Sharing and Gig Economy – L’UE mira a rafforzare la cooperazione e lo scambio automatico di informazioni

A cura di: Marco Lio, Angela di Gennaro, Francesco Canova

Lo scorso 15 luglio, la Commissione Europea ha adottato la proposta di Direttiva COM(2020)314 final (DAC7) volta ad introdurre nuove modifiche alla Direttiva 2011/16/EU relativa allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale all’interno dell’Unione Europea.

A seguito della pubblicazione della proposta di Direttiva e con specifico riferimento al contesto italiano, sull’argomento è stata indetta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, una consultazione pubblica per invitare gli stakeholder interessati a fornire eventuali contributi entro il 15 settembre 2020.

La proposta di direttiva c.d. DAC 7 si colloca all’interno del più ampio pacchetto di misure fiscali incluse nel Tax Package finalizzate ad armonizzare il sistema fiscale europeo e a renderlo più equo ed efficiente.

Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni a livello internazionale, la novità principale introdotta dalla DAC 7, riguarda i gestori delle piattaforme digitali che dovranno comunicare all’Amministrazione Fiscale dello Stato Membro di riferimento, i dati relativi agli operatori economici che utilizzano le stesse piattaforme per connettersi con gli utenti e vendere i loro prodotti e servizi.

Il contesto di riferimento

In linea con i razionali e i contenuti inclusi nelle “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy” (i.e. MRDP) pubblicate dall’OCSE lo scorso 3 luglio, la proposta di Direttiva DAC7 intende, tra l’altro, disciplinare la comunicazione da parte dei gestori delle piattaforme digitali alle Autorità Fiscali degli Stati Membri, delle informazioni relative ai ricavi realizzati dai soggetti che, tramite la piattaforma digitale, offrono particolari tipologie di servizi o vendono beni.

Proprio lo sviluppo di innovativi modelli di business nell’ambito della digital economy ha generato nuove sfide per le Autorità Fiscali degli Stati Membri, impegnati a garantire livelli di entrate sufficienti per le diverse giurisdizioni, all’interno di un sistema di tassazione più sostenibile.

In considerazione di tali ragioni, le Istituzioni Europee hanno esteso il perimetro concernente lo scambio automatico di informazioni da parte delle Autorità Fiscali dei Paesi Membri, per garantire che i contribuenti che operano nell’ecosistema della digital economy usufruendo dei servizi delle piattaformedichiarino i profitti effettivamente prodotti e sopportino un ammontare adeguato di imposte.

L’ambito di applicazione della DAC7

La proposta di Direttiva DAC7 pubblicata dalla Commissione Europea si rivolge alle Piattaforme digitali residenti fiscalmente in uno Stato Membro, che siano costituite secondo le leggi di uno Stato Membro, che mantengano in uno Stato Membro la propria sede d’affari, che detengano in uno Stato Membro una stabile organizzazione, oppure, che facilitino in uno Stato Membro, lo svolgimento di una delle attività rilevanti incluse nell’ambito oggettivo.

Attraverso un processo di due diligence, di cui la proposta di Direttiva fornisce ampio dettaglio, i gestori delle piattaforme digitali impattate sono tenuti a identificare i Venditori oggetto di comunicazione, sia persone fisiche, sia persone giuridiche, registrati presso e operanti tramite la piattaforma digitale, che

  • sono residenti in uno Stato Membro (o che abbiano locato una proprietà immobiliare in uno Stato Membro), e che
  • hanno percepito un corrispettivo per la prestazione di una attività rilevante.

La proposta di Direttiva DAC7 estende inoltre il perimetro delle attività rilevanti (i.e. Attività pertinenti)effettuate dai venditori attraverso le piattaforme digitali, rispetto a quello definito dalle Model Rules dell’OCSE.

Nello specifico, le tipologie di servizi che rientrano in tale categoria sono:

  1. la locazione di beni immobili, tra cui a titolo esemplificativo, l’affitto nel breve e nel lungo periodo di proprietà residenziali o commerciali, di altre proprietà immobiliari, e di posti auto;
  2. Servizi personali, definiti come servizi svolti sulla base del tempo o della prestazione, prestati online o, se offline, quando facilitati dalla piattaforma. A titolo esemplificativo, tale categoria include i servizi di tutoring, copywriting, elaborazione di dati, trasporto e consegna, e lavori manuali;
  3. la vendita di beni;
  4. noleggio di ogni tipologia di mezzo di trasporto; e
  5. finanziamento tramite crowdfunding.

A seguito delle procedure di identificazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di segnalazione, ciascun gestore della piattaforma è tenuto a trasmettere le informazioni rilevanti riguardo ciascun venditore, il servizio reso e il compenso ricevuto, alla Autorità Fiscale del proprio Stato Membro.

Le informazioni rilevanti relative a ciascun venditore oggetto di comunicazione, tra cui nome completo o denominazione legale, indirizzo, numero di conto corrente, codice fiscale o partiva IVA, numero di servizi resi e relativo corrispettivo, commissioni o imposte trattenute dalla piattaforma digitale, saranno in seguito automaticamente scambiate tra tutte le Autorità Fiscali degli Stati Membri in cui i venditori sono residenti, o in cui sono situati i beni immobili oggetto della locazione.

Con particolare riferimento alla categoria dei beni immobili oggetto di locazione, il legislatore ha previsto altresì l’obbligo di includere nella comunicazione l’indirizzo di ciascuna proprietà immobiliare con i relativi dati catastali, e il numero di giorni in cui ciascuna proprietà immobiliare è stata locata durante il periodo oggetto di comunicazione, congiuntamente alla relativa tipologia di immobile locato.

Il periodo di applicazione della DAC7

Sulla base delle modifiche prospettate dalla proposta di Direttiva, le previsioni normative rivolte alle piattaforme digitali dovrebbero applicarsi a partire dal prossimo 1° gennaio 2022, facendo intendere la necessità di un recepimento da parte degli Stati Membri entro il 31 dicembre 2021.

In sintesi

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