Misure di sostegno per il mercato bancario e finanziario per contrastare gli effetti economici derivanti da Covid-19
Nel contesto della pandemia da Covid-19, il Governo, le Autorità di vigilanza Italiane ed Europee, nonché le Associazioni di categoria stanno continuando a mettere a punto importanti misure a sostegno dell’emergenza economico-finanziaria conseguente a quella sanitaria.
Tra queste si segnalano di seguito le principali misure pubblicate in quest’ultima settimana atte a garantire la stabilità del sistema economico nel suo complesso e la continuità operativa degli operatori.
Gazzetta ufficiale (EU):
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 giugno 2020 è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19”.
Il Regolamento apporta alcune modifiche mirate al quadro europeo sui requisiti patrimoniali delle banche, di cui al Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) e al Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) volte amassimizzare la capacità dellebanche di erogare i finanziamenti necessari per sostenere l’economia e per attenuare l’impatto economico di Covid-19, assicurando nel contempo la stabilità e la solidità finanziaria e prudenziale delle banche.
Tra le modifiche disposte, si segnalano le seguenti:
(i) la proroga delle disposizioni transitorie per l’applicazione graduale del principio contabile internazionale IFRS 9, prevedendo, in particolare, un nuovo periodo transitorio che si estende dal 2020 al 2024 (rispetto a quello attualmente previsto che si articola tra il 2018 e il 2020) e la revisione della formula per il calcolo dell’importo da includere nel capitale primario di classe 1 (CET 1) durante il nuovo periodo transitorio (modifiche all’articolo 473 bis del CRR);
(ii) il trattamento prudenziale più favorevole delle esposizioni non-performing (non-performing exposures, NPE) derivanti dalla pandemia da Covid-19 e coperte da garanzie pubbliche concesse dagli Stati membri durante la crisi (modifiche all’articolo 47 quater del CRR);
(iii) il rinvio al 1° gennaio 2023 della data di applicazione del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria prevista per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale, cd. G-SII, attualmente prevista al 1° gennaio 2022 (modifiche al CRR II dall’articolo 2(2) del Regolamento);
(iv) la modifica del meccanismo di compensazione per l’esclusione temporanea dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria di alcune esposizioni detenute dall’ente creditizio verso le banche centrali (modifiche all’articolo 429 bis e nuovo articolo 500 ter del CRR);
(v) l’anticipo della data di applicazione – al 27 giugno 2020 – delle disposizioni sul trattamento prudenziale favorevole di alcune misure che incentivano le banche a finanziare i lavoratori dipendenti, le PMI e i progetti infrastrutturali (modifiche al CRR II dall’articolo 2(1) del Regolamento).
Il Regolamento è in vigore e si applica dal 27 giugno 2020, ad eccezione del trattamento più favorevole di alcune esposizioni (modifiche all’articolo 429 bis) che si applicano dal 28 giugno 2021.
Gazzetta ufficiale (EU):
25 giugno 2020 – Regolamento delegato sulla valutazione prudente dei portafogli di negoziazione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 giugno 2020 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2020/866 della Commissione, del 28 maggio 2020, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/101 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013”.
Il Regolamento delegato riguarda la valutazione prudente di tutte le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione degli enti per tenere conto dell’attuale estrema volatilità dei prezzi di mercato, dovuta dalla pandemia da Covid-19 e dal conseguente shock sistemico verificatosi nei mercati finanziari, che incidono sul valore totale di tali portafogli di negoziazione.
Pertanto, il Regolamento delegato apporta modifiche all’Allegato del Regolamento delegato (UE) 2016/101 di ottobre 2015 che integra il Regolamento n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda la valutazione prudente delle posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione degli enti; in particolare, le modifiche riguardano le disposizioni per il calcolo degli aggiustamenti di valutazione supplementari (Additional Valuation Adjustments – AVA) necessari per garantire la valutazione prudente del valore equo (fair-value) assegnato agli strumenti finanziari inclusi nei portafogli di negoziazione.
Più nel dettaglio, il Regolamento delegato prevede:
- la modifica delle formule da utilizzare ai fini dell’aggregazione degli AVA nell’ambito del metodo di base (cd. “core approach”);
- l’utilizzo di un fattore di aggregazione del 66% (più elevato rispetto a quello attuale del 50%) fino al 31 dicembre 2020, quando si presume termini l’estrema volatilità di mercato combinata con lo shock sistemico.
Il Regolamento delegato è in vigore dal 26 giugno 2020 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Autorità di vigilanza Europee:
> Banca d’Italia
19 giugno 2020 – Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi: Garanzie Covid-19 e Accordi “a saldo e stralcio”
A seguito dei quesiti pervenuti negli ultimi mesi, Banca d’Italia ha fornito alcune precisazioni con riferimento alla segnalazione alla Centrale dei Rischi (i) delle garanzie erogate alla clientela per fronteggiare le conseguenze economiche dell’epidemia da Covid-19 e (ii) degli accordi transattivi “a saldo e stralcio” con la clientela.
Relativamente alle garanzie rilasciate dallo Stato, da altra Pubblica Amministrazione o concesse a valere su fondi pubblici nell’ambito delle misure connesse all’emergenza Covid-19, l’Autorità precisa che non devono essere segnalate in Centrale Rischi, nella categoria garanzie ricevute, le garanzie:
- pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi;
- rilasciate automaticamente, al ricorrere di determinati presupposti.
Con riferimento, invece, agli accordi transattivi liberatori (cd. “a saldo e stralcio”), Banca d’Italia ha fornito specifici chiarimenti sulle modalità segnaletiche alle quali gli intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi devono attenersi con riferimento ai seguenti casi:
- l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione: l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per la parte stralciata; nessuna segnalazione è, invece, dovuta per cassa tra le “sofferenze” nonché per le rilevazioni successive;
- l’accordo raggiunto prevede un piano rateale di rimborso ed è da subito efficace: l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per l’importo stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le “sofferenze”; nelle date contabili successive, l’intermediario segnala nella categoria “sofferenze” la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti in corrispondenza dei pagamenti man mano ricevuti, fino al pagamento dell’ultima rata concordata;
- l’accordo è efficace con il pagamento dell’ultima rata: l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze” per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria “sofferenze-crediti passati a perdita” – per il valore dell’importo non riscosso – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l’ultima rata e il credito è estinto.
Banca d’Italia richiama, infine, l’attenzione degli intermediari al rispetto degli obblighi di informazione nei confronti della clientela che deve essere sempre informata sulle conseguenze dell’accordo “a saldo e stralcio”.
Autorità di vigilanza Italiane:
> Consob
Consob ha ridefinito l’ambito di applicazione delineato dalle Delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020 (da ultimo modificato con Delibera n. 21352 del 6 maggio 2020) che prevedono, rispettivamente, un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda:
(i) le partecipazioni rilevanti detenute dagli investitori in società ad azionariato particolarmente diffuso, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis del TUF;
(ii) la comunicazione degli obiettivi di investimento in caso di acquisizioni di partecipazioni in determinate società quotate ad azionariato diffuso, ai sensi dell’art. 120, comma 4-bis del TUF.
In particolare, l’Autorità ha sostituito integralmente gli elenchi delle società ad azionariato particolarmente diffuso alle quali si applicano gli obblighi di trasparenza rafforzata.
Associazioni di categoria:
> ABI
17 giugno 2020 – Addendum alla convenzione ABI – CDP “Plafond Piattaforma Imprese”
Con la Lettera Circolare del 16 giugno 2020, ABI evidenzia che il nuovo Addendum alla convenzione con Cassa depositi e Prestiti (CDP) “Plafond Piattaforma Imprese” disciplina le regole di utilizzo di una nuova linea di provvista messa a disposizione di CDP dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI).
L’importo della provvista è di 1,5 miliardi di euro ed è destinato ad aumentare il Plafond Piattaforma Imprese anche congiuntamente con altre risorse della CDP. Possono essere finanziati con provvista BEI i prestiti erogati alle imprese entro il 31 dicembre 2021, anche in risposta alla pandemia Covid-19 al fine di soddisfare un fabbisogno di liquidità dell’impresa legato alla continuità operativa.
La Lettera, quindi, illustra le principali novità introdotte dall’Addendum.
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