A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Regolamento prospetto
Controllo del prospetto da parte di Consob
Comunicazione Consob n. 7 del 9 luglio 2020.
Criteri per il controllo del prospetto da parte della Consob nell’ambito della disciplina posta dal Regolamento UE n. 1129/2017 e dal Regolamento Delegato UE n. 980/2019 della Commissione
Ad esito della consultazione tenutasi tra luglio e settembre 2019, Consob ha pubblicato sul proprio sito internet la Comunicazione n. 7 del 9 luglio 2020 concernente i “Criteri per il controllo del prospetto da parte della Consob nell’ambito della disciplina posta dal Regolamento (UE) n. 1129/2017 e dal Regolamento Delegato (UE) n. 980/2019 della Commissione”.
La Comunicazione è volta ad agevolare la redazione del prospetto da parte degli operatori e le relative interlocuzioni con l’Autorità di vigilanza, alla luce della nuova normativa europea sul prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, applicabile dal 21 luglio 2019 eprevista dal Regolamento (UE) 2017/1129 (cd. “Regolamento Prospetto“) e dal Regolamento delegato (UE) n. 980/2019 (cd. “Regolamento delegato”).
La nuova normativa europea sul prospetto prevede norme armonizzate in materia di controlli che devono essere effettuati dalle Autorità nazionali competenti preliminarmente all’approvazione del prospetto al fine di verificare il rispetto degli obiettivi di tutela dell’investitore, di semplificazione e chiarezza delle informazioni.
Più nel dettaglio, la normativa europea specifica gli elementi che le Autorità devono prendere in considerazione nell’effettuare i controlli obbligatori (o standard) sulla completezza, comprensibilità e coerenza delle informazioni contenute nella bozza di prospetto, nelle sue parti costitutive e nei relativi supplementi; è, inoltre, prevista la facoltà delle Autorità di applicare criteri aggiuntivi di controllo.
Pertanto, alla luce del nuovo assetto normativo, Consob ha dovuto revisionare la propria Comunicazione del 2009 in materia di controlli da effettuare in sede di approvazione dei prospetti ai sensi della “Direttiva Prospetto”; in particolare, la nuova Comunicazione sostituisce integralmente quanto previsto dalla Comunicazione del 2009.
La finalità della Comunicazione è quella di fornire al pubblico un primo indirizzo connesso all’applicazione del nuovo contesto regolamentare in merito ai seguenti profili:
- i criteri di controllo del prospetto previsti dal Regolamento Delegato (punto 3 della Comunicazione);
- gli scambi d’informazione all’interno della Consob e con le altre Autorità di vigilanza del settore finanziario (punto 4 della Comunicazione);
- i criteri aggiuntivi per il controllo del prospetto (punto 5 della Comunicazione);
- i controlli esclusi nell’ambito dell’attività di verifica dei prospetti (punto 7 della Comunicazione);
- l’applicazione dell’approccio proporzionato al controllo dei prospetti, delle sue parti costitutive e dei supplementi (punto 6 della Comunicazione).
Comunicazione Consob n. 7 del 9 luglio 2020
Regolamento prospetto
Obblighi informativi
Final Report ESMA.
Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, il 15 luglio 2020, sul proprio sito internet, il progetto finale di un set di Orientamenti, dal titolo “Final Report. ESMA Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation”.
Si tratta, in particolare, di Orientamenti elaborati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (cd. “Regolamento Prospetto”), indirizzati alle autorità competenti e ai partecipanti al mercato, incluse le persone responsabili delle informazioni da fornire nel prospetto.
In particolare, ESMA intende fornire un supporto ai partecipanti al mercato affinché questi si conformino in modo uniforme agli obblighi di informativa (disclosure) definiti negli allegati del Regolamento delegato (UE) 2019/980 sul formato, contenuto, controllo e approvazione del prospetto da pubblicare.
Si attendono, ora, le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti.
Final Report. ESMA Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation
Fondi OICVM e fondi FIA
Prove di stress di liquidità
Orientamenti ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 16 luglio 2020 sul proprio sito internet, la traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE di un set di Orientamenti, dal titolo “Orientamenti sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA”.
Gli Orientamenti – applicabili ai gestori, ai depositari e alle autorità nazionali competenti – sono stati elaborati ai sensi delle disposizioni di cui alla Direttiva 2009/65/CE in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (cd. “Direttiva OICVM”) e alla Direttiva 2011/61/UE sui gestori dei fondi di investimento alternativi (cd. “Direttiva GEFIA”).
L’obiettivo degli Orientamenti è quello di assicurare coerenza e uniformità all’interno dell’Unione europea nello svolgimento delle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA volte a valutare, nello specifico, il rischio di liquidità degli stessi.
In particolare, gli Orientamenti sono suddivisi nelle seguenti tre Sezioni: “Orientamenti applicabili ai gestori”, “Orientamenti applicabili ai depositari” e “Interazione con le autorità nazionali competenti”.
Con riferimento ai gestori, gli Orientamenti forniscono i requisiti che essi sono tenuti a rispettare nell’eseguire le prove di stress di liquidità; con riferimento ai depositari, è previsto che questi stabiliscano opportune procedure di verifica percontrollare che il gestore del fondo abbia messo in atto procedure documentate per il programma di prove di stress sulla liquidità.
Infine, è previsto che le autorità nazionali competenti possano richiedere al gestore di effettuare una prova di stress di liquidità per dimostrare la conformità del fondo, nonché di notificare tutte le informazioni relative alle prove di stress di liquidità effettuate.
Gli Orientamenti si applicano dal 30 settembre 2020.
Le Autorità competenti sono tenute a comunicare all’ESMA – entro il 16 settembre 2020 – la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Orientamenti sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA
Decreto semplificazioni
Semplificazioni e innovazione digitale
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. Decreto Semplificazioni).
Il Decreto – in vigore dal 17 luglio 2020 – interviene su quattro ambiti principali, nello specifico:
- Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (Titolo I);
- Semplificazioni procedimentali e responsabilità (Titolo II);
- Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III);
- Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (Titolo IV).
Tra le numerose misure previste dal Decreto, si segnala, in particolare, quanto previsto dall’art. 27 (rientrante nel Titolo III) rubricato “Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari”.
Si tratta di misure riguardanti la verifica dell’identità degli utenti per l’accesso ai servizi bancari; nello specifico, il Decreto prevede – ferme restando le regole europee per il rilascio della firma elettronica avanzata – la possibilità di poter procedere alla verifica dell’identità dell’utente anche tramite processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica che siano:
basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’art. 4 “Codice di autenticazione” del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 (cd. Regolamento sulla Strong Customer Authentication, SCA), già attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata all’utente identificato nell’ambito del processo dell’adeguata verifica;
- a due fattori e basati su credenziali già rilasciate all’utente nell’ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all’articolo 64 del Decreto legislativo n. 82/2005;
- basati su credenziali di livello almeno “significativo“, nell’ambito di un regime di identificazione elettronica ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (cd. (Regolamento eIDAS).
I soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata dovranno conservare per almeno venti anni le evidenze informatiche del processo di autenticazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.
Tali previsioni comportano, pertanto, alcune modifiche mirate al cd. Decreto Antiriciclaggio (Decreto legislativo n. 231/2007) che riguardano le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica.
In particolare, il documento di identità non è più richiamato tra i dati identificativi del cliente (modifica all’art. 1, c. 2, lett. n), la cui identificazione e verifica di identità avviene “sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente” e non più anche “attraverso riscontro di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente” (modifica all’art. 18, c. 1, lett. a).
Inoltre, è stato aggiunto tra i casi in cui si considera assolto l’obbligo di identificazione del cliente, anche senza la sua presenza fisica, il caso in cui il cliente – identificato ai sensi del suddetto art. 4 del Regolamento sulla SCA – dispone un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell’identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l’informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento (modifica all’art. 19, c. 1, lett. a).
Il Decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
CONSOB – Delibera n. 21434 dell’8 luglio 2020. Proroga delle previsioni sul regime di trasparenza rafforzata per le comunicazioni delle partecipazioni societarie e le “dichiarazioni delle intenzioni”
Consob, tenuto conto della perdurante situazione di incertezza circa l’evolversi della situazione economico-finanziaria generata dal Covid-19, ha prorogato per un periodo di tre mesi – quindi fino al 12 ottobre 2020 (salvo revoca anticipata) – le disposizioni di cui alle Delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020 che prevedono, rispettivamente, un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda:
(i) la comunicazione all’Autorità delle partecipazioni rilevanti detenute dagli investitori in società ad azionariato particolarmente diffuso, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis del TUF;
(ii) la comunicazione all’Autorità degli obiettivi di investimento (cd. “dichiarazioni delle intenzioni”) in caso di acquisizioni di partecipazioni in determinate società quotate ad azionariato diffuso, ai sensi dell’art. 120, comma 4-bis del TUF.
Delibera Consob n. 21434 dell’8 luglio 2020
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
Garante Privacy – Aggiornamento FAQ sul trattamento e la protezione dei dati personali
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha aggiornato il set di FAQ sul trattamento dei dati personali nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 riguardanti, nel dettaglio:
- il trattamento dei dati nel contesto sanitario nell’ambito dell’emergenza sanitaria;
- il trattamento dei dati da parte degli enti locali nell’ambito dell’emergenza sanitaria;
- il trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria;
- il trattamento dei dati nel contesto scolastico nell’ambito dell’emergenza sanitaria;
- il trattamento dei dati nel contesto delle sperimentazioni cliniche e delle ricerche mediche nell’ambito dell’emergenza sanitaria da covid-19.
Con l’ultimo aggiornamento del 6 luglio 2020, il Garante ha specificato che la funzionalità di “contact tracing” – prevista da alcuni applicativi al dichiarato fine di poter ricostruire, in caso di contagio, i contatti significativi avuti in un periodo di tempo commisurato con quello individuato dalle autorità sanitarie in ordine alla ricostruzione della catena dei contagi ed allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi – è, allo stato, disciplinata unicamente dall’articolo 6 del Decreto-legge n. 28/2020 (nuova FAQ n. 9).
Con riferimento, invece, alla possibilità da parte del datore di lavoro di ricorrere all’utilizzo di applicativi per contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro, il Garante afferma che ciò è possibile purché tali applicativi non comportino il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili. Spetta comunque al titolare verificare il grado di affidabilità dei sistemi scelti, predisponendo misure da adottare in caso di malfunzionamento dei dispositivi o di falsi positivi o negativi (nuova FAQ n. 10).
FAQ: Covid-19 e protezione dei dati personali
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