A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
Riesame Direttiva NIS
Consultation on the revision of the NIS Directive
La Commissione europea ha pubblicato, in data 7 luglio 2020, sul proprio sito internet un documento di consultazione dal titolo “Consultation on the revision of the NIS Directive”.
Si tratta del riesame delle norme europee in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di cui alla Direttiva (UE) 2016/1148 (cd. Direttiva NIS), volto a (i) valutare se la cibersicurezza sia migliorata nell’UE, (ii) individuare i problemi attuali ed emergenti in materia (anche alla luce dell’attuale emergenza pandemica dovuta al Covid-19) e (iii) individuare e quantificare i costi e i benefici della regolamentazione.
Più nel dettaglio, il documento di consultazione è strutturato sotto forma di questionario ed è suddiviso nelle seguenti tre sezioni:
- la Sezione I, che contiene questioni generali riguardanti la Direttiva NIS rivolte a tutti i portatori di interesse;
- la Sezione II, che contiene domande specifiche su determinati aspetti tecnici del funzionamento della Direttiva NIS ed è principalmente rivolta a soggetti esperti che hanno familiarità con la materia della sicurezza informatica;
- la Sezione III, anch’essa rivolta a soggetti esperti di sicurezza informatica, mira a raccogliere pareri sugli approcci europei di cibersicurezza che non rientrano, attualmente, nell’ambito della Direttiva NIS.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 2 ottobre 2020.
Consultation on the revision of the NIS Directive
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
EIOPA – Precisazioni sui requisiti di governance e controllo dei prodotti assicurativi
Al fine di garantire la tutela dei consumatori alla luce dell’emergenza pandemica dovuta al Covid-19, EIOPA ha fornito ulteriori precisazioni – rispetto a quelli già forniti in data 1° aprile 2020 – riguardanti le aspettative di vigilanza relative ai requisiti di governance e controllo dei prodotti assicurativi (Product Oversight and Governance, POG).
L’Autorità si aspetta, infatti, che i produttori assicurativi (cd. manufacturers) identifichino sistematicamente i prodotti assicurativi le cui caratteristiche principali, copertura del rischio o garanzie siano state influenzate in maniera significativa dal Covid-19.
Laddove i prodotti siano stati compromessi in maniera significativa dal Covid-19, i produttori dovrebbero valutare – in un’ottica di medio-lungo termine – se e in che modo tali prodotti continuano ad offrire valore al mercato di riferimento (cd. target market), tenendo conto delle esigenze, caratteristiche e obiettivi di quest’ultimo, adottando, se necessario delle misure correttive.
Tali misure – proporzionate al potenziale trattamento ingiusto venutosi a creare nei confronti del mercato di riferimento – dovrebbero perseguire il duplice obiettivo di (i) mitigare la situazione attuale e (ii) prevenire il verificarsi di tali circostanze nel futuro; esse possono assumere varie forme tra le quali ad esempio: adeguamenti della copertura e dei benefici, estensioni delle garanzie esistenti mediante clausole “su misura”, offerta di servizi e copertura aggiuntivi, maggiore chiarezza nella descrizione delle caratteristiche del prodotto e, in circostanze individuali specifiche, sconti proporzionati o rimborsi di premi.
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
ESMA – Chiarimenti sul sostegno esterno dei Fondi Comuni Monetari (FCM)
ESMA ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti il divieto al sostegno esterno (diretto o indiretto) alla liquidità da parte dei fondi comuni monetari (FCM) come previstodall’art. 35 del Regolamento (UE) 2017/1131 (cd. Regolamento FCM).
L’intenzione di ESMA è quella di coordinare gli approcci di vigilanza delle Autorità nazionali competenti con riferimento ad alcune operazioni di fornitura di liquidità che i FCM hanno effettuato con terze parti e che sono state rese necessarie nell’ambito delle misure adottate per affrontare l’emergenza pandemica dovuta al Covid-19; si tratta, in particolare, di operazioni di acquisto a condizioni di mercato da parte di enti creditizi di attività a breve termine detenute dagli FCM.
A tal fine, ESMA mira a chiarire l’interazione tra tali tipologie di operazioni e i requisiti previsti dal sopramenzionato art. 35 ai fini della fornitura agli FCM della liquidità necessaria per affrontare le attuali difficoltà.
ESMA, insieme alle Autorità nazionali competenti, continuerà a monitorare attentamente la situazione, adottando le misure necessarie e fornendo raccomandazioni per mitigare l’impatto di Covid-19 sui fondi comuni di investimento al fine di garantire la stabilità dei mercati finanziari.
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
EBA – Report sull’implementazione delle misure prudenziali
Il Report EBA fornisce alcuni chiarimenti sull’applicabilità delle misure intraprese dall’Autorità nell’ambito del quadro prudenziale per far fronte alla situazione emergenziale dovuta al Covid-19.
In particolare, EBA chiarisce le modalità di implementazione degli “Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19” di aprile 2020, fornendo una serie di chiarimenti riguardanti, tra gli altri, i seguenti tre aspetti chiave:
- le misure di riduzione dei pagamenti che sono da considerarsi analoghe (cd. “similar measures“) nell’ambito delle moratorie non legislative;
- i dettagli sul fatto che le moratorie incidono solo sul piano dei pagamenti, senza modificare le altre condizioni del contratto di prestito;
- i criteri per definire se una moratoria dovrebbe essere considerata una moratoria generale di pagamento ai sensi degli Orientamenti.
Inoltre, il Report include alcune considerazioni su questioni legate al quadro del rischio operativo, riguardanti, nello specifico, le aspettative di vigilanza sul trattamento delle perdite di rischio operativo dovute al Covid-19 nell’ambito dei calcoli dei requisiti patrimoniali.
A tal fine, EBA incoraggia gli enti creditizi a raccogliere tutte le informazioni su tali perdite, anche quando si prevede che queste non incidano nella determinazione dei requisiti patrimoniali.
Report on the implementation of selected Covid-19 policies
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
ABI – Avvio dell’operatività di “Garanzia Italia” per il factoring
ABI ha comunicato che “Garanzia Italia” –lacopertura pubblica rilasciata dalla SACE – è operativa, a partire dall’8 luglio 2020 anche per il factoring così come previsto dal Decreto “Liquidità” (Decreto-legge n. 23/2020, convertito con la Legge n. 40/2020).
La SACE potrà, quindi, concedere garanzie anche in favore di banche e società di factoring per cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente.
Nello specifico, sono ammesse a garanzia le nuove operazioni di finanziamento con o senza concessione di un fido che siano riconducibili all’operatività di confirming, anticipi contratto e factoring pro solvendo, quest’ultimo a valere su crediti ceduti dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore e relativi a fatture emesse dall’impresa beneficiaria entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Lettera Circolare del 9 luglio 2020. Avvio dell’operatività di “Garanzia Italia” per il factoring
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
ABI – Adeguamento di alcune operazioni ammesse alla garanzia del Fondo per le PMI
ABI ha reso noto che è possibile inviare al Gestore del Fondo di garanzia per le PMI – a partire dal 7 luglio 2020 – le richieste di modifica delle coperture concesse sui finanziamenti di cui alla lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del Decreto “Liquidità” (Decreto-legge n. 23/2020, convertito con la Legge n. 40/2020), in relazione agli adeguamenti apportati agli stessi finanziamenti in termini di importo e di durata dalla sopramenzionata Legge di conversione.
Si tratta, in particolare, dei nuovi finanziamenti concessi e ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100% in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
L’Associazione ha comunicato le modalità da seguire per le richieste di modifica delle garanzie per tali tipologie di operazioni.
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
ABI – Chiarimenti sulle operazioni di rinegoziazione del debito
ABI ha riportato le risposte fornite dal Gestore del Fondo di garanzia per le PMI ad alcuni quesiti posti dall’Associazione con riferimento alle coperture rilasciate dal Fondo su operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario ai sensi del Decreto “Liquidità” (Decreto legge n. 23/2020, convertito con la Legge n. 40/2020) a condizione che a tale soggetto venga erogato un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
In particolare, i chiarimenti riguardano (i) il calcolo della liquidità aggiuntiva, (ii) la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di ammissibilità da presentare in fase di eventuale escussione della garanzia e (iii) il pricing da applicare alle operazioni di rinegoziazione.
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