A cura di Pasquale Salvatore, Raimondo Rossi e Matteo Esposito
Il Decreto Rilancio (art. 137, DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, in G.U. 18.7.2020 n. 180) ha formalmente riaperto i termini per la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni in società ed enti non negoziate nei mercati regolamentati alla data del 1 luglio 2020 (possibilità prevista in origine dall’art. 5, L. n. 448/2001). La rivalutazione è rilevante ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dal trasferimento di tali partecipazioni (art. 67(1), lett. c) e c-bis), TUIR).
La disposizione è di particolare interesse per i soggetti che intendano effettuare cessioni di partecipazioni, in quanto consente di rivalutare il costo fiscale di tali partecipazioni fino al valore di mercato, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’11% applicata sul valore di mercato delle partecipazioni alla data del 1 luglio 2020.
Sotto il profilo soggettivo, possono fruire della disposizione agevolativa:
- le persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia che non detengono le partecipazioni nel corso di attività d’impresa;
- le società semplici e gli enti non commerciali residenti ai fini fiscali in Italia, se l’operazione di trasferimento della partecipazione non è effettuata nell’esercizio di impresa;
- i soggetti non residenti ai fini fiscali in Italia privi di stabile organizzazione in Italia.
Sotto il profilo operativo, per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni è necessario che il titolare della partecipazione:
- detenga la partecipazione al 1 luglio 2020;
- ottenga una perizia di stima del valore della partecipazione al 1 luglio 2020, perizia che deve essere predisposta da un soggetto abilitato (dottore commercialista, revisore legale dei conti) ed asseverata entro il 15 novembre 2020;
- versi l’imposta sostitutiva, in unica soluzione entro il 15 novembre 2020, oppure in 3 rate annuali di pari importo, di cui la prima rata va versata entro il 15 novembre 2020. In caso di pagamento rateale, le rate successiva alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi al 3% annuo.
Ove sia stata effettuata in passato una precedente rivalutazione per le medesime partecipazioni, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quanto eventualmente versato in occasione di precedenti rivalutazioni (art. 7(2), DL n. 70/2011).
Per i soggetti non residenti ai fini fiscali in Italia, la rivalutazione delle partecipazioni potrà essere valutata ove non siano applicabili Convenzioni contro le doppie imposizioni tra l’Italia (Stato della fonte del reddito) e lo Stato estero di residenza oppure ove la Convenzione attribuisca all’Italia il diritto di tassare la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni in società italiane (e.g. in ragione di land rich clause ovvero di clausole dedicate alle “partecipazioni importanti”). Il Decreto Rilancio ha riaperto anche i termini per la rivalutazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) detenuti dai medesimi soggetti che possono procedere con la rivalutazione delle partecipazioni alla data del 1 luglio 2020. La rivalutazione prevede il versamento da parte del proprietario del terreno dell’imposta sostitutiva con aliquota del 11% sul valore risultante dalla perizia dei terreni. Sono applicabili le medesime procedure operative previste per la rivalutazione delle partecipazioni, inclusa la necessità di ottenere una perizia di stima redatta da un soggetto abilitato (e.g. soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri).
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