Sport bonus: possibili modifiche dal Decreto Rilancio

A cura di Pasquale Salvatore, Raimondo Rossi, Sara De Vincenzi

Tra le varie misure in discussione nell’ambito della Legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 19.5.2020 n. 34, da convertire entro il 18.7.2020) è stato proposto di incentivare lo “Sport Bonus” volto a sostenere gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici, con un incremento dell’agevolazione in capo ai soggetti che effettuano le donazioni ed un innalzamento del plafond di risorse complessivamente disponibili.

In attesa dell’evolversi dell’iter politico, si riportano di seguito le principali caratteristiche dello “Sport Bonus” ad oggi vigenti, per un generale inquadramento sistematico della misura.

Requisiti soggettivi

Lo Sport Bonus è erogato al soggetto (persona fisica, ente non commerciale o società) che effettua un’erogazione liberale in denaro destinata ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. L’erogazione può essere destinata anche al soggetto concessionario o affidatario degli impianti sportivi. Al fine di poter fruire del suddetto bonus devono essere rispettate alcune specifiche condizioni.

Lo Sport Bonus, inizialmente previsto per l’anno 2019, è stato esteso anche alle erogazioni liberali effettuate nel 2020, purché eseguite mediante strumenti di pagamento tracciabili, come ad esempio il bonifico bancario (art. 1, commi 621-626, L. n. 145/2018 e art. 1, commi 177-179, L. n. 150/2019).

Importo del Bonus Sport

Lo Sport Bonus è concesso sotto forma di credito d’imposta a favore del soggetto che effettua l’erogazione liberale ed è pari al 65% dell’importo erogato. Il credito d’imposta non può eccedere l’1% dei ricavi annui della società o, in caso di persone fisiche o enti non commerciali, non può eccedere il 20% del reddito imponibile del soggetto donante.

Nel caso di società, una volta determinato il credito d’imposta fruibile, questo deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione con i tributi dovuti dalla società che ha effettuato l’erogazione liberale.

Il credito d’imposta non può essere cumulato con altre forme di incentivo a favore delle medesime erogazioni liberali effettuate dalla società erogante. L’ottenimento del credito d’imposta non costituisce ricavo tassato ai fini IRES ed IRAP in capo alla società erogante.

Ove, a posteriori, venga accertata la non sussistenza delle condizioni, il credito d’imposta è recuperato unitamente a sanzioni e interessi.

Plafond totale di spesa

L’ammontare complessivamente stanziato per finanziare lo Sport Bonus è attualmente pari ad € 13,2 milioni per le erogazioni liberali effettuate nel 2020.

Il Bonus è erogato in 2 “finestre” temporali nel corso del 2020, in base alle quali sono fissate le modalità di richiesta del Bonus. L’importo garantito in ciascuna “finestra” è pari ad € 6,6 milioni (art. 6, DPCM 30.4.2019).

Le risorse sono erogate secondo il principio temporale di ricevimento delle richieste e sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna “finestra”.

Modalità di richiesta dello Sport Bonus

Al fine di fruire del Bonus, la società che intende effettuare l’erogazione è tenuta ad inviare apposita richiesta via PEC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo Sport.

Tra la documentazione da allegare alla richiesta va inclusa una dichiarazione di accettazione del soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, con indicazione tra l’altro dell’importo da erogare, dell’impianto oggetto dei lavori e del tipo di lavori che intende realizzare (manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o nuova opera).

Nella modulistica è espressamente indicato che l’invio della richiesta non dà la garanzia dell’ottenimento del Bonus, in quanto il Plafond totale di spesa è allocato secondo l’ordine temporale di ricevimento delle richieste e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Le proposte contenute nella legge di conversione del Decreto Rilancio

Al fine di ampliare la portata del bonus, tra gli emendamenti presentati in sede di discussione della legge di conversione del Decreto Rilancio ((DL 19.5.2020 n. 34, da convertire entro il 18.7.2020) è stato proposto di aumentare la misura del credito d’imposta dal 65% all’80% e di incrementare gli stanziamenti di risorse a copertura del bonus.

Si è in attesa della conclusione dell’iter politico della legge di conversione del Decreto per comprendere l’eventuale approvazione delle proposte.

Le possibili attività relative al bonus

TLS può fornire il proprio supporto professionale sulle valutazioni preventive delle condizioni per fruire del bonus ed in tutte le fasi della richiesta alle autorità competenti. TLS può inoltre supportare le società nella fase di fruizione del credito d’imposta riconosciuto ove venga assegnato il bonus.

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PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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