Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook
Nuove modalità di accesso ai KID dei PRIIPs
Modifiche al Regolamento Emittenti e nuove Istruzioni operative
Documento di consultazione Consob del 30 luglio 2020.
Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) dei PRIIPs e conseguente adozione di nuove Istruzioni operative
In data 30 luglio 2020, Consob ha avviato una consultazione pubblica sulle proposte di modifica da apportare al cd. “Regolamento Emittenti” (Regolamento Consob n. 11971/1999) e sulle istruzioni operative per definire le nuove modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave, cd. KID (Key information document) dei prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, cd. PRIIPs (Packaged retail and insurance-based investments products).
Infatti, il D. Lgs. 165/2019 recante le disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 129/2017 di attuazione della MiFID II e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del MiFIR, ha previsto varie modifiche al TUF (D. Lgs. 58/98) tra cui l’abolizione dell’obbligo di notifica preventiva alla Consob del KID dei PRIIPs, sia delle versioni iniziali sia di quelle riviste, in capo agli ideatori e ai distributori di PRIIPs (abrogazione dell’articolo 4-decies TUF).
Contestualmente, il medesimo D. Lgs. 165/2019 ha delegato a Consob il compito di individuare con proprio Regolamento, sentita Ivass, le modalità di accesso ai KID prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati (modifica del comma 5 dell’articolo 4-sexies TUF); dalla data di entrata in vigore di tali nuove disposizioni di Consob decorrerà l’abolizione dell’obbligo di notifica preventiva a Consob del KID del PRIIPs (e delle altre modifiche che il D. Lgs. 165/2019 ha apportato al TUF).
Pertanto, con il presente documento in consultazione, Consob:
(i) propone le necessarie modifiche all’articolo 34-bis.2 (“Notifica del KID”) del Regolamento Emittenti (Allegato 1);
(ii) delinea apposite “Istruzioni operative in materia di informazioni rilevanti sui PRIIPs” per definire le nuove modalità di acquisizione dei KID da parte di Consob rispetto a quelle attualmente stabilite nelle “Istruzioni operative per la notifica del KID dei PRIIPs” del 27 dicembre 2017 basate sul regime di notifica preventiva alla Consob dei KID dei PRIIPs previsto nel TUF ante le disposizioni del D. Lgs. n. 165/2019 (Allegato 2).
Con riferimento alle modifiche dell’articolo 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, si segnala, in particolare:
- la previsione secondo cui gli adempimenti di notifica del KID sono previsti in capo solo agli ideatori di PRIIPs e non anche (come attualmente previsto) ai soggetti che vendono o distribuiscono il prodotto;
- la previsione dell’obbligo di rendere accessibile elettronicamente alla Consob i KID dei PRIIPs prima dell’avvio della commercializzazione – secondo le modalità delineate dalle istruzioni operative sottoposte a consultazione – che si sostituisce al vigente obbligo di notifica presso l’Autorità.
Per quanto riguarda le istruzioni operative che definiscono le nuove modalità di accesso elettronico dei KID da parte di Consob, l’Autorità delinea il processo che permette l’acquisizione automatizzata dei documenti contenenti le informazioni chiave; oltre a ciò, Consob prevede che insieme al KID vengano rese disponibili determinate informazioni sul prodotto (cd. dati strutturati).
Si precisa che ai sensi del cd. “Decreto Rilancio” (Decreto-Legge n. 34/2020 convertito), fino al 31 dicembre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni del TUF nella loro versione precedente al D. Lgs. n. 165/2019 e la relativa disciplina secondaria emanata dalla Consob relativamente alla notifica preventiva dei KID dei PRIIPs.
Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire alla Consob entro il 30 settembre 2020.
Documento di consultazione Consob del 30 luglio 2020
Attuazione della Direttiva SHRD II
Governo societario delle imprese di assicurazione e disciplina sanzionatoria
Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84.
Attuazione dell’articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84 recante “Attuazione dell’articolo 7 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario”.
Si tratta del Decreto legislativo volto a recepire nella normativa primaria nazionale alcuni profili specifici derivanti dalla Direttiva (UE) 2017/828 riguardante l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (cd. SHRD II), ai sensi dell’art. 7 della Legge di delegazione europea 2018 (Legge 4 ottobre 2019, n. 117).
Nello specifico, tali profili riguardano la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle norme nazionali adottate in attuazione della SHRD II e la disciplina del sistema di governo societario delle imprese di assicurazione (e di riassicurazione) per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale.
Relativamente alla disciplina sanzionatoria, il Decreto ha previsto – mediante modifiche mirate alla Parte V “Sanzioni” del TUF (D. lgs. n. 58/1998) – l’aumento del limite massimo a euro 10 milioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per:
- i depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari (il limite massimo previgente era pari ad euro 5 milioni);
- le società quotate nei mercati regolamentati che violano (i) le disposizioni previste dall’articolo 123-ter TUF e le relative disposizioni attuative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti e (ii) le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (il limite massimo previgente era pari ad euro centocinquantamila).
Qualora la violazione delle disposizioni in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti sia attribuibile a soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle suddette disposizioni da parte della società, è stato previsto l’innalzamento del limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria a euro 2 milioni (rispetto al limite previgente di euro centocinquantamila).
Qualora, invece, la violazione delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate sia attribuibile a soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione, è stato previsto l’innalzamento del limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria a euro 1 milione e cinquecentomila (rispetto al limite previgente di euro centocinquantamila).
La nuova disciplina sanzionatoria si applica alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del Decreto legislativo, ossia dopo il 14 agosto 2020.
Per quanto riguarda, invece, la disciplina del sistema di governo societario delle imprese di (ri)assicurazione, il Decreto ha apportato alcune modifiche mirate al CAP (Codice delle assicurazioni private, D. lgs n. 209/2005).
In particolare, nell’ambito dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei titolari di partecipazioni sono state integrate e dettagliate le disposizioni di cui agli articoli 76 e 77.
In tal senso, viene delegata al Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Ivass, l’individuazione attraverso due Regolamenti da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo:
- dei requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti aziendali e per i titolari di partecipazioni;
- dei requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo il ruolo ricoperto;
- dei criteri di competenza coerenti con la carica e con le caratteristiche dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione nonché i criteri di competenza graduati in relazione all’influenza sulla gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della partecipazione può esercitare;
- dei criteri di correttezza, con riguardo a tutti gli elementi suscettibili di incidere sulla correttezza dell’esponente nonché del titolare della partecipazione;
- dei limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
- delle cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
Il Decreto legislativo entrerà in vigore il 14 agosto 2020.
Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84
Gestione collettiva del risparmio
Organismi di investimento collettivo del risparmio
Documento di consultazione di Banca d’Italia del 30 luglio 2020.
Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
In data 30 luglio 2020, Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica sulle proposte di modifica da apportare al “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” (Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2016).
Le modifiche proposte dall’Autorità sono volte a:
- chiarire la facoltà del gestore di sospendere, in circostanze eccezionali di mercato, il diritto di rimborso degli investitori negli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani aperti;
- rivedere alcune disposizioni applicabili ai fondi di investimento alternativi (FIA) italiani chiusi;
- chiarire la possibilità di differire nel tempo il pagamento delle commissioni di sottoscrizione.
Per quanto riguarda la facoltà del gestore di sospendere, in situazioni di eccezionale tensione di liquidità nei mercati finanziari, il diritto di rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti, Banca d’Italia propone alcune modifiche al Capitolo 1 “Criteri generali e contenuto minimo del Regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento” del Titolo V “Organismi di investimento collettivo del risparmio” e all’Allegato V.1.1 del Regolamento.
Tali modifiche sono volte a chiarire che il potere di sospensione consente ai gestori dei fondi di sospendere temporaneamente l’esecuzione dei rimborsi qualora ricevano, nel corso dello stesso giorno, richieste di rimborso superiori ad una determinata percentualedel valore complessivo netto del fondo (almeno il 5 per cento); la durata di questa sospensione temporanea non può superare i quindici giorni, con la possibilità di essere utilizzata anche in più occasioni consecutive, fermo restando che la durata complessiva dei periodi di sospensione così disposti non superi la durata di un mese prevista dalla normativa vigente.
Relativamente alle modifiche proposte alle disposizioni applicabili ai FIA italiani chiusi, queste sono volte a rimuovere alcuni ostacoli alla loro diffusione, facilitando il finanziamento dell’economia reale, riguardanti, nello specifico:
- l’eliminazione dell’obbligo del gestore italiano di FIA chiusi non riservati di acquistare in proprio una quota almeno pari al 2 per cento del valore complessivo netto iniziale del FIA (eliminando la Sezione IV “Gestione di FIA chiusi”, Capitolo 5 “Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio”, Titolo II “Società di gestione del risparmio” del Regolamento);
- l’innalzamento del limite di concentrazione per gli investimenti in crediti verso la stessa controparte applicabile ai FIA chiusi italiani non riservati (dal 10 al 20 per cento del patrimonio netto) e rimosso questo limite per i FIA chiusi italiani riservati (modifiche alle Sezioni V “FIA chiusi non riservati a investitori professionali” e VI “FIA riservati”, Capitolo 3 “Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio”, Titolo V “Organismi di investimento collettivo del risparmio” del Regolamento).
Infine, Banca d’Italia ha colto l’occasione per chiarire – ai fini della tutela degli investitori – alcuni aspetti legati al pagamento differito e graduale delle commissioni di sottoscrizione dei fondi.
In particolare, si richiama l’attenzione degli intermediari sul (i) rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa rilevante al fine di rappresentare chiaramente all’investitore l’importo effettivo dei costi che andrà a sostenere nel tempo e sul (ii) necessario allineamento tra il periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita e l’orizzonte temporale di investimento (modifiche alla Sezione II “Contenuto minimo del regolamento di gestione”, Capitolo 1 “Criteri generali e contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni”, Titolo V “Organismi di investimento collettivo del risparmio” del Regolamento).
E’ possibile partecipare alla consultazione entro il 28 settembre 2020.
Documento di consultazione di Banca d’Italia del 30 luglio 2020
Brexit / Prestazione in Italia di servizi e attività di investimento
Scadenza del periodo di transizione previsto nell’Accordo di recesso del Regno Unito
Comunicazione Consob n. 8 del 23 luglio 2020.
Scadenza del periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso del Regno Unito dall’UE – Istruzioni operative per le imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia
Consob ha pubblicato, in data 24 luglio 2020, la Comunicazione n. 8 del 23 luglio 2020 avente ad oggetto “Scadenza periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso Regno Unito da UE – Istruzioni operative per imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia”.
Attraverso la Comunicazione, Consob ricorda alle imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia che – dopo il periodo di transizione per il recesso del Regno Unito dall’Unione europea (31 dicembre 2020) – alle stesse si applicherà la disciplina prevista per le imprese di paesi terzi (di cui all’art. 28 del TUF e agli artt. 25-31 del Regolamento Intermediari, come riepilogata nella Tabella allegata alla Comunicazione).
Ai sensi della citata disciplina, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche che intendono operare in Italia devono presentare apposita domanda di autorizzazione alla Consob.
Pertanto, Consob raccomanda alle imprese di investimento britanniche che intendono continuare a operare in Italia – sia come imprese di paesi terzi, sia trasferendo la propria attività a un’impresa di investimento dell’UE – di presentare la domanda di autorizzazione tempestivamente, anche in considerazione degli eventuali tempi di sospensione e interruzione cui possono soggiacere i termini di durata delle procedure di autorizzazione; infatti, l’impresa che non inoltra la domanda secondo tempistiche compatibili con la durata delle procedure potrà dover cessare l’attività entro la data di conclusione del periodo di transizione.
In caso di trasferimento delle attività svolte in Italia ad un’impresa di investimento dell’UE, questo si deve completare entro la fine del periodo di transizione.
Le imprese di investimento britanniche che intendono (o sono tenute), invece, a cessare la propria attività entro la conclusione del periodo di transizione devono (i) terminare i rapporti con i clienti con modalità tali da evitare loro pregiudizio e nell’osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti e (ii) comunicare la cessazione alla Consob (specificando se il termine dell’operatività sia già stato notificato alle Autorità competenti del Regno Unito).
In ogni caso, permane, per tutte le imprese di investimento britanniche, la necessità di fornire alla clientela italiana informazioni aggiornate in merito alle conseguenze delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit.
Comunicazione Consob n. 8 del 23 luglio 2020
Benchmark Regulation
Indici di riferimento di Paesi terzi / Cessazione indice LIBOR
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards the exemption of certain third country foreign exchange benchmarks and the designation of replacement benchmarks for certain benchmarks in cessation
La Commissione europea ha pubblicato in data 24 luglio 2020, sul proprio sito internet, un documento dal titolo “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards the exemption of certain third country foreign exchange benchmarks and the designation of replacement benchmarks for certain benchmarks in cessation”.
Si tratta della Proposta di Regolamento che propone alcune modifiche mirate al Regolamento (UE) 2016/1011, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (cd. Benchmark Regulation).
Le modifiche proposte sono dovute, principalmente, alla cessazione, a partire dal 31 dicembre 2021, dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse LIBOR (London Interbank Offered Rate) che non sarà più prodotto dall’UK Financial Conduct Authority (FCA) dopo tale data in quanto non più rappresentativo del mercato a cui si riferisce.
Di conseguenza, per evitare che tale cessazione (e in generale, la cessazione degli indici di riferimento cd. critici) produca effetti negativi sul buon funzionamento dei mercati finanziari (visti i numerosi contratti e strumenti finanziari basati sull’indice LIBOR), la Commissione ha proposto una nuova norma relativa alla sostituzione obbligatoria di un benchmark (nuovo articolo 23-bis inserito nel Regolamento Benchmark).
Inoltre, la Commissione ha proposto di poter designare, a determinate condizioni, indici di riferimento che siano amministrati da amministratori situati al di fuori dell’Unione e che saranno utilizzati per i contratti derivati dopo il periodo transitorio previsto dal Regolamento Benchmark (fine 2021); in caso contrario, infatti, dopo tale periodo non sarà più possibile utilizzare indici di riferimento forniti da amministratori situati al di fuori dell’Unione che non siano considerati equivalenti ai sensi del Regolamento Benchmark (modifiche all’art. 2).
La proposta di Regolamento è stata sottoposta al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio.
Financial stability: Commission addresses risks of Libor cessation
Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD II)
Requisito MREL
EBA Consultation Paper.
Draft Regulatory Technical Standards on methods to avoid that instruments indirectly subscribed by the resolution entity for the purpose of meeting the minimum requirement for own funds and eligible liabilities applicable to entities that are not themselves resolution entities under Article 45f of Directive 2014/59/EU hamper the smooth implementation of the resolution strategy
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 27 luglio 2020, sul proprio sito internet un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards on methods to avoid that instruments indirectly subscribed by the resolution entity for the purpose of meeting the minimum requirement for own funds and eligible liabilities applicable to entities that are not themselves resolution entities under Article 45f of Directive 2014/59/EU hamper the smooth implementation of the resolution strategy”.
Si tratta della bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS – “Regulatory Technical Standards”) elaborata da EBA ai sensi dell’art. 45-septies “Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità che non sono entità soggette a risoluzione” della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD)come revisionata dalla Direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II).
La bozza di RTS specifica i metodi per evitare che gli strumenti indirettamente sottoscritti dall’entità soggetta a risoluzione – per soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (cd. requisito MREL) applicabile alle entità che non sono in risoluzione – ostacolino l’agevole attuazione della strategia di risoluzione nell’ambito dei gruppi.
Tali metodi consistono, nello specifico, in un regime di deduzione o in una “soluzione alternativa” (cd. “fall-back” solution) volti a garantire l’opportuno trasferimento delle perdite all’entità soggetta a risoluzione e l’opportuno trasferimento del capitale dall’entità soggetta a risoluzione alle entità che fanno parte del gruppo soggetto a risoluzione ma non sono entità soggette a risoluzione al fine di evitare il doppio conteggio degli strumenti ritenuti ammissibili nell’ambito del MREL all’interno dei gruppi.
E’ possibile fornire commenti alla consultazione fino al 27 ottobre 2020.
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
Commissione europea – Pacchetto di misure per i mercati dei capitali
La Commissione europea ha pubblicato il 24 luglio 2020, sul proprio sito internet, un Comunicato stampa con cui rende nota l’adozione, nell’ambito della propria strategia generale per la ripresa dalla crisi del coronavirus, di un pacchetto per i mercati dei capitali (cd. “Capital Markets Recovery Package”).
Tale pacchetto comprende i seguenti quattro documenti:
- Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU as regards information requirements, product governance and position limits to help the recovery from the COVID-19 pandemic;
- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic;
- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/2402 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation to help the recovery from the COVID-19 pandemic;
- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) n. 575/2013 as regards adjustments to the securitization framework to support the economic recovery in response to the COVID-19 pandemic.
L’obiettivo del pacchetto adottato dalla Commissione è quello di aiutare le imprese europee a superare la crisi, consentendo una rapida ricapitalizzazione delle stesse e promuovendo maggiori investimenti nell’economia; a tal fine la Commissione propone modifiche mirate alle norme che regolano i mercati dei capitali e, quindi, alle disposizioni della Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE), del Regolamento Prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129) e delle norme sulla cartolarizzazione.
Con riferimento alle modifiche mirate alle disposizioni della MiFID II, queste si riferiscono a una serie di disposizioni che erano già state identificate durante la consultazione della Commissione sulla revisione del quadro normativo MiFID II/MiFIR, di febbraio 2020; in particolare, l’Autorità propone, principalmente, di ridurre alcuni degli oneri amministrativi in capo ai cd. investitori esperti in quanto eccessivamente gravosi e di ostacolo allo sviluppo dei mercati europei.
La Commissione propone, pertanto, di ricalibrarealcuniobblighi in modo da garantire un elevato livello di trasparenza nei confronti dei clienti, assicurando nel contempo standard più elevati di protezione e costi di conformità accettabili per le imprese di investimento europee, alleviando oneri inutili e offrendo opportunità ai nuovi mercati.
Relativamente alle modifiche mirate al regime del prospetto, la Commissione propone la creazione – per le imprese che hanno esperienza nel mercato pubblico – di un modello breve di prospetto temporaneo, cd. “prospetto UE per la ripresa“, di facile produzione (massimo 30 pagine) e di facile comprensione da parte degli investitori (oltre che di agile controllo da parte delle Autorità competenti).
Una seconda serie di modifiche al Regolamento Prospetto, invece, mira a facilitare la raccolta di fondi da parte delle banche che svolgono un ruolo essenziale nel finanziamento della ripresa dell’economia reale.
Infine, le modifiche mirate alle norme in materia di cartolarizzazione – previste dal Regolamento Cartolarizzazioni STS (Regolamento (UE) n. 2017/2402) e dal Regolamento CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013) sul trattamento prudenziale di tale tipologia di esposizioni – sono volte a facilitare l’uso della cartolarizzazione nella ripresa dell’Europa consentendo alle banche di espandere i propri prestiti e di liberare i propri bilanci dalle esposizioni deteriorate.
La Commissione propone, pertanto, (i) la creazione di un quadro specifico per le cartolarizzazioni a bilancio semplici, trasparenti e standardizzate (STS), che beneficerebbe di un trattamento prudenziale che rispecchia l’effettivo livello di rischio di tali strumenti e (ii) l’eliminazione degli attuali ostacoli normativi alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate, in modo da aiutare le banche a liberarsi dalle esposizioni deteriorate che potrebbero crescere a causa della crisi del coronavirus.
Le proposte legislative sono state sottoposte al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio che dovranno concordare sui testi proposti dalla Commissione; successivamente all’adozione, gli atti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed entreranno in vigore.
Proposte di modifica al Regolamento Prospetto
Proposte di modifica alla Direttiva MiFID II
Proposte di modifica al Regolamento sulle cartolarizzazioni STS
Proposte di modifica al Regolamento CRR (in materia di cartolarizzazioni)
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
Commissione europea – Incentivi in relazione alla ricerca (ex MiFID II)
La Commissione europea ha pubblicato, in data 24 luglio 2020, sul proprio sito internet un documento di consultazione dal titolo “Commission delegated Directive (EU) …/… of xxx amending Delegated Directive (EU) 2017/593 as regards the regime for research on small and mid-cap issuers and on fixed-income instruments to help the recovery from the Covid-19 pandemic”.
Si tratta della Proposta di Direttiva delegata che propone modifiche mirate alla Direttiva delegata (UE) 2017/593 del 7 aprile 2016 che integra la MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari.
Più nel dettaglio, la Commissione propone di modificare l’art. 13 “Incentivi in relazione alla ricerca” della Direttiva delegata (UE) 2017/593 introducendo per le imprese di investimento un regime alternativo opzionale, rispetto a quello attualmente previsto in materia di incentivi per la prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora tale ricerca riguardi gli investimenti (i) nelle PMI (ossia in quei emittenti con una capitalizzazione del mercato non superiore a 1 miliardo di euro nell’arco temporale di 12 mesi precedente la prestazione del servizio) e (ii) nelle obbligazioni (fixed income instruments).
L’obiettivo della Commissione è quello di aumentare il regime di copertura della ricerca in materia di investimenti per gli emittenti di piccole e medie dimensioni (PMI) e per le obbligazioni al fine digarantire alle PMI sufficiente visibilità per attrarre nuovi investitori nell’attuale contesto pandemico dovuto al Covid-19.
Ai sensi di questo nuovo regime proposto, le imprese di investimento saranno autorizzate a identificare congiuntamente, nel rispetto di determinate condizioni, gli oneri per la fornitura del servizio di ricerca e del servizio di esecuzione (attualmente è prevista l’identificazione separata degli oneri legati a tali servizi).
E’ possibile partecipare alla consultazione fino al 4 settembre 2020.
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
BCE – Raccomandazione sulla proroga della sospensione del divieto di distribuzione dei dividendi
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 luglio 2020 è stata pubblicatala “Raccomandazione della Banca Centrale Europea, del 27 luglio 2020, sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia COVID-19 e che abroga la Raccomandazione BCE/2020/19”.
La Raccomandazione prevede che – almeno fino al 1° gennaio 2021 – gli enti creditizi significativi non distribuiscano dividendi, né assumano impegni irrevocabili di distribuzione di dividendi per l’esercizio finanziario 2019 e 2020 e che gli stessi si astengano dal riacquisto di azioni proprie finalizzate a remunerare gli azionisti.
Qualora non possano conformarsi alla presente Raccomandazione, in quanto ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi, gli enti creditizi devono immediatamente illustrare le relative motivazioni al rispettivo gruppo di vigilanza congiunto.
Tale termine era stato inizialmente fissato al 1° ottobre 2020 con la Raccomandazione della BCE di marzo 2020, che risulta ora abrogata; la proroga della sospensione della distribuzione dei dividendi è volta a garantire che gli enti creditizi siano in grado di stimare accuratamente il proprio fabbisogno di capitale nel medio termine alla luce della persistente incertezza economica causata dalla pandemia di Covid-19.
Si precisa che, livello nazionale, Banca d’Italia ha esteso la medesima Raccomandazione alle banche meno significative.
La BCE valuterà se sia opportuna un’ulteriore sospensione della distribuzione dei dividendi successivamente al 1° gennaio 2021.
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
Banca d’Italia – Aggiornamento della Raccomandazione sulla distribuzione di dividendi e sulle politiche di remunerazione variabile e chiarimento sulla data di scadenza della flessibilità concessa sul rispetto dei buffer patrimoniali e di liquidità durante la pandemia da Covid-19
Vista la persistenza della situazione di incertezza economica legata alla pandemia Covid-19, Banca d’Italia ha ritenuto necessario aggiornare alcune delle proprie indicazioni fornite con il Comunicato stampa del 20 marzo 2020 e con la Raccomandazione del 27 marzo 2020.
Si tratta, in particolare, di indicazioni riguardanti la distribuzione di dividendi e le remunerazioni variabili da parte delle banche italiane meno significative nonché la possibilità per le banche di poter operare temporaneamente al di sotto di determinati buffer patrimoniali e di liquidità.
Relativamente al tema della distribuzione dei dividendi, Banca d’Italia ha prorogato fino al 1° gennaio 2021 il termine (inizialmente previsto al 1° ottobre 2020) entro cui raccomanda alle banche meno significative di (i) non pagare dividendi relativi agli esercizi 2019 e 2020 (ivi incluse le distribuzioni di riserve) e non assumere alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi relativi agli stessi esercizi e (ii) non procedere al riacquisto di azioni miranti a remunerare gli azionisti.
Tale obbligo è stato esteso – con riferimento all’esercizio in corso – anche alle SIM soggette alle regole del pacchetto bancario di cui al Regolamento CRR e alla Direttiva CRD IV.
Anche con riferimento alle remunerazioni variabili, Banca d’Italia raccomanda alle banche meno significative e alle SIM l’adozione – fino al 1° gennaio 2021 – di un approccio estremamente prudente che preveda, se possibile, una riduzione della componente variabile nella misura necessaria a preservare o ricostituire una solida base patrimoniale.
Per quando riguarda, invece, la flessibilità nell’utilizzo dei buffer patrimoniali e di liquidità, Banca d’Italia continua ad incoraggiare le banche e gli intermediari non bancari rientranti sotto la propria supervisione a utilizzare la Componente target assegnata a esito del processo SREP, il buffer di Conservazione del capitale (CCB) e il Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) per assorbire le perdite nonché per favorire i finanziamenti a famiglie e a imprese.
A tal fine, l’Autorità non richiederà il ripristino dei buffer patrimoniali prima della fine del 2022 e il livello di LCR prima della fine del 2021.
Comunicato stampa del 28 luglio 2020
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
IVASS – Aggiornamento delle raccomandazioni sulla distribuzione dei dividendi e sulle politiche di remunerazione
Alla luce dell’incertezza sull’evoluzione della situazione di emergenza dovuta al Covid-19, IVASS ha chiesto alle imprese di assicurazione, almeno fino al 1° gennaio 2021, di:
- non distribuire dividendi né impegnarsi irrevocabilmente ad effettuare una distribuzione di dividendi;
- non procedere al riacquisto di azioni ordinarie;
- non obbligarsi a corrispondere la componente variabile della remunerazione agli esponenti aziendali.
L’Autorità ha aggiornato, in questo modo, le proprie raccomandazioni fornite con la Lettera del 30 marzo 2020 con la quale chiedeva alle imprese di assicurazione e riassicurazione di adottare estrema prudenza nella distribuzione dei dividendi.
Il rispetto di queste raccomandazioni sarà strettamente monitorato da parte dell’Istituto.
Comunicato Ivass del 30 luglio 2020
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
Banca d’Italia – Proroga del termine di invio della Relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e sub-deposito degli strumenti della clientela
In considerazione della prolungata situazione di emergenza epidemiologica, per agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari vigilati nonché dei revisori legali dei conti, Banca d’Italia ha prorogato di ulteriori 60 giorni – fino al 28 ottobre 2020 – il termine per l’invio della Relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e sub-deposito degli strumenti della clientela previsto dal Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF, del 5 dicembre 2019.
Tale termine era stato, infatti, inizialmente posticipato dall’Autorità al 29 agosto 2020 con la Comunicazione del 20 marzo 2020.
Pertanto, i revisori legali dei conti dovranno inviare a Banca d’Italia la suddetta Relazione entro il 28 ottobre 2020.
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
Consob – Informativa finanziari degli emittenti degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante e degli emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali che adottano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci
Consob richiama l’attenzione degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante e degli emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali – che adottano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci – con riferimento alla presentazione degli impatti del Covid-19 nell’informativa finanziaria (annuale o infra-annuale).
L’Autorità richiede, nello specifico, a tali emittenti di fornire – nell’ipotesi in cui si avvalgono delle misure per preservare la continuità dell’impresa di cui all’art. 38-quater del Decreto Rilancio (DL n. 24/2020 convertito con Legge n. 77/2020) – specifiche e aggiornate informazioni sull’impatto Covid-19 alla data di redazione del bilancio.
Il suddetto articolo 38-quater del Decreto Rilancio prevede, infatti, la possibilità di poter predisporre il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020 e quindi senza tenere in considerazione le incertezze e gli effetti legati alla pandemia; l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle modalità applicative e alle informazioni integrative da fornire nella redazione dei bilanci dagli emittenti che applicano tali disposizioni (Documento Interpretativo n. 6 del giugno 2020).
In tale contesto Consob invita gli emittenti, a fornire, nella Relazione sulla gestione, qualora disponibili, informazioni aggiornate sui rischi legati al Covid-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria e sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi nonché un’indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti che sono stati considerati per la stima dell’andamento futuro della società. Le stesse informazioni devono essere riportate, ove redatti, nei comunicati stampa di approvazione delle rendicontazioni contabili anche, ove opportuno, mediante uno specifico paragrafo.
Analoghe considerazioni possono essere riferite alle informazioni finanziarie semestrali di prossima pubblicazione che i richiamati emittenti redigeranno su base volontaria o di specifici obblighi.
Consob invita, in questo modo, gli organi amministrativi e di controllo degli emittenti, alla luce delle rispettive responsabilità, a prestare particolare attenzione ai processi di predisposizione delle informazioni finanziarie in occasione delle prossime rendicontazioni finanziarie (annuali o infra-annuali) che recepiranno gli effetti economico-patrimoniali e finanziari derivanti dalla pandemia Covid-19.
Richiamo di attenzione Consob n. 9 del 30 luglio 2020
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
EIOPA ha comunicato che le imprese di assicurazione e di riassicurazione debbano riprendere a rispettare i termini previsti nel quadro Solvency II relativi alle segnalazioni di vigilanza e all’informativa verso il pubblico.
Pertanto, EIOPA richiede alle Autorità nazionali competenti di disporre il ripristino di tali termini, che la stessa aveva permesso di rinviare con Raccomandazioni del 20 marzo 2020.
In tal senso Ivass aveva disposto in data 30 marzo 2020 la proroga degli adempimenti connessi al reporting Solvency II.
EIOPA ritiene, infatti, che sia di massima importanza che le Autorità competenti e l’EIOPA stessa ricevano in questa fase informazioni trimestrali tempestivamente; l’Autorità si aspetta che le imprese di assicurazione e di riassicurazione segnalino trimestralmente i dati sui fondi propri (S.23.01) con riferimento al periodo 30 giugno – 31 dicembre 2020 e il calcolo (se disponibile) o almeno una stima del requisito di capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) alla fine di ogni data di trimestre di riferimento.
EIOPA Statement on Solvency II supervisory reporting in the context of COVID-19
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