Il D.L. Rilancio è legge: gli impatti giuslavoristici

A cura di Giulia Spalazzi e Valentina Panettella

Sulla Gazzetta ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”.

Il Decreto Rilancio, dunque, è legge.

La struttura e la durata degli ammortizzatori sociali, previsti dal D.L. Rilancio, restano invariate ma una nuova disposizione, inserita dalla legge di conversione, consente ai datori di lavoro, che hanno interamente fruito delle prime quattordici settimane di cassa integrazione (anche in deroga o assegno ordinario) di chiedere ulteriori quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.

La legge di conversione del decreto, inoltre, introduce due nuove misure, originariamente assenti, ossia il contratto di rete e un intervento a sostegno dell’inserimento lavorativo dei giovani “care leavers”.

L’articolo 43-bis, infatti, per tutto il 2020, prevede la possibilità di usare il contratto di rete tra imprese per evitare licenziamenti nelle aziende di filiere colpite da crisi economiche, ricorrendo agli istituti del distacco e della co-datorialità per lo svolgimento di attività lavorative presso le imprese che partecipano alla rete. Tra le finalità del contratto di rete rientrano l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro; l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa; l’assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Le modalità operative, però, saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro. 

Ulteriore novità è quella dei care leavers (art. 67-bis), quei soggetti che, compiuti diciotto anni, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Costoro sono inseriti nel novero dei beneficiari delle assunzioni obbligatorie che prevedono una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che riguarda alcune categorie particolarmente fragili. La legge ha dunque previsto per le loro assunzioni una “corsia preferenziale”, attraverso l’iscrizione in un apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato.

Infine, tra le previsioni di stampo giuslavoristico, si segnala in particolare l’art. 93, comma 1 bis, che prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), nonché i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante, siano prorogati per una durata equivalente al periodo in cui l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ciò significa che se un lavoratore a tempo determinato è stato messo in cassa integrazione per sei settimane, il suo contratto si protrarrà per un periodo equivalente.

Tale effetto si attua automaticamente e prescinde dalla volontà del datore di lavoro, il quale potrebbe anche non ritenere necessaria una tale dilazione del rapporto di lavoro.

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