamente informati riguardo ai rischi e alle opportunità ambientali e sociali associati ai propri investimenti.
Nello specifico, i documenti in consultazione riguardano rispettivamente:
– l’obbligo per i fondi di investimento e per le imprese di investimento di informare i clienti e di fornire loro consulenza sugli aspetti sociali e ambientali connessi agli investimenti e ai prodotti finanziari (bozza di Direttiva delegata modificativa della Direttiva delegata (UE) 2017/593 integrativa della Direttiva MiFID II e bozza di Regolamento delegato modificativo del Regolamento delegato (UE) 2017/565 integrativo della Direttiva MiFID II);
– l’obbligo per i fondi comuni di investimento e per i fondi di investimento alternativi di informare i clienti sugli aspetti sociali e ambientali connessi agli investimenti (bozza di Direttiva delegatamodificativa della Direttiva (UE) 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva UCITS e bozza di Regolamento delegatomodificativo del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 integrativo della Direttiva AIFMD);
I due ulteriori atti delegati sottoposti a consultazione prevedono il medesimo obbligo informativo in capo alle compagnie assicurative, ai broker e alle compagnie di riassicurazione (bozza di Regolamento delegato modificativo dei Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e 2017/2359 integrativi della Direttiva IDD e bozza di Regolamento delegato modificativo del Regolamento delegato (UE) 2015/35 integrativo della Direttiva Solvency II).
È possibile fornire commenti alla Commissione entro il 6 luglio 2020.
Banche meno significative
Nuova disciplina sul default
Comunicazione Banca d’Italia del 10 giugno 2020.
Decorrenza dell’applicazione della nuova disciplina sul default
Con Comunicazione del 10 giugno 2020, Banca d’Italia ha reso noto alle banche meno significative di aver posticipato al 1° gennaio 2021 il termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2020 – per l’applicazione della nuova disciplina sul default prudenzialenonché la decorrenza delle modifiche delle segnalazioni statistiche di vigilanza e nel bilancio delle banche, in linea con il Progress Report on the IRB Roadmap dell’EBA del 2019.
Banca d’Italia ricorda che la disciplina sulla definizione di default è stata recepita nella normativa nazionale mediante il 27° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 del giugno 2019 che, nel dettaglio, ha:
1) recepito gli Orientamenti EBA sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) del 2017, che forniscono una guida dettagliata sui vari aspetti della definizione di default;
2) fissato la soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato conformemente al Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea.
Banca d’Italia aggiornerà la Circolare n. 285 alla prima occasione utile.
Il termine del 1° gennaio 2021 riguarda anche l’applicabilità delle modifiche alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nel bilancio delle banche, introdotte con la Comunicazione Banca d’Italia del 26 giugno 2019. .
Comunicazione Banca d’Italia del 10 giugno 2020
Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari
Nuova definizione di default
Documento per la consultazione.
Modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: applicazione della nuova definizione di default e altre modifiche in materia di rischio di credito, fondi propri, investimenti in immobili e operazioni rilevanti
Banca d’Italia ha pubblicato, in data 10 giugno 2020, un documento di consultazione con il quale propone alcune modifiche alle disposizioni di vigilanza degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB (IF), di cui alla Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, al fine di tenere conto – in coerenza con il principio della vigilanza equivalente – dell’evoluzione della normativa applicabile alle banche.
Le modifiche proposte alle Disposizioni di vigilanza per gli IF riguardano, nello specifico:
(i) l’applicazione delle nuove regole in materia di default;
(ii) l’estensione delle previsioni in materia di fondi propri, rischio di credito, metodi di consolidamento e disciplina transitoria introdotte per le banche dal Regolamento (UE) n. 876 del 2019 (cd. CRR II);
(iii) la revisione del limite alla detenzione di immobili e partecipazioni e
(iv) l’attuazione degli Orientamenti EBA sulla specificazione dei tipi di esposizioni da associare a rischi elevati nell’ambito della metodologia standardizzata per il rischio di credito.
L’intervento di maggiore rilievo riguarda le nuove regole sulla definizione di default – introdotte a livello europeo e recepite nella normativa nazionale bancaria mediante il 27° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 – che vengono estese anche agli IF per garantire la coerenza dei criteri di classificazione delle esposizioni deteriorate utilizzati da parte di tutti gli intermediari italiani.
In tal senso, Banca d’Italia propone che gli IF – dal 1° gennaio 2021 – utilizzino le stesse soglie previste per le banche in attuazione del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 per l’identificazione delle esposizioni scadute rilevanti e che applichino gli Orientamenti EBA sull’applicazione della definizione di default del 2017.
Con riferimento, invece, alle disposizioni di cui al Regolamento CRR II, Banca d’Italia intende estendere agli IF la disciplina prevista per le banche riguardante i fondi propri, il rischio di credito e i metodi di consolidamento.
Relativamente ai fondi propri, si tratta di alcune semplificazioni procedurali per la computabilità degli strumenti di fondi propri di cui potranno beneficiare anche gli IF; con riferimento al rischio di credito le disposizioni in questione riguardano i trattamenti preferenziali introdotti per alcune categorie di esposizioni di interesse per gli IF (tra cui i prestiti alle piccole e medie imprese e quelli garantiti con cessione del quinto dello stipendio); con riferimento ai metodi di consolidamento, viene previsto che gli IF facciano riferimento alle novità introdotte dal CRR II, e dalle relative disposizioni attuative, limitatamente a quanto non già specificato nelle disposizioni di vigilanza.
Per quanto riguarda la disciplina transitoria, Banca d’Italia precisa che l’applicabilità delle nuove regole dovrebbe tener conto di quanto previsto per le banche; a tal proposito viene richiamata la proposta di revisione del CRR pubblicata dalla Commissione il 28 aprile 2020 in risposta alla situazione di emergenza causata dall’epidemia di Covid-19. Pertanto, Banca d’Italia terrà conto delle modifiche eventualmente apportate alla disciplina delle banche in occasione dell’emanazione delle disposizioni definitive per gli IF.
Per quanto riguarda la revisione del limite alla detenzione di partecipazioni e immobili, Banca d’Italia intende allineare le disposizioni di vigilanza degli IF sugli investimenti immobiliari a quelle delle banche, le quali sono state riviste a ottobre 2018 (24° aggiornamento della Circolare 285/2013) per incentivare queste ultime a una gestione attiva delle garanzie immobiliari che assistono i crediti nonché per favorire l’efficienza e la rapidità del processo di recupero degli non-performing loans (NPL), anche attraverso l’acquisizione degli immobili posti a garanzia.
A tal fine, viene proposto (i) che gli IF possano superare il limite generale agli investimenti in immobili se questi sono acquisiti per tutelare le proprie ragioni di credito, senza dovere rispettare l’obbligo di pronto smobilizzo e (ii) l’eliminazione dell’obbligo di rispettare un requisito patrimoniale aggiuntivo per gli immobili detenuti in eccedenza rispetto al limite (dato dalla differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili detenuti).
Infine, relativamente alle esposizioni a rischio elevato nell’ambito del rischio di credito, Banca d’Italia propone l’applicabilità agli IF degli Orientamenti EBA in materia di specificazione dei tipi di esposizioni da associare a rischi elevati del 2019, che definiscono i criteri per l’individuazione delle esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato, alle quali deve essere assegnato un fattore di ponderazione del 150% ai fini della definizione dei requisiti di fondi propri.
Si precisa, da ultimo, che l’Autorità ha proposto, con l’occasione, anche alcuni interventi mirati di aggiornamento e di semplificazione della Circolare n. 288/2015 che tengono conto dell’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale di riferimento e chiariscono alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione.
E’ possibile fornire commenti alla consultazione entro l’8 settembre 2020.
Disposizioni sottoposte a consultazione
Analisi di impatto della regolamentazione
Segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati
Aggiornamenti segnaletici in relazione alla “nuova definizione di default”
Documento per la consultazione.
Aggiornamenti delle segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati in relazione alla “nuova definizione di default” europea
Banca d’Italia ha avviato, in data 10 giugno 2020, una consultazione pubblica attraverso la quale propone alcune modifiche alle segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati.
Si tratta, in particolare, delle proposte di aggiornamento delle seguenti Circolari:
– Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”;
– Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”;
– Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”;
– Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”;
– Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”.
Le proposte di aggiornamento fanno seguito alle modifiche alla definizione di esposizioni creditizie deteriorate già introdotte con la Comunicazione Banca d’Italia del 26 giugno 2019 e riguardano, nello specifico:
– l’estensione della disciplina europea sulla definizione di esposizioni creditizie deteriorate agli intermediari non bancari;
– l’integrazione degli schemi segnaletici delle banche e degli intermediari non bancari con alcuni nuovi dettagli informativi, connessi con le modifiche alla definizione di esposizioni creditizie deteriorate o per soddisfare esigenze di analisi di vigilanza macro-prudenziale;
– altri interventi relativi alla segnalazione finanziaria armonizzata (FINREP) delle banche ai fini dell’adeguamento alle modifiche nel frattempo introdotte dall’EBA (modifiche all’Implementing Technical standards on supervisory reporting – Financial information (FINREP), del 2019).
Banca d’Italia propone che le modifiche introdotte nelle segnalazioni si applichino dalla data del 1° gennaio 2021; con riferimento, invece, agli adeguamenti riferiti agli schemi segnaletici armonizzati, l’applicabilità è prevista per il 30 giugno 2020.
E’ possibile fornire commenti alla consultazione entro l’8 settembre 2020.
Documento di consultazione: nota illustrativa
Bozza del 13° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”
Disciplina prudenziale ex CRR
Trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software
Consultation paper.
Draft Regulatory Technical Standards on the prudential treatment of software assets under Article 36 of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation ‐ CRR) amending Delegated Regulation (EU) 241/2014 supplementing Regulation (EU) n. 575/2013 of the European Parliament and of the council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 9 giugno 2020, sul proprio sito internet un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on the prudential treatment of software assets under Article 36 of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation ‐ CRR) amending Delegated Regulation (EU) 241/2014 supplementing Regulation (EU) n. 575/2013 of the European Parliament and of the council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions”.
Si tratta, in particolare, della bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 36 “Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).
La bozza di RTS propone modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 integrativo del CRR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (si veda alert n. 44/2014); nello specifico, EBA propone di inserire un nuovo articolo riguardante il trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software, ossia attività immateriali il cui valore non viene influenzato negativamente dalla risoluzione, dall’insolvenza o dalla liquidazione dell’ente.
Più nel dettaglio, il documento di consultazione determina la metodologia che dovrà essere adottata dagli enti ai fini del trattamento prudenziale di tali attività, specificando le modalitàdi ammortamento prudenziale nonché di deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1 applicabili a tale tipologia di attività.
La consultazione si concluderà il giorno 9 luglio 2020.
Insurtech
Digitalizzazione del settore assicurativo
Discussion paper.
(Re)insurance value chain and new business models arising from digitalisation
EIOPA ha pubblicato, in data 10 giugno 2020 un Discussion Paper in ambito Insurtech, dal titolo “(Re)insurance value chain and new business models arising from digitalisation”.
Si tratta, in particolare, di un documento con il quale l’Autorità intende raccogliere i pareri da parte di tutti i portatori di interesse riguardanti l’impatto dell’utilizzo della tecnologia da parte delle imprese di (ri)assicurazione e degli intermediari assicurativi con riferimento ai processi di produzione e di distribuzione dei prodotti assicurativi.
La tecnologia ha, di fatto, sviluppato e modificato i modelli di businessdi tali soggetti, evidenziando una maggiore cooperazione con terze parti (ad esempio con le aziende BigTech), portando, da un lato, dei benefici per i consumatori in termini di quantità, qualità e costi di prodotti e servizi offerti, e dall’altro, una nuova serie di rischi emergenti (operativi, informatici, reputazionali, di protezione dei consumatori) da considerare nell’ambito delle passi regolamentari e di vigilanza del settore assicurativo.
In tale contesto, EIOPA ritiene possibile il verificarsi di una frammentazione dell’intero processo assicurativo (insurance value chain) derivante dall’utilizzo delle nuove tecnologie e dall’esternalizzazione a terze parti di attività rilevanti di tale processo.
Pertanto, l’Autorità mira ad ottenere, con il documento in esame, un quadro completo della possibile frammentazione del processo assicurativo all’interno dell’Unione europea e delle eventuali sfide di vigilanza regolamentare connesse a tale fenomeno al fine di pianificare i prossimi passi.
E’ possibile fornire il proprio contributo al Discussion paper entro il giorno 7 settembre 2020.
Discussion paper on (re)insurance value chain and new business models arising from digitalisation
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