La pronuncia della Corte Costituzionale sull’articolo 20 del DPR 131/1986

A cura di Valentino Guarini, Carlo Romano e Maurizio Foti

La Corte costituzionale con la sentenza n. 158/2020 depositata il 21 luglio 2020 ha chiarito che, ai fini dell’imposta di registro, l’amministrazione finanziaria deve applicare l’imposta in funzione della natura dello specifico atto soggetto all’imposta di registro e non deve considerare elementi e circostanze estranee allo stesso specifico atto oggetto di registrazione.

Uno degli effetti pratici di questa sentenza sarà quello di precludere la possibilità dell’Amministrazione Finanziaria di riqualificare le c.d. «two-step transactions» (conferimento di ramo d’azienda in una newco e successiva cessione della partecipazione così ottenuta), già soggette ad imposta di registro in misura fissa, in operazioni di cessione di ramo d’azienda, da assoggettare ad imposta di registro in misura proporzionale.

La sentenza ha finalmente messo fine alla vexata quaestio legata all’interpretazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.) che interessa prevalentemente le operazioni straordinarie di M&A.

In realtà, tale questione si sarebbe dovuta considerare già definita alla luce degli interventi del legislatore, il quale: (i) con l’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha modificato il testo dell’art. 20, comma 1, del TUR precisando che l’imposta di registro debba essere applicata avendo riguardo al solo atto da registrare e quindi “sulla base degli  elementi  desumibili  dall’atto  medesimo,  prescindendo  da  quelli extratestuali e dagli  atti  ad  esso  collegati”; (ii) con l’art. 1, comma 1084, della Legge 145/2018 ha poi riconosciuto la valenza retroattiva della nuova formulazione dell’art. 20, T.U.R..

I chiarimenti del legislatore tuttavia non sono bastati per risolvere la questione e ci è voluta la qui commentata sentenza della Corte Costituzionale che – ritenendo non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 122/2019 –  ha di fatto confermato l’impossibilità per l’Agenzia delle Entrate di riqualificare giuridicamente una data operazione straordinaria sulla base dell’art. 20 del TUR.

Secondo la Cassazione invece la nuova formulazione dell’art. 20 del TUR violava: i) il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., impedendo quindi l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (ad esempio: cessione di azienda vs cessione di quote) e ii) il principio di uguaglianza di cui all’ art. 3 Cost., determinando una disparità di imposizione tra chi realizza il proprio assetto di interessi con un solo atto negoziale e chi lo compie con più atti.

Tali questioni venivano sollevate dalla Cassazione nell’ambito di un giudizio in cui si disquisiva circa la legittimità di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato ex art. 20 del TUR in cessione di azienda (soggetta ad una imposta proporzionale di registro), un’operazione di conferimento di rami di azienda con successiva cessione delle quote di partecipazione (tutte operazioni soggette ad imposta fissa di registro).

Nel ritenere non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Cassazione, la Corte Costituzionale ha evidenziato come la presa di posizione del legislatore di confermare la tassazione isolata al solo ed esclusivo atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati, si mostra coerente con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro e, in particolare, con la natura di “imposta d’atto” storicamente riconosciuta al tributo di registro dopo la sostanziale evoluzione da tassa a imposta.

La Corte Costituzionale ha anche precisato che, ritenere irrilevanti sia gli elementi extratestuali che gli atti collegati, non significa favorire l’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali, sottraendo all’imposizione l’effettiva ricchezza imponibile, atteso che tale sottrazione «potrebbe rilevare sotto il profilo dell’abuso del diritto» di cui all’articolo 10-bis della Legge 212/2000 (i.e. norma antielusiva).

Inoltre, la Consulta ha chiarito come l’art. 20 del TUR non abbia funzione antielusiva e che consentire all’Amministrazione finanziaria di fare un tale utilizzo della norma, priverebbe il contribuente delle proprie garanzie (quali quella del contraddittorio endoprocedimentale) e svincolerebbe la stessa Amministrazione dell’onere di dimostrare l’esistenza di un abuso del diritto per come prevede l’art. 10 della Legge 212/2000, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale che risulta invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e comunitario.

Pur restando ferma la possibilità di sindacato delle operazioni straordinarie ai sensi della disciplina di contrasto all’abuso del diritto, in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 53-bis del TUR alla disposizione antielusiva generale di cui all’articolo 10-bis della L. n. 212/2000, la sentenza conferma  i chiarimenti interpretativi emanati dall’Agenzia delle Entrate (si vedano, tra le altre e a mero titolo esemplificativo, le risposte n. 138/2019 e n. 196/2019), con i quali è stato riconosciuto che ai fini dell’imposta di registro operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria non dovrebbe essere riqualificato in una cessione di aziendae non configura  di per sé il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi, ad esempio una fusione diretta o inversa, che renderebbero chiara la volontà di acquisire direttamente l’azienda, i.e. di perfezionare ab origine un asset deal).

Conclusioni

Tale pronuncia avrà un grande impatto su tutti gli accertamenti tributari in essere e i contenziosi ancora pendenti aventi ad oggetto riqualificazioni giuridiche, ai sensi dell’art. 20 TUR, di operazioni straordinarie. Tali fattispecie, infatti, si dovranno risolvere tutte in senso favorevole per il contribuente e ciò vale anche per tutti i casi, ancora pendenti, in cui è stata applicata la versione dell’art. 20 TUR precedente a quella entrata in vigore nel 2018.

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