A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Disposizioni di vigilanza per le banche e segnalazioni prudenziali
Attività di rischio e conflitti di interesse
33° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”
14° aggiornamento della Circolare n. 286/2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”
A seguito della consultazione ristretta tenutasi a maggio 2020, Banca d’Italia ha pubblicato, in data 24 giugno 2020, sul proprio sito internet il 33° aggiornamento della Circolare n. 285 “Disposizioni di Vigilanza per le banche” e il 14° aggiornamento della Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.
Entrambi gli aggiornamenti sono volti ad adeguare la normativa nazionale all’evoluzione del quadro normativo europeo per quanto riguarda la disciplina delle attività di rischio e conflitti d’interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati.
Tale disciplina – attualmente contenuta nella Circolare n. 263/2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” – è stata modificata per essere aggiornata al nuovo quadro normativo (che tiene conto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 575/2013, cd. CRR e delle modifiche, nel frattempo apportate in materia al TUB) e per escludere, a determinate condizioni, le partecipazioni in imprese assicurative dall’applicazione dei limiti prudenziali.
In particolare, con il 33° aggiornamento della Circolare n. 285 è stato aggiunto il nuovo Capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati” nella Parte III “Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale”; contestualmente sono abrogate le attuali disposizioni in materia contenute nella Circolare n. 263/2006 (Capitolo 5 “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”, Titolo V “Concentrazione dei rischi”).
Le nuove Disposizioni prevedono principalmente che siano escluse, a determinate condizioni, dall’ambito dei limiti all’assunzione dei rischi verso soggetti collegati le partecipazioni assicurative non dedotte dai fondi propri sia nel caso in cui sono detenute nell’ambito di conglomerati finanziari, sia nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’articolo 471 del CRR; tale previsione tiene conto dell’evoluzione del trattamento prudenziale delle partecipazioni assicurative ed è volta a garantire un trattamento coerente con quello previsto per le partecipazioni infragruppo, dal momento che in entrambi i casi sono previsti dei presidi di gestione e controllo integrati dei rischi da parte della banca.
Resta ferma l’applicazione dei presidi procedurali e organizzativi previsti dalla normativa per mitigare i rischi di conflitti di interessi che derivano dall’operatività con questi soggetti.
Le nuove disposizioni della Circolare n. 285 sono in vigore dal 25 giugno 2020 – data a partire dalla quale è abrogato il Capitolo 5 del Titolo V della Circolare n. 263 – e si devono applicare al più tardi entro il 31 dicembre 2020.
Contestualmente, con il 14° aggiornamento della Circolare n. 286 è stata modificata la normativa segnaletica delle banche per adeguarla alle modifiche intervenute nella disciplina delle attività di rischio e conflitti d’interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati.
Tali innovazioni segnaletiche decorrono dal 30 giugno 2020 per le segnalazioni su base individuale e consolidata trasmesse con periodicità trimestrale e dal 31 dicembre 2020 per le segnalazioni su base individuale trasmesse con periodicità annuale.
Si precisa che le banche che intendono applicare le nuove disposizioni di cui alla Circolare n. 285 successivamente alla segnalazione riferita al 30 giugno 2020, devono darne comunicazione a Banca d’Italia, indicando la data entro la quale intendono adeguarsi al nuovo regime. Fino al pieno adeguamento al nuovo regime, le banche continuano ad applicare quanto previsto dalla Circolare n. 263/2006.
33° aggiornamento della Circolare n. 285/2013
Atto di emanazione del 33° aggiornamento della Circolare n. 285/2013
14° aggiornamento della Circolare n. 286/2013
Atto di emanazione del 14° aggiornamento della Circolare n. 286/2013
Finanza sostenibile
Tassonomia della sostenibilità
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 giugno 2020 è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088”.
Si tratta del cd. “Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili” che contribuisce alla creazione del primo “elenco verde” al mondo, ovvero un sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili volto a promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili.
Tale Regolamento stabilisce, infatti, i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento e il raggiungimento di uno o più dei sei obiettivi ambientali stilati dal Regolamento stesso.
Inoltre, il presente Regolamento integra gli obblighi di informativa relativi alla sostenibilità previsti dal Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, disponendo specifiche modifiche ed integrazioni a tale Regolamento e affidando ad EBA, ESMA ed EIOPA il mandato per elaborare norme tecniche di regolamentazione in materia.
Infine, il Regolamento istituisce formalmente la “Piattaforma sulla finanza sostenibile” – composta da esperti del settore privato e pubblico – alla quale viene assegnato un ruolo cruciale nello sviluppo della tassonomia e della strategia dell’UE in materia di finanza sostenibile.
Le norme del Regolamento saranno integrate e dettagliate da vari atti delegati che dovranno essere adottati dalla Commissione tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021.
Il Regolamento entra in vigore il giorno 12 luglio 2020 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; tuttavia è prevista l’applicazione differita al 1° gennaio 2022 e al 1° gennaio 2023 di alcuni adempimenti in relazione ai diversi obiettivi ambientali.
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio
Fondi comuni monetari
Informativa da trasmettere alle Autorità
Orientamenti in materia di informativa alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 37 del regolamento FCM
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 22 giugno 2020, sul proprio sito internet le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE del set di Orientamenti in materia di Fondi Comuni Monetari (FCM), dal titolo “Orientamenti in materia di informativa alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 37 del regolamento FCM”.
Gli Orientamenti – applicabili alle Autorità nazionali competenti, ai fondi comuni monetari e ai gestori di FCM – sono stati elaborati da ESMA ai sensi dell’articolo 37 (“Informativa alle autorità competenti”) del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (cd. “Regolamento FCM” o “Money Market Funds – MMF Regulation”) e dell’Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 in materia di informativa alle autorità competenti.
L’obiettivo è quello di istituire prassi di vigilanza omogenee, efficienti ed efficaci e di garantire l’applicazione comune, uniforme e coerente di quanto disposto dal Regolamento FCM e dal Regolamento di esecuzione in materia di informativa con riferimento alle informazioni che i gestori di fondi comuni monetari sono tenuti a trasmettere almeno trimestralmente all’autorità competente.
Nello specifico, gli Orientamenti forniscono le istruzioni per la compilazione dei campi del “Modulo per la trasmissione delle informazioni ad uso dei gestori di fondi comuni monetari (FCM)” fornito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/708.
Gli Orientamenti si applicano dal 22 agosto 2020, data entro la quale le Autorità competenti devono comunicare all’ESMA se sono conformi o se intendono conformarsi agli Orientamenti.
Disciplina prudenziale
Informativa di Terzo Pilastro e Segnalazioni di vigilanza
Final reports
Draft implementing technical standards on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) n. 575/2013
Draft implementing technical standards on supervisory reporting requirements for institutions under Regulation (EU) n. 575/2013
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 24 giugno 2020, sul proprio sito internet due documenti, nel dettaglio:
- Final report. Draft implementing technical standards on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) n. 575/2013;
- Final report. Draft implementing technical standards on supervisory reporting requirements for institutions under Regulation (EU) n. 575/2013.
Si tratta di due bozze finali di norme tecniche di attuazione rientranti nell’ambito del Regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti, cd. CRR, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (cd. CRR II) e riguardanti, rispettivamente:
(i) gli obblighi di informativa verso il mercato da parte degli enti (cd. Pillar III), ai sensi dell’art. 434 bis (“Modelli per l’informativa”) del CRR (come modificato dal CRR II);
(ii) gli obblighi di segnalazione verso le autorità competenti, ai sensi dell’art. 430 (“Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie”) e 430 ter (“Obblighi di segnalazioni specifici per il rischio di mercato) del CRR (come modificato dal CRR II).
Il Final Report relativo agli obblighi di informativa verso il mercato da parte degli enti definisce i modelli e le relative istruzioni sulla cui base effettuare l’informativa richiesta dalla Parte Otto del CRR; contestualmente è prevista l’abrogazione di due Regolamenti di esecuzione (Reg. di esecuzione (UE) 1423/2013 e Reg. di esecuzione (UE) 2016/200) e di due Regolamenti delegati (Reg. delegato (UE) 2015/1555 e Reg. delegato (UE) 2017/2295) in quanto non più attuali.
Il Final Report relativo agli obblighi di segnalazione verso le autorità competenti, invece, specifica i formati e i modelli uniformi di segnalazione, le istruzioni e la metodologia per l’utilizzo di tali modelli, la frequenza, le date di segnalazione e le soluzioni IT per la segnalazione alle autorità competenti dei requisiti prudenziali e delle informazioni finanziarie (anche su base consolidata) nonché per obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato. Una volta definitivo, tale Regolamento di esecuzione si sostituirà al Regolamento di esecuzione (UE) 680/2014 sulle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza.
E’ previsto che la prima data per effettuare l’informativa verso il mercato nonché le segnalazioni verso le autorità competenti secondo le nuove norme sia il 30 giugno 2021.
I Final Report sono stati sottoposti alla Commissione europea.
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