A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Distribuzione assicurativa (IDD) – Completamento attuazione nazionale
Requisiti di governo e controllo (POG) dei prodotti assicurativi
Regolamento Ivass n. 45 del 4 agosto 2020 recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi
In data 4 agosto 2020, Ivass ha pubblicato il Regolamento n. 45 recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi.
Il Regolamento – esito della consultazione tenutasi tra settembre e novembre 2019 – individua i requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi (Product Oversight and Governance -POG), applicabili ai produttori (Capo II) e ai distributori (Capo III).
Con il presente Regolamento Ivass completa l’attuazione nazionale delle disposizioni derivanti dalla Direttiva IDD sulla distribuzione assicurativa (Direttiva (UE) 2016/97) in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi.
Le disposizioni europee in materia di POG, direttamente applicabili, derivano dal cd. “Regolamento delegato POG” ossia il Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 integrativo della Direttiva IDD; a livello nazionale, invece, la normativa di rango primario in materia di POG discende dal nuovo articolo 30-decies del CAP, introdotto dal Decreto legislativo n. 68 del 2018 di recepimento della IDD.
È proprio l’articolo 30-decies del CAP che ha attribuito ad IVASS, sentita la Consob, il potere di adottare disposizioni attuative della normativa primaria, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo.
Pertanto, il Regolamento Ivass n. 45 completa la regolamentazione in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto e, più nel dettaglio, disciplina:
- il processo di approvazione dei prodotti assicurativi, individuando precisi obblighi in capo al produttore, chiamato, in particolare, a identificare con sufficiente grado di dettaglio, il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo e le categorie di soggetti ai quali il prodotto non può essere distribuito, adottando le misure idonee per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato;
- l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi, graduando gli obblighi in capo agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del RUI coinvolti nell’attività distributiva.
Per concedere ai soggetti vigilati un congruo tempo di adeguamento, l’entrata in vigore delle nuove norme è prevista per il 31 marzo 2021.
Regolamento Ivass n. 45 del 4 agosto 2020
Relazione al Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020
Esiti della pubblica consultazione
Distribuzione assicurativa (IDD) – Completamento attuazione nazionale
Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs da parte dei distributori vigilati da IVASS e ulteriori modifiche
Provvedimento Ivass n. 97 del 4 agosto 2020 recante modifiche e integrazioni ai Regolamenti Ivass n. 23/2008, 24/2008, 38/2018, 40/2018, 41/2018
In data 4 agosto 2020, Ivass ha pubblicato il Provvedimento n. 97 recante modifiche e integrazioni ai Regolamenti Ivass n. 23/2008, 24/2008, 38/2018, 40/2018, 41/2018.
Il Provvedimento – esito della consultazione tenutasi tra settembre e novembre 2019 – completa l’attuazione nazionale delle disposizioni derivanti dalla Direttiva IDD sulla distribuzione assicurativa (Direttiva (UE) 2016/97) in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) da parte dei soggetti vigilati da Ivass.
Le disposizioni europee in materia di distribuzione di IBIPs, direttamente applicabili, derivano dal cd. “Regolamento delegato IBIPs” ossia il Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 integrativo della Direttiva IDD; a livello nazionale, invece, le disposizioni europee sono state recepite dal Decreto legislativo n. 68 del 2018 che ha introdotto modifiche sia al CAP che al TUF e ha previsto l’emanazione da parte di Ivass e di Consob – ciascuna nei rispettivi ambiti di competenza – di disposizioni attuative.
La finalità è quella di garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita di IBIPs a prescindere dal canale distributivo (si veda in tal senso il nuovo Libro IX del Regolamento Intermediari che disciplina la distribuzione di IBIPs effettuata dai soggetti distributori vigilati da Consob).
Pertanto, il Provvedimento Ivass n. 97:
- definisce i requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) da parte dei soggetti vigilati da Ivass (ovvero, intermediari iscritti nel RUI nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E, iscritti nella sezione C e imprese di assicurazione e relativi dipendenti);
- contiene integrazioni e modifiche dei Regolamenti n. 23/2008 (disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti), 24/2008 (procedura di presentazione dei reclami e procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione), 38/2018 (sistema di governo societario), 40/2018 (distribuzione assicurativa e riassicurativa) e 41/2018 (informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi) con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori e accrescere il livello di tutela dei contraenti.
Per concedere ai soggetti vigilati un congruo tempo di adeguamento, l’entrata in vigore delle nuove norme è prevista per il 31 marzo 2021.
Provvedimento Ivass n. 97 del 4 agosto 2020
Relazione al Provvedimento Ivass n. 97
Esiti della pubblica consultazione
Distribuzione assicurativa (IDD) – Completamento attuazione nazionale
Obblighi informativi e regole di comportamento per i distributori di IBIPs vigilati da Consob
Delibera Consob n. 21466 del 29 luglio 2020. Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con Delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307
In data 4 agosto 2020, Consob ha pubblicato la Delibera n. 21466 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307”.
La Delibera apporta modifiche al Regolamento Intermediari per concludere il recepimento, a livello di normativa nazionale secondaria, della Direttiva IDD e, in particolare, delle disposizioni riguardanti la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) da parte dei soggetti vigilati da Consob.
Più nel dettaglio, le modifiche si sostanziano nella riscrittura del Libro IX del Regolamento Intermediari, ora ridenominato “Obblighi di informazione e norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi”; la nuova disciplina si sostituisce a quella riguardante i non più attuali “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”.
I soggetti distributori di IBIPs vigilati da Consob sono i soggetti di cui alla lettera w-bis del TUF ossia i soggetti iscritti nella Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) nonché i soggetti iscritti nell’elenco annesso di cui all’articolo 116-quinquies del CAP quali le banche, le SIM e le imprese di investimento.
Si segnala che le modifiche apportate al Reg. Intermediari sono coordinate con quanto disposto da Ivass relativamente alla distribuzione di IBIPs effettuata dalle imprese di assicurazione in via diretta e dagli altri intermediari assicurativi (si veda il Provvedimento Ivass 97/2020); la finalità delle Autorità è quella di garantire un livello di tutela uniforme ai consumatori, indipendentemente dal canale distributivo e dal soggetto che offre prodotti assicurativi.
Inoltre, la disciplina della distribuzione di IBIPs di Consob è quanto più possibile in linea con quella di derivazione MiFID II data l’equiparabilità degli IBIPs con gli strumenti finanziari.
Le disposizioni del nuovo Libro IX del Regolamento Intermediari sono applicabili dal 31 marzo 2021.
Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione (no link diretto)
Osservazioni al documento di consultazione del 23 settembre 2019
Governance interna
Revisione “Orientamenti EBA sulla governance interna”
Consultation Paper. Draft Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU
In data 31 luglio 2020 l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU”.
Si tratta del documento di consultazione con il quale EBA propone una revisione complessiva degli Orientamenti sulla governance interna del marzo 2018.
Tali Orientamenti, elaborati ai sensi dell’articolo 74 “Governance interna e piani di risanamento e risoluzione” della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), specificano i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna che gli enti creditizi e le imprese di investimento devono attuare per garantire una gestione efficace e prudente.
Le modifiche proposte sono volte a tenere in considerazione le novità introdotte in materia dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e dalla Direttiva (UE) 2019/2034 (nuovo quadro sulla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento).
Tra le novità si segnala, in particolare, la necessità di considerare – nell’ambito dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di governance interna nonché del quadro complessivo di gestione del rischio – gli aspetti legati all’identificazione, alla gestione e all’attenuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; inoltre, vengono inclusi specifici Orientamenti sulle politiche e le prassi di remunerazione che devono essere neutrali rispetto al genere.
La consultazione si concluderà il 31 ottobre 2020.
Consultation Paper. Draft Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU
Valutazione esponenti aziendali
Revisione “Orientamenti EBA & ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave”
Consultation Paper on Draft joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU
In data 31 luglio 2020 l’Autorità Bancaria Europea (EBA) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno pubblicato un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper on Draft joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU”.
Si tratta del documento di consultazione con il quale le Autorità propongono una revisione complessiva degli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave del marzo 2018.
Tali Orientamenti, elaborati ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), definiscono gli obblighi in merito all’idoneità dei membri dell’organo di gestione nonché i requisiti in merito all’idoneità dei soggetti che rivestono ruoli chiave.
Le modifiche proposte sono volte a tenere in considerazione le novità introdotte in materia dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e dalla Direttiva (UE) 2019/2034 (nuovo quadro sulla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento).
Tra le novità si segnala, in particolare, l’integrazione dei requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo richiesti ai membri dell’organo di gestione, i quali contribuiscono a identificare, gestire e attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell’istituto finanziario; inoltre, viene specificato che il fatto che un membro dell’organo di gestione sia membro di una società o di un’entità affiliata non rappresenta, di per sé, un ostacolo all’indipendenza di spirito.
La consultazione si concluderà il 31 ottobre 2020.
Attuazione della Direttiva SHRD II
Identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dei diritti degli azionisti
Documento di consultazione Banca d’Italia & Consob del 3 agosto 2020 – Modifiche al Provvedimento Consob/Banca d’Italia sul post-trading in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell’esercizio dei diritti in recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 (SHRD II)
In data 3 agosto 2020, Banca d’Italia e Consob hanno avviato una consultazione pubblica volta a completare il processo di attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 riguardante l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (cd. SHRD II) in Italia; si tratta, in particolare, dell’attuazione degli articoli 3 bis (“Identificazione degli azionisti”), 3 ter (“Trasmissione delle informazioni”) e 3 quater (“Agevolazione dell’esercizio dei diritti dell’azionista”) della Direttiva.
Infatti – ai sensi del D. lgs. 49/2019 di recepimento della SHRD II – Banca d’Italia e Consob sono tenute ad adottare – entro il 3 settembre 2020 – le modifiche della propria regolamentazione per completare il processo di attuazione della SHRD II in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni lungo la catena di detenzione dei titoli e agevolazione dell’esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti di società quotate nei mercati regolamentati.
Si precisa che l’ordinamento italiano è già sufficientemente allineato a quanto delineato dalla Direttiva; sono già infatti previste modalità per l’identificazione degli azionisti di emittenti italiani quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (art. 83-duodecies nel TUF), modalità per la trasmissione delle informazioni da parte degli emittenti ai depositari centrali e agli intermediari (prassi di mercato) e sono delineate nel Provvedimento unico sul post-trading le principali forme di agevolazione dell’esercizio dei diritti degli investitori; pertanto le modifiche proposte rappresentano un affinamento della disciplina al fine di rafforzare la competitività e la sostenibilità a lungo termine del sistema di corporate governance delle società quotate.
Si segnala, inoltre, che a livello europeo, la materia è regolata dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212, emanato dalla Commissione ai sensi delle deleghe previste dai sopra citati articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater della SHRD II, e applicabile anch’esso dal 3 settembre 2020.
Pertanto, con il presente documento di consultazione Consob e Banca d’Italia hanno sottoposto a consultazione pubblica le proposte di modifica da apportare al Provvedimento unico Consob/Banca d’Italia sul post-trading del 13 agosto 2018, prevedendo quindi (i) modifiche alla disciplina in materia di identificazione degli azionisti, (ii) modifiche in materia di maggiorazione dei diritti di voto e (iii) modifiche alla disciplina in materia di trasmissione delle informazioni e di agevolazione dell’esercizio dei diritti dei soci.
La consultazione terminerà il 25 settembre 2020.
Documento di consultazione Banca d’Italia & Consob del 3 agosto 202o
Prodotti pensionistici individuali paneuropei
Quadro normativo per lo sviluppo dei prodotti PEPP
Norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e Pareri tecnici di EIOPA
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato, in data 14 agosto 2020, quattro documenti riguardanti i prodotti pensionistici individuali paneuropei (cd. PEPP – Pan-European Personal Pension Product), nel dettaglio:
- Commission Delegated Regulation (EU) …/… supplementing Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the requirements on information documents, on the costs and fees included in the cost cap and on risk-mitigation techniques for the pan-European Personal Pension Product;
- Commission Implementing Regulation (EU) …/… laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to the format of supervisory reporting to the competent authorities and the cooperation and exchange of information between competent authorities and the European Insurance and Occupational Pensions Authority;
- Technical Advice on delegated acts supplementing Regulation (EU) 2019/1238 (the PEPP Regulation) by specifying additional information regarding supervisory reporting;
- Technical Advice on delegated acts to supplement Regulation (EU) 2019/1238 (PEPP Regulation) with regard to criteria and factors to be applied by EIOPA in relation to EIOPA’s product intervention powers.
Si tratta delle bozze finali di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di norme tecniche di attuazione (ITS) nonché di due pareri tecnici elaborati da EIOPA e sottoposti alla Commissione europea nell’ambito del Regolamento (UE) 2019/1238, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (cd. Regolamento PEPP).
Nello specifico, la bozza finale di RTS, elaborata da EIOPA ai sensi di specifiche deleghe previste dal Regolamento PEPP, riguarda il contenuto e la modalità di fornitura del documento contenente le informazioni chiave sui PEPP (il cd. PEPP KID) e del Prospetto delle prestazioni del PEPP, i tipi dicosti e di commissionirelativi al PEPP di basee i criteri minimi che le tecniche di attenuazione del rischio devono soddisfare.
La bozza finale di ITS, invece, elaborata da EIOPA ai sensi degli articoli 40 e 66 del Regolamento PEPP, riguarda i formati per le segnalazioni di vigilanza alle autorità competenti da parte dei fornitori di PEPP nonché i dettagli per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’EIOPA.
Per quanto riguarda i due pareri tecnici (technical advice), questi sono stati richiesti ad EIOPA dalla Commissione europea, in previsione degli atti delegati che questa ultima è tenuta ad elaborare con specifico riferimento:
- alle ulteriori informazioni (rispetto a quelle già previste dal Regolamento PEPP stesso) che i fornitori di PEPP devono comunicare alle autorità competenti ai fini di vigilanza (art. 40 del Regolamento PEPP).
- ai criteri e ai fattori che EIOPA deve applicare qualora accerti l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP, e quindi vieti o limiti temporaneamente la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati PEPP o di PEPP che presentano determinate caratteristiche specifiche (art. 65 del Regolamento PEPP).
Le bozze finali di RTS e ITS nonché i due pareri tecnici sono stati sottoposti alla Commissione europea.
Regolamento titoli “CSDR”
Prevenzione e gestione dei mancati regolamenti
Regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2018/1229
Proposta di ESMA riguardante un ulteriore posticipo
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 agosto 2020 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione, dell’8 maggio 2020, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento”.
In particolare, il Regolamento delegato modifica l’art. 42 “Entrata in vigore” del Regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il Regolamento (UE) n. 909/2014 (cd. “CSDR – Central Securities Depositories Regulation”) per quanto riguarda (i) le misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti, (ii) le misure volte a incentivare la disciplina del regolamento attraverso il monitoraggio dei mancati regolamenti, (iii) la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti e (iv) l’indicazione dei dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso.
Nello specifico, il Regolamento delegato (UE) 2020/1212 posticipa dal 13 settembre 2020 al 1° febbraio 2021 l’entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2018/1229 al fine di concedere più tempo ai partecipanti al mercato per implementare e testare le funzionalità informatiche richieste ai sensi della disciplina sul regolamento dei titoli.
Il Regolamento delegato è in vigore dal 27 agosto 2020 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Si segnala, inoltre, che in data 28 agosto 2020 ESMA ha pubblicato un documento dal titolo “Final Report. CSDR RTS on Settlement Discipline – Postponement until 1 February 2022” con il quale propone di posticipare ulteriormente – al 1° febbraio 2022 – la data di entrata in vigore del sopramenzionato Regolamento delegato (UE) 2018/1229.
L’obiettivo dell’Autorità è quello di tenere conto dell’impatto della pandemia dovuta al Covid-19 nell’implementazioneda parte dei partecipanti al mercato dei requisiti normativi previsti dalla disciplina sul regolamento dei titoli.
Il Final Report è stato sottoposto alla Commissione europea.
Final Report. CSDR RTS on Settlement Discipline – Postponement until 1 February 2022
Direttiva IORP II
Forme pensionistiche complementari
Deliberazione Covip del 29 luglio 2020.
Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/2341
Ad esito della consultazione pubblica tenutasi tra marzo e maggio 2019, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) ha pubblicato la Delibera del 29 luglio 2020 (pubblicata successivamente sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2020) avente ad oggetto “Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/2341”.
Le Direttive fornite da Covip sono volte a consentire alle forme pensionistiche complementari di uniformarsi tempestivamente alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 252/2005 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari“, come aggiornata dal Decreto legislativo n. 147/2018 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341, cd. Direttiva IORP II, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.
Il recepimento della Direttiva IORP II è stato, infatti, realizzato attraverso un’ampia e articolata revisione della disciplina delle forme pensionistiche complementari, in vigore dal 1° febbraio 2019.
Pertanto Covip, attraverso le presenti Direttive, ha emanato le istruzioni di vigilanza per chiarire i principali profili di novità della normativa primaria di settore, il loro impatto sull’attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sotto il profilo organizzativo e documentale, nonché per specificare le modalità e le tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere per conformarsi alla nuova disciplina.
Nello specifico, le Direttive fornite alle forme pensionistiche complementari sono articolate in 21 paragrafi che seguono, sostanzialmente, la struttura dell’articolato del D. lgs n. 252/2005 al fine da facilitare l’individuazione delle novità e la messa in evidenza degli interventi da realizzare.
Più nel dettaglio, le istruzioni di Covip riguardano principalmente:
- l’ambito di applicazione e le definizioni;
- il sistema di governo dei fondi pensione;
- gli organi di amministrazione e di controllo, il direttore generale, il responsabile e l’organismo di rappresentanza;
- le funzioni fondamentali dei fondi pensione;
- il sistema di gestione dei rischi e la funzione di gestione dei rischi;
- la funzione di revisione interna (Internal audit);
- la funzione attuariale;
- l’esternalizzazione (Outsourcing) e la scelta del fornitore;
- la politica di remunerazione;
- i requisiti di professionalità e onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e le situazioni impeditive;
- la valutazione interna del rischio;
- i modelli gestionali;
- il depositario delle risorse dei fondi pensione;
- i mezzi patrimoniali;
- le informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari:
- i trasferimenti transfrontalieri e l’attività transfrontaliera;
- le forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti;
- i bilanci e i rendiconti;
- i fattori ambientali, sociali e di governo societario;
- le norme di carattere penale e sanzionatorio;
- i siti web, le tecnologie informatiche e i rapporti con gli iscritti.
Si precisa che alcune ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti le informative verso i (potenziali) aderenti e beneficiari saranno dettate in delle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di prossima adozione.
Direttiva IORP II
Procedura sanzionatoria
Deliberazione Covip del 29 luglio 2020.
Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP
Ad esito della consultazione pubblica tenutasi tra ottobre e dicembre 2019, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) ha pubblicato la Delibera del 29 luglio 2020 (pubblicata successivamente sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2020) concernente il “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della Covip”, adottato dall’Autorità ai sensi dell’art. 19-quinquies, comma 8 del Decreto legislativo n. 252/2005 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari“.
Tale Regolamento si sostituisce – a decorrere dall’8 agosto 2020 – a quello previgente di cui alla Deliberazione del 30 maggio 2007, che continua ad applicarsi alle procedure sanzionatorie in essere e alle violazioni commesse prima dell’8 agosto 2020 (data di entrata in vigore del Regolamento).
L’articolo 19-quinquies del D. lgs. 252/2005 – inserito ex novo dal Decreto legislativo n. 147/2018 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341, cd. Direttiva IORP II, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali – definisce la nuova procedura di applicazione delle sanzioni amministrative e prevede che Covip definisca con Regolamento la propria procedura di applicazione delle sanzioni amministrative.
In attuazione della Direttiva IORP II, è stato, infatti, previsto che gli elementi essenziali della procedura sanzionatoria per la violazione delle disposizioni afferenti alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, siano direttamente disciplinati dalla Covip, e non più anche da Banca d’Italia.
Pertanto, Covip disciplina con il presente Regolamento gli aspetti di dettaglio della propria procedura sanzionatoria in piena osservanza della normativa primaria, per le violazioni della normativa in materia di previdenza complementare ma anche per le violazioni di numerose disposizioni contenute nel Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che attribuiscono poteri sanzionatori alla Covip.
Le disposizioni del Regolamento sono rivolte alle persone fisiche che ricoprono il ruolo di componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di direttori generali, di liquidatori, di commissari straordinari, di responsabili e di titolari delle funzioni fondamentali delle forme pensionistiche complementari, nonché ai soggetti (fondi pensione e società che gestiscono le predette forme) che sono responsabili in solido del pagamento della sanzione.
In generale, gli interventi apportati non innovano l’originario impianto del Regolamento, ma consistono perlopiù nell’introduzione di precisazioni rispetto alle previsioni ivi già contenute, in accoglimento dei suggerimenti emersi dalla pubblica consultazione.
Sono state così introdotte specificazioni in materia di accertamento delle violazioni attraverso verifiche ispettive o a distanza, di notificazione mediante PEC, riguardo agli esponenti delle società che gestiscono forme pensionistiche complementari abilitati a sottoscrivere gli atti difensivi, nonché circa i soggetti esterni della cui assistenza i destinatari della procedura possono avvalersi nel corso delle audizioni.
In merito, poi, al tempo di permanenza sul sito web della Covip (pubblicità dell’attività sanzionatoria) degli estratti delle delibere sanzionatorie adottate, si è limitato tale periodo a cinque anni dall’avvenuta pubblicazione, al fine di uniformità con quanto già previsto in alcuni regolamenti europei.
Nessuna modifica è stata, invece, introdotta in relazione alle diverse fasi della procedura.
Deliberazione del 29 luglio 2020. Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP
RegTech
Utilizzo delle soluzioni RegTech
Consultazione EBA sull’utilizzo e sul potenziamento delle soluzioni RegTech nell’UE
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato, in data 12 agosto 2020, una consultazione pubblica dal titolo “EBA consults on the use of RegTech solutions and ways to support the uptake of RegTech across the EU”.
Attraverso la consultazione – strutturata sotto forma di questionario – EBA intende ricevere feedback da parte degli istituti finanziari e dei fornitori di servizi ICT (ICT third party providers), al fine di approfondire l’utilizzo delle nuove tecnologie innovative per il rispetto dei requisiti normativi, di compliance e di segnalazione da parte degli enti regolamentati (cd. soluzioni RegTech).
L’obiettivo dell’Autorità è quello di individuare, nell’ambito dell’innovazione tecnologica, le modalità per facilitare l’adozione e il potenziamento delle soluzioni RegTech nell’UE, riconoscendo e affrontando i rischi sottostanti tali soluzioni.
A tal fine, EBA ha elaborato due questionari – rivolti rispettivamente agli istituti finanziari e agli ICT third party providers – per (i) mappare e comprendere le soluzioni RegTech, (ii) identificare le principali barriere e rischi legati all’utilizzo delle soluzioni RegTech e (iii) identificare le modalità per sostenere l’adozione di soluzioni RegTech nell’Unione.
Entrambi i questionari prevedono una parte generale, finalizzata a raccogliere informazioni aggregate su tutte le tipologie di soluzioni RegTech attualmente in uso, e una parte più dettagliata, volta ad esaminare in maniera più approfondita le singole soluzioni RegTech adottate con specifico riferimento alle seguenti quattro aree di focus:
- Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT);
- Valutazioni del merito creditizio;
- Conformità ai requisiti e agli standard di sicurezza (sicurezza delle informazioni, sicurezza informatica);
- Segnalazioni di vigilanza.
Si precisa che i feedback ricevuti saranno utilizzati da EBA per indirizzare il proprio lavoro nell’ambito delle soluzioni RegTech elaborando, qualora ritenuto necessario, eventuali raccomandazioni.
E’ possibile rispondere ai questionari online entro il 30 settembre 2020.
EBA consults on the use of RegTech solutions and ways to support the uptake of RegTech across the EU
EBA RegTech Industry Survey – Financial institutions
EBA RegTech Industry Survey – Financial institutions – Areas of Focus
EBA RegTech Industry Survey – ICT third party providers
EBA RegTech Industry Survey – ICT third party providers – Areas of Focus
Antiriciclaggio
Invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (SARA)
Provvedimento UIF del 25 agosto 2020.
Disposizioni per l’invio dei dati aggregati
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Provvedimento del 25 agosto 2020 concernente le “Disposizioni per l’invio dei dati aggregati”.
Si tratta delle nuove disposizioni attuative per l’invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (cd. S.AR.A.) ai sensi dell’art. 33 “Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF” del cd. Decreto Antiriciclaggio (D. lgs n. 231/2007).
Tale articolo prevede, infatti, che gli intermediari bancari e finanziari – tra cui banche, SIM, IP, IMEL, SGR, Intermediari ex art. 106 del TUB, imprese di assicurazione (operanti nei rami di cui all’art. 2(1) del CAP) – trasmettano alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali.
Pertanto, con il Provvedimento, UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e i criteri per la loro aggregazione nonché le modalità e la cadenza per la trasmissione dei dati aggregati.
Le nuove Disposizioni, una volta applicabili, si sostituiranno a quelle precedenti adottate con il Provvedimento UIF del 23 dicembre 2013.
Rispetto alle Disposizioni del 2013, tra le novità si segnala l’abbassamento a euro 5.000 dell’importo minimo per l’aggregazione delle operazioni effettuate dalla clientela (rispetto all’attuale limite di euro 15.000 previsto con il Provvedimento del 2013) da segnalare mensilmente alla UIF tramite il portale Infostat-UIF.
Si precisa che, ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di trasmissione dei dati S.AR.A, la UIF può acquisire dati e informazioni sulle operazioni oggetto di aggregazione, anche in sede ispettiva. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi relativi ai dati aggregati prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000.
Le nuove Disposizioni si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare entro il 2 aprile 2021 secondo le modalità di inoltro di cui agli artt. 5 “Modalità di trasmissione delle segnalazioni” e 6 “Termini di trasmissione e periodicità” del medesimo Provvedimento.
Eventuali segnalazioni sostitutive relative a periodi precedenti, invece, devono essere realizzate seguendo le disposizioni attuative in vigore alla data di riferimento della segnalazione.
Provvedimento UIF del 25 agosto 2020
Allegato 1 – Causali aggregate
Allegato 2 – Codici sintetici di attività economica
Allegato 3 – Schema segnaletico delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate
SIM e gruppi di SIM
Nuova definizione di default
Comunicazione Banca d’Italia del 3 agosto 2020.
SIM e gruppi di SIM – Decorrenza della disciplina sull’applicazione della definizione di default
In data 3 agosto 2020, Banca d’Italia ha comunicato che, in linea con le indicazioni di EBA, l’applicazione della disciplina sul default prudenziale per le SIM, contenuta nella Comunicazione del 29 luglio 2019, è posticipata al 1° gennaio 2021.
La Comunicazione del 29 luglio 2019, infatti, indicava come data di prima applicazione della nuova disciplina sul default il 31 dicembre 2020 (in coerenza con quanto previsto dal 27° aggiornamento della Circolare n. 285 per le banche meno significative); tuttavia, poiché EBA ha chiarito (nel proprio Progress Report on the IRB Roadmap) che la nuova disciplina deve essere implementata entro il 31 dicembre 2020 per applicarsi a partire dal 1° gennaio 2021, Banca d’Italia ha provveduto ad adeguarsi anche con riferimento alle SIM.
Comunicazione Banca d’Italia del 3 agosto 2020
Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
Disposizioni di Banca d’Italia
Provvedimento del 13 agosto 2020.
Aggiornamento delle “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”
Banca d’Italia ha pubblicato il Provvedimento del 13 agosto 2020 contenente l’aggiornamento delle “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” adottate dalla stessa con Provvedimento del 18 dicembre 2012, e successivamente modificate, da ultimo a gennaio 2019, in occasione del recepimento della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE).
Le modifiche sono principalmente volte ad allineare il testo delle Disposizioni alle innovazioni degli assetti organizzativi e procedimentali conseguenti alla costituzione, presso Banca d’Italia, del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria (Dipartimento TEF).
Dette modifiche non sono state sottoposte a consultazione pubblica da parte di Banca d’Italia in quanto consistenti esclusivamente nell’individuazione del responsabile del procedimento sanzionatorio – effettuata ai sensi della Legge n. 241/90 – e in meri adeguamenti agli assetti organizzativi interni dell’Autorità conseguenti alla creazione del nuovo Dipartimento TEF.
Si precisa, infine, che le modifiche sono in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 29 agosto 2020, e si applicano alle irregolarità accertate successivamente alla loro entrata in vigore; i procedimenti pendenti, invece, continueranno a seguire l’iter procedurale previgente.
Provvedimento Banca d’Italia del 13 agosto 2020
Risoluzione stragiudiziale delle controversie
Disposizioni di Banca d’Italia
Provvedimento del 12 agosto 2020.
Nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari
Ad esito della consultazione pubblica tenutasi tra dicembre 2018 e febbraio 2019, Banca d’Italia ha pubblicato il Provvedimento del 12 agosto 2020 avente ad oggetto le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”.
Nello specifico, Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si sostituiscono a quelle emanate dalla stessa Autorità il 18 giugno 2009 (successivamente modificate, da ultimo nel novembre 2016 con l’introduzione di nuovi collegi dell’Arbitro).
L’aggiornamento delle Disposizioni si è reso necessario per realizzare l’allineamento della normativa sull’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) alle previsioni della cd. Direttiva “ADR” (Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie) e del relativo Decreto attuativo (D. lgs. 130/2015) nonché accrescere l’efficienza e la funzionalità dell’ABF, con l’obiettivo di ridurre i tempi di risposta alla clientela e migliorare l’organizzazione del lavoro dei Collegi dell’Arbitro.
Le modifiche apportate alle Disposizioni del 2009 – che tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica – si concentrano sostanzialmente su aspetti procedurali e di organizzazione interna dell’Arbitro che non hanno un impatto diretto sulle modalità con cui la clientela bancaria e finanziaria si avvale dell’ABF ma che comunque avranno effetti positivi in termini di migliore gestione del contenzioso e riduzione dei tempi di risposta.
Si precisa, inoltre, che le nuove Disposizioni sono state poste in consultazione contestualmente all’aggiornamento della Delibera del CICR, n. 275 del 29 luglio 2008, la quale è stata recentemente modificata con Decreto del CICR del 10 luglio 2020.
Le nuove Disposizioni si applicano a partire dal 1° ottobre 2020 ad eccezione del nuovo limite di competenza temporale previsto alla Sezione I, Paragrafo 4, delle Disposizioni, che si applicherà a partire dal 1° ottobre 2022; fino a tale data, potranno continuare ad essere sottoposte all’ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009 (ossia al limite di competenza temporale sinora vigente per l’ABF).
Si precisa, inoltre, che a partire dal 1° ottobre 2020, diverranno applicabili anche le modifiche alla Sezione XI, Paragrafo 3 delle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” apportate con il Provvedimento della Banca d’Italia del 19 marzo 2019, aventi ad oggetto i tempi massimi di risposta da parte degli intermediari ai reclami della clientela; l’applicazione di queste modifiche era stata infatti differita per finalità di coordinamento con la Delibera CICR n. 29 luglio 2008, n. 275 e con le presenti Disposizioni.
Provvedimento Banca d’Italia del 12 agosto 2020
Disciplina prudenziale (CRR II)
Calcolo della perdita attesa parziale per il rischio di mercato
Consultation Paper.
Guidelines on criteria for the use of data inputs in the risk-measurement model referred to in Article 325bc under Article 325bh(3) of Regulation (EU) n. 575/2013
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 12 agosto 2020, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Guidelines on criteria for the use of data inputs in the risk-measurement model referred to in Article 325bc under Article 325bh(3) of Regulation (EU) n. 575/2013”.
Si tratta del progetto di Orientamenti elaborato da EBA ai sensi dell’art. 325 unsexagies “Requisiti in materia di misurazione del rischio” introdotto nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) nell’ambito dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato.
Il CRR II ha, infatti, introdotto nel CRR – in attuazione delle norme previste sul rischio di mercato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Fundamentally Review of Trading Book – FRTB) – il metodo alternativo dei modelli interni e il metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, che gli enti devono utilizzare ai fini degli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato previsti dall’art. 430-ter del CRR II.
In caso di utilizzo del metodo alternativo dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato a fini segnaletici, gli enti sono tenuti a determinare le misure delle perdite attese parziali (“partial expected shortfall”) di cui all’art. 325 sexquinquagies del CRR II.
Pertanto, con il presente documento di consultazione, EBA propone i criteri per i dati da immettere nel modello interno di misurazione del rischio di mercato da utilizzare per il calcolo delle misure delle perdite attese parziali; gli Orientamenti precisano, inoltre, che tali dati dovrebbero essere accurati, adeguati, aggiornati e completi oltre ad essere coerenti per quanto riguarda il loro utilizzo nell’ambito della misura della perdita attesa parziale.
La consultazione si concluderà il 12 novembre 2020.
Disciplina prudenziale (CRR II)
Segnalazioni di vigilanza & disclosure in risposta al Covid-19
Final Reports.
Guidelines and Draft ITS on CRR “quick fix” in response to the COVID‐19 pandemic
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 11 agosto 2020, tre documenti riguardanti le segnalazioni di vigilanza verso le autorità competenti e l’informativa verso il pubblico (disclosure) nell’ambito dell’emergenza dovuta al Covid-19, nel dettaglio:
- Final report. Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with the CRR ‘quick fix’ in response to the COVID‐19 pandemic;
- Final report. Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2018/01 on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) n. 575/2013 (CRR) on the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds to ensure compliance with the CRR ‘quick fix’ in response to the COVID-19 pandemic;
- Final report. Draft implementing technical standards on supervisory reporting by institutions under Regulation (EU) n. 575/2013, accommodating Regulations (EU) 2019/876 (CRR2) and 2020/873 (CRR quick fix in the light of COVID-19).
Si tratta, rispettivamente, di due progetti finali di Orientamenti e di una bozza finale di norme tecniche di attuazione (ITS) per i quali, vista la situazione di emergenza, EBA non ha condotto alcuna consultazione; in particolare, con i tre Final Report l’Autorità intende chiarire l’applicazione di determinati aggiustamenti (cd. “quick fix”) introdotti nel quadro europeo sui requisiti patrimoniali delle banche (di cui ai Regolamenti CRR e CRR II) dal Regolamento (UE) 2020/873, del 24 giugno 2020, adottato in risposta alla pandemia da Covid-19.
Nello specifico, il primo documento – concernente gli Orientamenti sui requisiti per le segnalazioni di vigilanza e per l’informativa al pubblico – fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di segnalazione alle autorità di vigilanza delle informazioni sui rischi di credito e di mercato, sui fondi propri e sul coefficiente di leva finanziaria nonché sull’informativa al pubblico di tale coefficiente di leva finanziaria, alla luce delle modifiche introdotte con il sopramenzionato Regolamento (UE) 2020/873.
Con il secondo documento, invece, EBA apporta alcune modifiche mirate ai propri “Orientamenti sulle informative uniformi ai sensi dell’articolo 473 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri” del 2018; l’obiettivo è quello di tenere conto della proroga – introdotta con il sopramenzionato Regolamento (UE) 2020/873 – delle disposizioni transitorie per l’applicazione graduale dell’IFRS 9.
Infine, il terzo documento riguarda le norme tecniche di attuazione sugli obblighi di segnalazione verso le autorità competenti e specifica i formati e i modelli uniformi di segnalazione, le istruzioni e la metodologia per l’utilizzo di tali modelli, la frequenza, le date di segnalazione e le soluzioni IT per la segnalazione dei requisiti prudenziali e delle informazioni finanziarie (anche su base consolidata); le norme tengono conto dei cd. aggiustamenti “quick fix” adottati con il citato Regolamento (UE) 2020/873 in risposta alla pandemia di Covid-19 e si sostituiscono alla precedente bozza finale di ITS dell’EBA del 24 giugno 2020 (“Final report. Draft implementing technical standards on supervisory reporting requirements for institutions under Regulation (EU) n. 575/2013”).
E’ previsto che il primo set di Orientamenti sui requisiti per le segnalazioni di vigilanza e per l’informativa al pubblico si applichi dall’11 agosto 2020 fino al 27 giugno 2021 mentre l’applicabilità del secondo set di Orientamenti è prevista dall’11 agosto 2020 fino alla fine dei periodi transitori indicati negli articoli 468 e 473 bis del CRR, come modificati dal Regolamento (UE) 2020/873.
Si attendono ora le traduzioni degli Orientamenti nelle lingue ufficiali dell’UE; le Autorità competenti sono tenute a comunicare ad EBA – entro il 12 ottobre 2020 – la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Infine, l’applicabilità delle nuove norme tecniche di attuazione è prevista per il 28 giugno 2021, data a partire dalla quale sarà abrogato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 sulle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza. Tale bozza finale di ITS è stata sottoposta alla Commissione europea per l’adozione.
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
G.U. – Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020 è stat0 pubblicato il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, cd. “Decreto Agosto”.
Il Decreto-legge è volto a proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dovute dall’epidemia da Covid-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese; esso si articola nei seguenti sette Capi:
- Capo I “Disposizioni in materia di lavoro” (Artt. 1 -26);
- Capo II “Disposizioni in materia di coesione territoriale” (Artt. 27, 28);
- Capo III “Disposizioni in materia di salute” (Artt. 29 – 31);
- Capo IV “Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza” (Artt. 32 – 38);
- Capo V “Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma” (Artt. 39 – 57);
- Capo VI “Sostegno e rilancio dell’economia” (Artt. 58 – 96);
- Capo VII “Misure fiscali” (Artt. 97 – 113).
Il “Decreto Agosto” ha disposto, tra le altre, una serie di modifiche al Decreto Cura-Italia (DL n. 18/2020 coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020), Decreto Liquidità (DL n. 23/2020 coordinato con la Legge di conversione n. 40/2020) e Decreto Rilancio (DL n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020).
Tra queste si segnalano, in quanto di particolare interesse per il settore bancario e finanziario, alcune delle disposizioni del Capo VI “Sostegno e rilancio dell’economia”, nel dettaglio:
- l’art. 65 “Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020” che ha previsto la proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per le misure di sostegno finanziario previste per le PMI (modifiche all’art. 56 del Decreto Cura-Italia) e per la sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia riguardanti le imprese beneficiarie di tali misure di sostengo (modifiche all’art. 37 bis del Decreto Liquidità);
- l’art. 68 “P.I.R. – Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine” che è intervenuto sulla disciplina dei PIR, prevedendo un aumento, da 150 mila a 300 mila euro, del limite di investimento annuo che può essere destinato nei PIR alternativi introdotti dal Decreto Rilancio;
- l’art. 71 “Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società” che ha previsto l’applicabilità fino al 15 ottobre 2020 (termine inizialmente previsto al 31 luglio 2020) delle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie di cui all’ art. 106 del Decreto Cura-Italia;
- l’art. 72 “Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi” che posticipa dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 il termine per l’applicabilità delle disposizioni in materia di semplificazione per la sottoscrizione di contratti di cuiagli artt. 4 del Decreto Liquidità e 33 del Decreto Rilancio;
Il Decreto – in vigore dal 15 agosto 2020 – è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia
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