Il nuovo superbonus al 110%: aggiornamento a seguito della conversione in legge del D.L. Rilancio

A cura di Franco Boga, Marco Napolitano, Guido Guidi, Andrea Bordin

La Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto “Rilancio”, ha previsto una nuova formulazione dell’art. 119 e successivi. Alla luce delle modifiche apportate al testo originario e della pubblicazione della Guida dell’Agenzia delle Entrate “Superbonus 110%”, avvenuta in data 24 luglio 2020, (consultabile al link seguente: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida  Superbonus 110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69), la presente Newsalert intende fornire un quadro di sintesi aggiornato della disciplina del superbonus al 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismici. Si evidenzia che tale contributo sostituisce il documento pubblicato in data 8 giugno 2020 di cui al presente link: https://blog.pwc-tls.it/it/2020/06/08/decreto-rilancio-superbonus-al-110-le-novita-in-sintesi/.

Nello specifico, la norma in commento prevede l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione spettante per determinati interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, relativamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, stabilendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate annuali di uguale importo.

Gli interventi agevolabili al 110%

Relativamente all’efficienza energetica, la detrazione al 110% compete per le seguenti tipologie di interventi strutturali c.d. “trainanti”:

  • interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso (c.d. cappotto termico). A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del Decreto “Rilancio”, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese che varia a seconda del numero di unità immobiliari interessate dall’intervento (nella versione originaria del testo le spese agevolate non potevano superare la soglia dei 60.000 euro per unità immobiliare). In particolare, è previsto un limite di spesa di: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro, da moltiplicare per il numero di unità, per gli edifici composti da due ad otto unità immobiliari; 30.000 euro, da moltiplicare per il numero di unità, per gli edifici con oltre otto unità immobiliari;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con l’installazione di caldaie a condensazione o a pompa di calore, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento. Anche in questo caso la detrazione è ora parametrata al numero di unità immobiliari interessate dall’intervento; il limite di spesa pari a 30.000 euro previsto dal testo originario  è ora applicabile agli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; mentre è decrementato a 20.000 e 15.000 euro, per ciascuna unità, rispettivamente per gli edifici fino ed oltre le otto unità immobiliari.

La detrazione al 110% con ripartizione in 5 quote annuali si applica, altresì, a tutti gli altri e diversi interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e purché gli stessi siano eseguiti “congiuntamente” ad almeno uno degli interventi sopra elencati. Per esempio, le spese sostenute da un condomino per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi nel proprio appartamento possono godere della detrazione con l’aliquota maggiorata al 110%, da utilizzare in 5 quote annuali, se abbinate agli interventi “trainanti” effettuati sul condominio e a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti soggettivi descritti nei paragrafi seguenti; in caso contrario, rimangono agevolabili con le vecchie aliquote ordinarie (vedasi l’Esempio 1 dei Casi Pratici della Guida dell’Agenzia delle Entrate “Superbonus 110%”, luglio 2020, pag. 23).

Rispetto al testo originario del Decreto “Rilancio”, l’aliquota potenziata al 110% è stata estesa alle spese di efficienza energetica sostenute nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria di cui all’articolo 3, comma 1(d), del Testo unico dell’edilizia. Inoltre, il superbonus trova applicazione anche qualora gli interventi di efficienza energetica non siano effettuati congiuntamente a quelli “trainanti” purché questi ultimi siano vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali o l’edificio sia sottoposto ad uno dei vincoli previsti per i beni culturali e paesaggistici.

Anche l’installazione degli impianti fotovoltaici e delle colonnine di ricarica beneficiano della maggiorazione del 110% soltanto se l’installazione è eseguita contestualmente agli interventi “trainanti”, se l’energia eccedente è ceduta al GSE e se gli interventi medesimi non sono abbinati ad altri incentivi pubblici o altre agevolazioni.

Al fine di beneficiare della detrazione massima occorre, però, che gli interventi portino ad un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, ove non sia possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, al conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Come specificatamente previsto dal nuovo comma 13-bis dell’articolo in commento, è altresì necessario che un tecnico abilitato rilasci apposita asseverazione, al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi, in cui vengano attestati i requisiti tecnici e l’effettiva realizzazione dell’intervento.  Inoltre, nelle asseverazioni i professionisti incaricati si devono esprimere anche in relazione alla congruità delle spese sostenute dal contribuente, sulla base dei criteri previsti da un decreto ministeriale di prossima emanazione. Nelle more del decreto, la congruità delle spese deve essere determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

L’art. 119, comma 4, estende infine la detrazione al 110% anche agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dell’edificio. La medesima detrazione è applicabile anche agli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo, ai sensi del nuovo comma 4-bis.

I soggetti beneficiari

Quanto ai soggetti beneficiari, secondo la nuova formulazione del comma 9 dell’art. 119, la detrazione del 110% viene applicata alla seguente platea di soggetti:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni. Per gli interventi di efficienza energetica effettuati su edifici unifamiliari, sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno o sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio, la detrazione al 110% viene circoscritta ad un numero massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non trova applicazione per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici (a tale riguardo, si rimanda all’Esempio 3 dei Casi Pratici della Guida dell’Agenzia delle Entrate “Superbonus 110%”, luglio 2020, pag. 24);
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali è possibile beneficiare della detrazione per le spese sostenute sino al 30 giugno 2022 (tale estensione temporale è stata introdotta dal nuovo comma 3-bis);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di volontariato, associazioni di promozione sociale, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche, per quest’ultime relativamente ad interventi relativi agli immobili adibiti a spogliatoi.

Come chiarito a pagina 6 della Guida dell’Agenzia delle Entrate “Superbonus 110%”, luglio 2020, i titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi “trainanti” realizzati dal condominio sulle parti comuni.

Un’altra novità da segnalare rispetto al testo originario riguarda la non applicazione delle nuove disposizioni in materia di superbonus alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Ampliamento della disciplina relativa alla cessione della detrazione e allo sconto sul corrispettivo

La nuova formulazione dell’art. 121 del Decreto “Rilancio” prevede, per alcuni specifici interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, la possibilità per il contribuente che sostiene la relativa spesa di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione tramite il suo scomputo in dichiarazione dei redditi (5/10 anni, a seconda della tipologia dell’intervento realizzato), alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. “sconto in fattura”) fino a un importo massimo pari a tale corrispettivo, applicato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà – per il fornitore – di successiva cessione dello stesso credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ovvero;
  • per la cessione di un credito d’imposta, pari all’ammontare della detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Rispetto al testo originario del D.L. 34/2020, risulta pertanto preclusa per il contribuente che sostiene la spesa la possibilità di procedere alla trasformazione della detrazione in credito d’imposta, da utilizzare per la compensazione orizzontale con propri tributi.

Inoltre, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta possa essere oggetto di un numero illimitato di cessioni (si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate “Superbonus 110%”, luglio 2020, pag. 13 e FAQ n. 10, pag. 29).

I crediti fiscali per i quali sarà possibile adottare le alternative di cui sopra sono quelli generati da: recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. a) e b), del Tuir (detrazione Irpef del 50%, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%); interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, con detrazioni dal 50% al 110%; tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali» di cui all’art 16 del D.L. 63/2013, con detrazioni dal 50% al 110%; “bonus facciate” di cui all’art. 1, co. 219 e 220, della L. 160/2019, con detrazione del 90%; i sistemi di accumulo e gli impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. h), del Tuir con detrazione del 50-110%; colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013, con detrazione del 50-110%.

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo in commento ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione della detrazione e per lo sconto sul corrispettivo in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori prevedendo, inoltre, che per gli interventi agevolabili al 110% gli stati di avanzamento non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e che il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il trenta per cento e il secondo ad almeno il sessanta per cento dell’intervento stesso.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24 da parte del cessionario, in base alle «rate residue di detrazione non fruite», con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. Non trovano applicazione i limiti di cui all’art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010 (limite in presenza di importi iscritti a ruolo), all’art. 34 della L. 388/2000 (limite annuo di compensazione) e all’art. 1, co. 53, della L. 244/2007 (limite previsto per i crediti agevolativi indicati nella dichiarazione dei redditi).

Ai sensi dell’art. 121, co. 3, del D.L. 34/2020, il cessionario non può usufruire negli anni successivi dell’eventuale «quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno» o chiedere il rimborso di quanto non utilizzato in compensazione; in questi casi il bonus viene perso.

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del decreto in oggetto, dovrà definire le modalità attuative e di esercizio telematico delle opzioni.

Opzione per la cessione o per lo sconto della detrazione fiscale: le specifiche condizioni previste per il Superbonus al 110%

Nell’ambito degli interventi che consentono di fruire del superbonus al 110% ai sensi dell’art. 119 del Decreto Rilancio, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura di cui all’art. 121 del medesimo decreto è subordinata:

  • alla richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.  241/1997 dai soggetti indicati alle lett. a) e b), del terzo comma dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, ecc.) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. Tali soggetti sono anche tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
  • all’ottenimento dell’asseverazione da parte di tecnici abilitati del rispetto dei requisiti tecnici dell’intervento necessari per poter applicare l’agevolazione e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Come già evidenziato ai paragrafi precedenti, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati da un decreto del Ministero dello sviluppo economico di futura emanazione con il quale sono anche stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

I dati relativi all’opzione dovranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica secondo le modalità disposte con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione.

Si evidenzia, infine, che i costi sostenuti per il rilascio delle attestazioni/asseverazioni e per il visto di conformità risultano cumulabili alle spese detraibili al 110%.

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