Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari

Modifiche al Regolamento Intermediari

Documento di Consultazione Consob del 23 luglio 2020.

Modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari

Consob ha pubblicato, in data 23 luglio 2020, sul proprio sito internet un documento di consultazione che propone alcune modifiche al Regolamento Intermediari (Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018) in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.

Con “personale degli intermediari” si intendono, ai sensi dell’art. 25 della MiFID II, le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento; la regolamentazione europea prevede che il personale sia in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai propri obblighi e che gli Stati membri definiscano i criteri da utilizzare per valutare il possesso di tali conoscenze e competenze, basandosi sui principi generali stabiliti dalla Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) e sugli standard minimi forniti da ESMA attraverso i propri Orientamenti del marzo 2016 sulla valutazione delle conoscenze e delle competenze.

Pertanto, lo scopo della consultazione è quello di trasporre la regolamentazione europea sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari nella normativa nazionale di rango secondario, fornendo norme di dettaglio e aggiuntive rispetto a quanto già contenuto nel Regolamento Intermediari.

Le modifiche proposte riguardano, principalmente, il Titolo IX “Requisiti di conoscenza e competenza” (articoli da 78 a 82), della Parte II (“Trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi/attività di investimento e dei servizi accessori”), del Libro III (“Prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori”) del Regolamento Intermediari che contiene l’attuale disciplina in materia.

In particolare, a seguito di una approfondita analisi di impatto, l’Autorità ha previsto la riformulazione del Titolo IX, seguendo un approccio che prevede, ove necessario, i rinvii ai pertinenti punti degli Orientamenti ESMA e l’eliminazione delle prescrizioni di dettaglio, rimettendo agli intermediari l’onere di identificare le modalità operative idonee a garantire in concreto il rispetto degli standard previsti, fatto salvo quanto previsto per l’accertamento iniziale del possesso degli idonei requisiti di conoscenza e competenze del personale.

Viene, quindi, attribuita particolare rilevanza all’autonomia organizzativa degli intermediari e, nella pratica, viene proposto di riformulare interamente l’articolo 78 (la cui nuova rubrica è “Requisiti di conoscenza e competenza del personale”), eliminando le prescrizioni specifiche di cui agli articoli da 79 a 82.

Allo stesso tempo, Consob ha sottoposto a consultazione anche ulteriori interventi di modifica del Regolamento Intermediari per richiamare le norme di cui al Titolo IX dettate per il personale degli intermediari, nelle altre diverse parti del Regolamento Intermediari che regolano i requisiti di conoscenza e competenza del personale, nello specifico:

  • gli articoli 107 e 109 appartenenti alla Parte III “Trasparenza e correttezza nella commercializzazione di OICR” del Libro V “Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR”;
  • gli articoli 146, 154, 156, 159 e 164 appartenenti alla Parte III “Disciplina dell’Albo” del Libro XI “Albo e attività dei consulenti finanziari”.

E’ possibile fornire commenti alla consultazione fino al 21 settembre 2020.

Documento di Consultazione Consob del 23 luglio 2020. Modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari

KID PRIIPs

Lettera delle ESAs alla Commissione europea

Outcome of ESA review of the PRIIPs Delegated Regulation

Le Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”) hanno pubblicato, in data 21 luglio 2020, sui rispettivi siti internet, una Lettera indirizzata alla Commissione europea avente ad oggetto “Outcome of ESA review of the PRIIPs Delegated Regulation”.

Si tratta, in particolare, della Lettera con la quale le Autorità informano la Commissione europea che non le presenteranno ufficialmente la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (“RTS – Regulatory Technical Standards) come output della consultazione avviata dalle ESAs ad ottobre 2019 “Joint Consultation Paper concerning amendments to the PRIIPs KID. Draft amendments to Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 of 8 March 2017 on key information documents (KID) for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)”.

Tale documento di consultazione proponeva modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2017/653, dell’8 marzo 2017, integrativo del Regolamento PRIIPs (Regolamento (UE) 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave (cd. KID – “Key Information Document”) e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti.

Le Autorità affermano, infatti, che la bozza finale di RTS non ha ottenuto l’approvazione maggioritaria da parte del Consiglio dell’EIOPA.

I membri del Consiglio dell’EIOPA che non hanno sostenuto l’approvazione del Final Draft ritengono che una parziale revisione del Regolamento delegato (UE) 2017/653 non sia appropriata prima che avvenga la revisione completa del Regolamento PRIIPs (come previsto dall’art. 33 di quest’ultimo Regolamento).

Per motivi di trasparenza, le Autorità trasmettono alla Commissione, in allegato alla Lettera, la bozza finale di RTS (non approvata).

Outcome of ESA review of the PRIIPs Delegated Regulation 

Annex to Letter ESA 2020 19 – Draft Final Report following consultation on draft regulatory technical standards to amend the PRIIPs KID (NOT APPROVED)

Pagamenti transfrontalieri

Codificazione delle disposizioni relative ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione (codificazione)

La Commissione europea ha pubblicato il 17 luglio 2020, sul proprio sito internet, un documento di consultazione dal titolo “Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione (codificazione)”.

Si tratta, in particolare, della codificazione del “Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il Regolamento (CE) n. 2560/2001” e, in generale, delle disposizioni sui pagamenti transfrontalieri nella Comunità europea.

La finalità del processo di codificazione è la semplificazione e la chiarezza della normativa, soprattutto qualora la normativa in questione abbia subito frequenti modifiche che ne rendono difficoltosa la consultazione. La codificazione, inoltre, non comporta alcuna modifica sostanziale ma si limita a riunire più atti normativi apportando le necessarie modifiche formali.

A tal fine, con la proposta di Regolamento, la Commissione avvia la codificazione del richiamato Regolamento (CE) n. 924/2009 e dei Regolamenti che esso incorpora in materia di pagamenti transfrontalieri, ossia il “Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” e il “Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e le commissioni di conversione valutaria”.

È possibile fornire commenti alla consultazione fino all’11 settembre 2020.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione (codificazione)

Iniziativa della Commissione europea

Riforma dei tassi benchmark

Good practices

Report on preparations for benchmark rate reforms

La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 23 luglio 2020, un documento dal titolo “Report on preparations for benchmark rate reforms”.

Si tratta, in particolare, di una Relazione che contiene alcune “buone pratiche” (cd. “good practices”) individuate dalla BCE per garantire la preparazione delle banche vigilate nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico alla gestione delle riforme dei tassi di riferimento.

Tali riforme, che scaturiscono in gran parte dall’introduzione del cd. Benchmark Regulation (Regolamento (UE) 2016/1011), riguardano i due principali tassi di interesse di riferimento, ossia (i) l’EONIA (Euro OverNight Index Average), tasso di interesse medio di riferimento nelle operazioni a brevissima scadenza che sarà sostituito definitivamente, a partire dal 3 gennaio 2022, dal nuovo tasso di interesse di riferimento su prestiti a breve termine denominati in euro, il cd. “€STR”, e (ii) l’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), la cui metodologia di calcolo è stata rivista per garantire la conformità alle disposizioni del Benchmark Regulation.

La BCE ha, infatti, rilevato – a seguito di un’indagine condotta nella seconda metà del 2019 con il settore per valutare il livello di preparazione delle banche in materia – che nonostante la consapevolezza sulla complessità delle riforme e delle sfide connesse, le banche risultano essere ancora in ritardo con l’attuazione delle misure di attenuazione del rischio legato alle riforme.

Pertanto, la BCE ha individuato una lista indicativa, non esaustiva, di buone pratiche per assistere le banche durante il processo di preparazione e di gestione delle riforme dei tassi benchmark, riguardanti principalmente:

  • le modalità con le quali organizzare un’adeguata governance per far fronte alla riforma dei benchmark;
  • la gestione del rischio relativo ai tassi di riferimento (ad esempio, rischio legale, operativo, IT);
  • la necessità di creare piani d’azione e di disporre della documentazione necessaria per far fronte alle riforme.

Infine, la BCE richiama l’attenzione delle banche con riferimento alla necessità di aggiornare tempestivamente i contratti che fanno riferimento ai suddetti tassi di interesse di riferimento.

Report on preparations for benchmark rate reforms

Press release. ECB publishes good practices for banks to prepare for benchmark rate reforms

Mercati degli strumenti finanziari (MIFIR)

Trasparenza pre e post negoziazione

Draft technical standards. Commission delegated Regulation (EU) amending Delegated Regulation (EU) 2017/583 to adapt the liquidity thresholds and trade percentile used to determine the size specific to the instrument applicable to certain non-equity instruments

L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato in data 23 luglio 2020, sul proprio sito internet, un documento dal titolo “Draft technical standards. Commission delegated Regulation (EU) amending Delegated Regulation (EU) 2017/583 to adapt the liquidity thresholds and trade percentile used to determine the size specific to the instrument applicable to certain non-equity instruments”.

Si tratta della bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS – “Regulatory Technical Standards”) elaborata da ESMA ai sensi dell’art. 17 “Disposizioni relative alla valutazione della liquidità per le obbligazioni e alla determinazione delle soglie in relazione alla pre-negoziazione per la dimensione specifica dello strumento sulla base dei percentili delle operazioni” del Regolamento delegato (UE) 2017/583 integrativo del Regolamento (UE) n. 600/2014, cd. Regolamento MiFIR, per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati.

Come previsto dal richiamato art. 17, ESMA deve trasmettere annualmente alla Commissione una valutazione (i) del funzionamento delle soglie per il criterio di liquidità per le obbligazioni e (ii) dei percentili delle operazioni di negoziazione e, contestualmente, proporre una versione modificata del Reg. delegato (UE) 2017/583.

Pertanto, con il presente documento, ESMA propone alcune modifiche mirate al suddetto Regolamento delegato (UE) 2017/583 al fine di adeguare – con riferimento all’anno 2021 – (i) le soglie per il criterio di liquidità previsto per le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido e (ii) i percentili di negoziazione per la determinazione della dimensione specifica degli strumenti finanziari, nell’ambito delle disposizioni di trasparenza pre e post-negoziazione a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento.

Si precisa che le modifiche proposte da ESMA sono contenute all’interno del Report di valutazione del funzionamento delle soglie e dei percentili di negoziazione elaborato dall’Autorità e trasmesso, contestualmente, alla Commissione europea, dal titolo “MiFID II/MiFIR Annual Report under Commission Delegated Regulation (EU) 2017/583 (RTS 2)”.

La bozza di RTS è stata presentata alla Commissione europea per l’adozione.

Draft technical standards. Commission delegated Regulation (EU) amending Delegated Regulation (EU) 2017/583 to adapt the liquidity thresholds and trade percentile used to determine the size specific to the instrument applicable to certain non-equity instruments

Disciplina prudenziale (CRR II)

Modello interno di rischio di default

EBA Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on requirements that an internal methodology or external sources used under the internal default risk model are to fulfil for estimating default probabilities and losses given default under Article 325bp(12) of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 – CRR2)

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 22 luglio 2020, sul proprio sito internet, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on requirements that an internal methodology or external sources used under the internal default risk model are to fulfil for estimating default probabilities and losses given default under Article 325bp(12) of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 – CRR2)”.

Si tratta della bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 325 novosexagies “Requisiti particolari per il modello interno di rischio di default”, introdotto nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) nell’ambito dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato.

Il CRR II ha, infatti, introdotto nel CRR – in attuazione delle norme previste sul  rischio di mercato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Fundamentally Review of Trading Book – FRTB) – il metodo alternativo dei modelli interni e il metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, che gli enti devono utilizzare ai fini degli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato previsti dall’art. 430-ter introdotto dal CRR II.

In caso di utilizzo del metodo alternativo dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato a fini segnaletici, gli enti devono tenere conto del rischio di default delle posizioni incluse nel proprio portafoglio di negoziazione, misurato con il modello interno di rischio di default.

Pertanto, con il presente documento di consultazione, EBA specifica i requisiti che un ente deve soddisfare per utilizzare il modello interno di rischio di default e, nel dettaglio, per stimare la probabilità di default (PD) e le perdite in caso di default(LGD) di tutte le posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione.

La consultazione si concluderà il 22 ottobre 2020.

Draft RTS on requirements that an internal methodology or external sources used under the internal default risk model are to fulfil for estimating default probabilities and losses given default under Article 325bp(12) of Regulation (EU) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 – CRR2)

Disciplina prudenziale (CRR II)

Grandi esposizioni

EBA Consultation Papers. Draft Regulatory Technical Standards  and Draft Guidelines on large exposures under CRR II

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 22 e 23 luglio 2020, sul proprio sito internet due documenti di consultazione, nel dettaglio:

– Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on the determination of indirect exposures to underlying clients of derivatives and credit default derivatives under Article 390(9) CRR2;

– Consultation Paper. Draft Guidelines specifying the conditions for the application of the alternative treatment of institutions’ exposures related to “tri-party repurchase agreements” set out in Article 403(3) of Regulation (EU) 575/2013 for large exposures purposes.

Si tratta di due documenti di consultazione elaborati da EBA e concernenti, rispettivamente, una bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS – “Regulatory Technical Standards”) e un progetto di Orientamenti riguardanti il trattamento delle grandi esposizioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

Nel dettaglio, la bozza di RTS – elaborata ai sensi dell’art. 390 “Calcolo del valore dell’esposizione” del CRR II – specifica le modalità di determinazione delle esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all’Allegato II del CRR nonché dai contratti derivati su crediti laddove tali contratti non siano stati stipulati direttamente con il cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante il contratto sia stato emesso da tale cliente, ai fini della loro inclusione nelle esposizioni totali verso il cliente.

Il progetto di Orientamenti, invece – elaborato ai sensi dell’art. 403 “Metodo della sostituzione” del CRR II – riguarda le tre condizioni per l’applicazione del cd. trattamento alternativo” previsto dal suddetto articolo 403 con riferimento alle grandi esposizioni relative ai contratti di vendita con patto di riacquisto facilitati da una terza parte, il cd. agente tri-party.

È possibile fornire commenti al progetto di Orientamenti e alla bozza di RTS, rispettivamente, entro i giorni 22 e 23 ottobre 2020.

Draft Regulatory Technical Standards on the determination of indirect exposures to underlying clients of derivatives and credit default derivatives under Article 390(9) CRR2

Draft Guidelines specifying the conditions for the application of the alternative treatment of institutions’ exposures related to “tri-party repurchase agreements” set out in Article 403(3) of Regulation (EU) 575/2013 for large exposures purposes

Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD II)

Bail-in e requisito MREL

EBA Consultation Papers. Draft Regulatory Technical Standards and Draft Implementing Technical Standards on Bail-in and MREL under BRRD II

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 24 luglio 2020, sul proprio sito internet tre documenti di consultazione, nel dettaglio: 

Si tratta di due bozze di norme tecniche di regolamentazione (RTS – “Regulatory Technical Standards”) e di due bozze di norme tecniche di attuazione (ITS – “Implementing Technical Standards”) riguardanti lo strumento del bail-in ai sensi della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD)come revisionata dalla Direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II). 

Il primo documento di consultazione contiene la bozza di RTS e la bozza di ITS elaborate entrambe ai sensi dell’art. 55 “Riconoscimento contrattuale del bail-in” della BRRD II. 

La bozza di RTS precisa le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente includere la clausola contrattuale per il riconoscimento del bail-in in determinate categorie di passività, nonché le condizioni e i tempi ragionevoli per cui l’autorità di risoluzione può richiedere l’inclusione di una clausola contrattuale per il riconoscimento del bail-in; la bozza di ITS, invece, precisa i formati e i modelli uniformi per la notifica alle autorità di risoluzione dei contratti che soddisfano le condizioni di impraticabilità definite nell’RTS. 

Il secondo documento di consultazione contiene la bozza di RTS elaborata ai sensi dell’art. 45-quater “Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili” della BRRD II riguardante la determinazione del cd. requisito MREL volto a garantire, ai fini del bail-in, l’assorbimento delle perdite prevedibilmente sostenute e la ricapitalizzazione dell’entità in caso di risoluzione. 

Esso specifica la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare, ai fini della determinazione del requisito MREL, i requisiti di fondi propri aggiuntivi (ovvero i requisiti di Secondo Pilastro, di cui alla Direttiva (UE) 2019/878, cd. CRD V) e il requisito combinato di riserva di capitale, per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. 

Infine, il terzo documento di consultazione concerne la bozza di ITS elaborata ai sensi dell’art. 45-undecies Segnalazioni all’ABE” della BRRD II sulle segnalazioni che le autorità di risoluzione devono trasmettere ad EBA. 

E’ possibile fornire commenti alle consultazioni fino al 24 ottobre 2020.

Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on impracticability of contractual recognition of bail-in clause under Article 55(6) of Directive 2014/59/EU and Draft Implementing Standards for the notification of impracticability of contractual recognition under Article 55(8) of Directive 2014/59/EU

Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on specifying the methodology to be used by resolution authorities to estimate the requirement referred to in Article 104a of Directive 2013/36/EU and the combined buffer requirement for resolution entities at the resolution group consolidated level for the purpose of setting MREL under BRRD Art. 45c(4)

Consultation Paper. Draft Implementing Technical Standards on standards to specify uniform reporting templates, instructions and methodology for the identification and transmission of information by resolution authorities to the EBA, on minimum requirements for own funds and eligible liabilities under Article 45(j) of Directive 2014/59/EU

Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

G.U. – Conversione in Legge, con modificazioni, del cd. “Decreto Rilancio”

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si tratta della Legge di conversione – in vigore dal 19 luglio 2020 – del cd. “Decreto Rilancio” che è intervenuto in diversi ambiti al fine di affrontare l’emergenza pandemica dovuta al Covid-19 e si articola nei seguenti Otto Titoli:

  • Titolo I “Salute e sicurezza” (artt. da 1 a 23);
  • Titolo II “Sostegno alle imprese e all’economia” (artt. da 24 a 65);
  • Titolo III “Misure in favore dei lavoratori” (artt. da 66 a 103-bis);
  • Titolo IV “Disposizioni per la disabilità e la famiglia nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere” (artt. 104 e 105-quater)
  • Titolo V “Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali” (artt. da 106 a 118-quinquies)
  • Titolo VI “Misure fiscali” (artt. da 119 a 164)
  • Titolo VII “Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio” (artt. da 165 a 175-bis);
  • Titolo VIII “Misure di settore” (artt. da 176 a 266).

Si individuano, di particolare interesse per il settore bancario, finanziario e assicurativo:

  • le disposizioni che prevedono modalità semplificate di conclusione dei contratti (di cui all’articolo 33);
  • le disposizioni previste per la tutela del risparmio nel settore creditizio (artt. da 165 a 175-bis).

Si segnala, innanzitutto, che in sede di conversione è stata modificata la rubrica dell’articolo 33, ora denominato “Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi”.

Infatti, oltre alle già presenti disposizioni relative alle modalità semplificate di conclusione dei contratti finanziari e assicurativi, l’art. 33 tratta ora anche alcune disposizioni in materia di distribuzione di taluni prodotti assicurativi.

In particolare, è stato previsto che continuano ad applicarsi – fino al 31 dicembre 2020 – gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del TUF nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del D. lgs. 165/2019 concernente le disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo n. 129/2017 di attuazione della MiFID II e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del MiFIR.

Infatti, il D. Lgs. 165/2019 aveva previsto, tra le altre cose (i) la modifica degli articoli 4-sexies “Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)” e 4-septies “Poteri d’intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014”, nonché degli articoli 193-quinquies“Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014” e 194-septies “Dichiarazione pubblica” e (ii) l’abrogazione dell’articolo 4-decies “Obbligo di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP” che riguarda l’obbligo di notifica preventiva a Consob del documento contenente le informazioni chiave (KID) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, cd. PRIIPs (tra cui rientrano anche i prodotti di investimento assicurativo, cd. IBIPs).

La decorrenza di dette modifiche e dell’abrogazione era stata prevista dalla data di entrata in vigore delle misure regolamentari che Consob avrebbe dovuto adottare, ai sensi dell’articolo 4-sexies, c. 5, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. 165/2019, ossia dal 24 gennaio 2020 (misure, ad oggi, non ancora adottate).

Con riferimento, invece, alla conclusione di contratti finanziari e assicurativi, viene sostanzialmente confermato quanto già previsto con riferimento alle modalità semplificate di scambio del consenso per agevolare la conclusione a distanza di nuovi contratti.

Con riferimento, invece, alle disposizioni previste per la tutela del risparmio nel settore creditizio, è stato introdotto, in sede di conversione, l’articolo 175-bis rubricato “Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori” che prevede, al comma 2, l’esclusione dalle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) dei coniugi dei soggetti che hanno ricoperto a partire dal 1° gennaio 2007 specifici incarichi di direzione e controllo in banche poste in liquidazione coatta amministrativa (dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018) o nelle loro controllate, e i cui strumenti sono oggetto della procedura di liquidazione.

Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Rilancio

Testo coordinato del Decreto Rilancio

Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

G.U. – Comunicato relativo al Decreto ministeriale 9 luglio 2020 – Approvazione delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2020 è stato pubblicato un Comunicato relativo al Decreto ministeriale 9 luglio 2020 recante l’“Approvazione delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”.

Si tratta, in particolare, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) che approva le modalità operative di intervento della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui al comma 11 dell’art. 56 “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19” del cd. Decreto Cura Italia (Decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020), adottate dal Consiglio di gestione del Fondo nella seduta del 14 aprile 2020.

Le modalità operative, riportate in allegato al Decreto, definiscono i requisiti e le condizioni di accesso alla garanzia della Sezione speciale del Fondo, nonché le procedure per la sua gestione ed escussione.

I soggetti richiedenti – ossia le banche, gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, le imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori di risparmio, le SFIS (Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo), nonché qualsiasi altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia – possono richiedere la garanzia della Sezione speciale previo accreditamento disciplinato dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo.

Le disposizioni operative, allegate al Decreto stesso, si applicano dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ossia dal 22 luglio 2020.

Comunicato relativo al decreto ministeriale 9 luglio 2020 – Approvazione delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Decreto del MISE del 9 luglio 2020

Modalità operative

Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

Consob – Richiamo di attenzione sull’informativa finanziaria

Con il Richiamo di attenzione n. 8 del 16 luglio 2020, Consob ha richiamato l’attenzione degli attori coinvolti nel processo di produzione dell’informativa finanziaria, ovvero i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché i dirigenti preposti degli emittenti quotati, sulla necessità di considerare le Raccomandazioni dell’ESMA sulle relazioni finanziarie semestrali degli emittenti quotati del 20 maggio 2020.

Infatti, le relazioni finanziarie semestrali al 30 giugno 2020 rappresentano per la maggior parte degli emittenti, il momento nel quale saranno disponibili informazioni complete in merito ai reali effetti della pandemia da Covid-19; pertanto Consob – per la redazione delle prossime rendicontazioni semestrali – richiama l’attenzione degli emittenti con riferimento ai seguenti aspetti:

  • le valutazioni che gli amministratori sono chiamati ad effettuare ai sensi dello IAS 36 “Riduzione di valore delle attività” e in particolare dovrà essere valutato se gli effetti dell’epidemia Covid-19 costituiscono indicatori di perdita di valore tali da richiedere lo svolgimento di specifiche verifiche sulla recuperabilità delle attività;
  • la descrizione delle incertezze e dei rischi significativi connessi al Covid-19, soprattutto qualora siano tali da mettere in dubbio la continuità aziendale dell’emittente;
  • la descrizione sul conto economico degli impatti del Covid-19, fornendo in una nota unica del proprio bilancio intermedio le informazioni necessarie, anche su base quantitativa, per far comprendere agli utilizzatori del bilancio il complessivo impatto della pandemia sui risultati economici del periodo.

Con riferimento, invece, all’informativa da riportare nelle relazioni intermedie sulla gestione, Consob raccomanda agli emittenti di fornire informazioni dettagliate e specifiche in relazione agli impatti, anche futuri, del Covid-19 sulla pianificazione strategica e sui target di piano, sulla performance economica, sulla situazione finanziaria, sui flussi di cassa nonché sulle misure adottate o programmate per fronteggiare e mitigare gli impatti del Covid-19 sulle attività e sui risultati economici, indicando il relativo stato di implementazione.

Si ricorda, infine, che per garantire la necessaria trasparenza degli effetti dell’emergenza sanitaria sulle attività aziendali e la tutela degli investitori, l’Autorità ha già fornito in data 9 aprile 2020 alcune indicazioni operative relativamente alle informazioni finanziarie da rendere nei documenti di rendicontazione periodica e nei prospetti nonché all’attività di revisione contabile.

Richiamo di attenzione Consob n. 8/20 del 16 luglio 2020. “COVID 19 – Richiamo di attenzione sull’informativa finanziaria”

Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

EBA – Segnalazioni e informativa al pubblico

L’Autorità Bancaria europea (EBA) ha pubblicato, il 22 luglio 2020, sul proprio sito internet, la traduzione in lingua italiana di un set di Orientamenti, dal titolo “Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi Covid-19”.

Gli Orientamenti elaborati da EBA sono volti a colmare le attuali lacune legate alle segnalazioni di vigilanza e all’informativa verso il pubblico delle esposizioni creditizie che sono oggetto di misure applicate in risposta alla crisi da Covid-19 per sostenere i debitori con difficoltà operative e di liquidità; l’obiettivo è quello di garantire alle Autorità nazionali competenti e al pubblico una comprensione adeguata e completa del profilo di rischio e della solidità finanziaria dei singoli enti e, quindi, dell’intero sistema economico.

Più nel dettaglio, gli Orientamenti specificano:

  • modelli di segnalazione (Allegato 1) e le istruzioni di compilazione (Allegato 2) per la segnalazione delle informazioni sulle esposizioni oggetto di misure applicate in risposta alla crisi Covid-19, nel dettaglio le esposizioni oggetto di moratorie legislative e non legislative, le esposizioni oggetto di misure di tolleranza (forbearance measures) e le esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica;
  • modelli di informativa (Allegato 3) da utilizzare per l’informativa al pubblico sulleesposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica.

Le date di riferimento per le segnalazioni, che hanno cadenza trimestrale, sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre, mentre le date di invio previste per tali segnalazioni sono il 12 maggio, l’11 agosto, l’11 novembre e l’11 febbraio.

L’informativa, invece, dovrebbe essere fornita due volte all’anno, con data di riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre.

Gli Orientamenti si applicano retroattivamente a decorrere dal 2 giugno 2020.

Si segnala che Banca d’Italia, con Comunicazione del 30 giugno 2020, ha comunicato di dare attuazione ai presenti Orientamenti con riferimento alle banche e ai gruppi bancari meno significativi dalla stessa vigilati.

Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi Covid-19

Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

EBA – Processo di revisione e valutazione prudenziale – SREP 2020

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 23 luglio 2020, sul proprio sito internet il progetto finale di un set di Orientamenti, dal titolo “Final report. Guidelines on the pragmatic 2020 supervisory review and evaluation process in light of the COVID19 crisis”.

Si tratta di un set di Orientamenti elaborati da EBA (senza svolgere la preliminare consultazione pubblica dato il carattere di urgenza degli stessi) volti a stabilire un approccio pragmatico e flessibile per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) riferito al 2020, che tenga conto degli impatti della pandemia da Covid-19 nella posizione finanziaria degli enti.

Nel dettaglio, gli Orientamenti – indirizzati alle autorità competenti – apportano modifiche mirate agli Orientamenti EBA del dicembre 2014 sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo SREP (cd. Orientamenti SREP); in particolare, viene inserito un nuovo Allegato 4 che prevede le modalità per individuare le eccezionali circostanze derivanti dal Covid-19 all’interno dello SREP 2020.

Gli Orientamenti sono applicabili dal 23 luglio 2020; si attendono ora le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE.

Le Autorità nazionali competenti dovranno comunicare ad EBA entro il 25 settembre 2020 la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Guidelines on the pragmatic 2020 supervisory review and evaluation process in light of the COVID‐19 crisis

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Avv. Giovanni Stefanin

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