A cura di Marzio Scaglioni e Leila Rguibi
Al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Legislatore italiano ha previsto, sin dai primi provvedimenti emergenziali adottati in quest’ultimo periodo, la possibilità per i datori di lavoro di tutto il territorio nazionale di ricorrere alla modalità di lavoro agile (cd. “smart working”) con una notevole semplificazione degli oneri procedurali (v. precedente News Alert n. 10/2020).
Da ultimo, il c.d. «Decreto Rilancio” ha previsto che per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui termine è attualmente fissato al 31 Luglio 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio di età compresa tra 0 e 14 anni, abbiano diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile purché l’altro genitore non sia disoccupato o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito connessi alla sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione svolta.
Sino alla data del 31 Luglio 2020, dunque, i datori di lavoro di tutto il territorio nazionale potranno ricorrere al lavoro agile anche in assenza dell’accordo scritto tra le parti che la normativa “ordinaria” sul lavoro agile considera invece condizione imprescindibile (cfr. Legge n. 81/2017).
Resta, tuttavia, fermo il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa relativa allo smart working. In particolare, con riguardo agli obblighi di informazione circa i rischi generali e specifici afferenti allo svolgimento dell’attività di lavoro in modalità agile, è previsto che gli stessi possano essere assolti in modalità telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.
Si ricorda, inoltre, che l’avvio dello smart working deve essere oggetto di comunicazione obbligatoria che deve essere inviata telematicamente sul sito del Ministero del lavoro entro le 24 ore antecedenti l’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile. Anche su questo fronte la normativa c.d. “emergenziale” ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere a degli adempimenti semplificati.
La procedura semplificata che abbiamo ricostruito sin qui non potrà più essere utilizzata successivamente al 31 Luglio 2020 (salvo che ulteriori disposizioni normative intervengano nel frattempo a modificare la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19).
I datori di lavoro che intendano dunque proseguire con il ricorso al lavoro agile anche successivamente alla data del 31 Luglio 2020 dovranno necessariamente regolamentare tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa attraverso la stipula di un accordo individuale di cui sia destinatario ogni lavoratore interessato dallo smart working.
L’accordo individuale dovrà disciplinare, inter alia, le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con riferimento ai luoghi in cui l’attività potrà essere svolta e all’orario di lavoro. Si ricorda, infatti, che la prestazione lavorativa in modalità agile può essere svolta, per espressa previsione di legge, senza vincoli di orario, ma comunque nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
L’accordo di lavoro agile dovrà altresì regolamentare le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nonché gli strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Da qui, la necessità (oltre che l’obbligatorietà) di regolamentare nell’ambito di un accordo tra le parti tutti gli aspetti connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.
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