Emergenza COVID-19 Stabilità dei mercati bancari e finanziari

Misure di sostegno per il mercato bancario e finanziario per contrastare gli effetti economici derivanti da Covid-19ercati bancari e finanziari

Nel contesto della pandemia da Covid-19, il Governo, le Autorità di vigilanza Italiane ed Europee, nonché le Associazioni di categoria stanno continuando a mettere a punto importanti misure a sostegno dell’emergenza economico-finanziaria conseguente a quella sanitaria.

Tra queste si segnalano di seguito le principali misure pubblicate in quest’ultima settimana atte a garantire la stabilità del sistema economico nel suo complesso e la continuità operativa degli operatori.

Autorità di vigilanza Europee:

> EBA

18 giugno 2020 – Estensione applicazione Orientamenti EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei finanziamenti

Al fine di continuare a supportare le misure intraprese dalle banche per far fronte alla crisi da Covid-19, EBA ha deciso di estendere la data di applicazione dei propri “Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19” di aprile 2020.

Nello specifico, l’Autorità ha previsto che le moratorie da considerare come “moratorie generali di pagamento” soggette al trattamento prudenziale previsto dai sopramenzionati Orientamenti sono quelle avviate e applicate fino al 30 settembre 2020 (rispetto alla data del 30 giugno 2020 inizialmente prevista).

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia

9 giugno 2020 – Segnalazioni statistiche sui tassi di interesse armonizzati e decadali. Precisazioni segnaletiche conseguenti all’applicazione delle moratorie legali o private (link)

Alla luce delle moratorie previste dal Decreto Cura-Italia (Decreto-legge n. 18/2020) sui prestiti e sulle linee di credito delle famiglie e delle imprese non finanziarie, Banca d’Italia ha fornito alcune precisazioni riguardo alle istruzioni segnaletiche per le banche che partecipano alle rilevazioni campionarie sui tassi di interesse armonizzati mensili (c.d. rilevazione MIR) e decadali disciplinate rispettivamente dalle Circolari della Banca d’Italia n. 248/2002 e n. 136/1991.

In particolare, l’Autorità ha fornito alcuni esempi della modalità di segnalazione relative alle casistiche più comuni.

Banca d’Italia precisa che tali istruzioni sono valide anche per le moratorie private intraprese su iniziativa dei singoli intermediari segnalanti non collegate al Cura-Italia.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Consob

12 giugno 2020 – Operazioni con Parti Correlate: Semplificazioni temporanee per il ricorso all’esenzione per le operazioni urgenti

Con Delibera n. 21396 del 10 giugno 2020, Consob ha sospeso temporaneamente l’applicazione di alcune disposizioni del Regolamento n. 17221/2010 sulle operazioni con parti correlate (cd. “Regolamento OPC“), al fine di agevolare – per le operazioni di rafforzamento patrimoniale che prevedono il coinvolgimento di parti correlate – il ricorso alla facoltà di esenzione prevista dal Regolamento OPC in caso di urgenza, alla luce dell’attuale fase di emergenza connessa alla pandemia da Covid-19.

Tale esenzione consente, infatti, alle società con azioni quotate e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante di derogare ai requisiti procedurali per l’approvazione delle operazioni con parti correlate, a condizione che sia fornita al pubblico un’adeguata informativa sull’operazione e sulle ragioni di urgenza e che sia consentito ai soci di esprimersi sull’operazione nel corso della prima assemblea utile.

Nello specifico, l’Autorità ha disposto la sospensione fino al 30 giugno 2021 – per le operazioni con parti correlate aventi ad oggetto misure di rafforzamento patrimoniale – delle disposizioni del Regolamento OPC che richiedono preventivamente alle società di prevedere sia nello statuto che nelle procedure per il compimento delle operazioni con parti correlate (siano esse di competenza assembleare che consiliare) la possibilità di avvalersi dell’esenzione per operazioni urgenti.

In questo modo potranno fare ricorso alle previsioni del Regolamento OPC specificamente dettate per i casi di urgenza anche le società che non abbiano previsto questa opzione nelle proprie procedure e/o nel proprio statuto.

Si precisa infine, che, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate di competenza dell’assemblea o che debbano essere da questa autorizzate, queste possono beneficiare della sopramenzionata esenzione solo se l’urgenza risulta “collegata a situazioni di crisi aziendale”.

Di conseguenza Consob ha adottato, contestualmente, una Comunicazione con la quale precisa che – fino al 30 giugno 2021 – configurerà come caso di urgenza “collegata a crisi aziendale” la necessità di affrontare i casi di emergenza connessi alla pandemia da Covid-19.

La sospensione delle disposizioni del Regolamento OPC decorre dalla data di entrata in vigore della Delibera, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.

Associazioni di categoria

> ABI

15 giugno 2020 Accordo ABI – CDP per la sospensione e allungamento dei contratti di provvista ai sensi del Decreto Cura Italia

Con la Lettera Circolare del 10 giugno 2020, ABI ha reso noto di aver sottoscritto, il 9 giugno 2020, un Accordo con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) volto a favorire – con riferimento ai crediti erogati con la provvista dei Plafond messi a disposizione delle banche da CDP in attuazione di specifiche Convenzioni – l’attuazione della disposizione del DL Cura Italia (art. 56, c.6 del Decreto legge n. 18/2020) riguardante la moratoria straordinaria fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate dei finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari alle PMI danneggiate dal Covid-19.

Le banche sono tenute a fare riferimento ai termini e alle condizioni disciplinati nell’Accordo per sospendere il pagamento della quota parte, in conto capitale, della rata dei finanziamenti CDP-Banche, in scadenza al 30 giugno 2020, per un importo complessivo pari a quello delle quote capitale delle rate sospese alle imprese, con lo slittamento della scadenza dei relativi piani di ammortamento per un periodo semestrale pari alla durata della sospensione.

ABI invita le banche aderenti alle Convenzioni che intendono aderire all’iniziativa ad inviare una specifica comunicazione alla CDP entro il 30 giugno 2020; una volta inviata tale comunicazione, la sospensione sarà da intendersi perfezionata sulla quota parte in conto capitale della rata in scadenza al 30 giugno 2020 non corrisposta a CDP entro tale data.

Inoltre, entro il 9 ottobre 2020, le banche sono tenute a comunicare a CDP l’importo complessivo delle quote capitali delle eventuali nuove sospensioni concesse alle imprese dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 e le eventuali revoche sulle sospensioni già concesse, per procedere con i necessari conguagli il successivo 23 ottobre 2020.

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Avv. Giovanni Stefanin

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