A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Vanessa Zichichi
L’art. 26 del DL 34/2019 ha introdotto delle agevolazioni a sostegno di progetti di R&S per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) dell’11 giugno 2020 (da qui in avanti il «Decreto»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 luglio, sono stati stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni.
Risorse finanziarie
Il budget disponibile per la presente misura è pari a 140 milioni di euro, di cui 100 milioni per la concessione dei finanziamenti agevolati e 40 milioni nella forma di contributi diretti alla spesa. Le risorse su indicate potranno essere successivamente incrementate. Inoltre, è previsto che una quota annuale pari al 60% delle risorse disponibili sia riservata ai programmi proposti dalle PMI e dalle reti di imprese (tra le quali il 25% è destinato alle micro e piccole imprese).
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- le imprese che esercitano in via prevalente le attività di (i) produzione di beni e servizi e (ii) attività trasporto per terra, acqua e aria, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni;
- le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- i Centri di ricerca.
I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese;
- non essere sottoposti a procedura concorsuale;
- essere in regime di contabilità ordinaria e aver approvato e depositato almeno 2 bilanci ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, aver presentato almeno 2 dichiarazioni dei redditi;
- non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MISE;
- non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà, così come individuata nel regolamento UE n. 651/2014.
Tali soggetti possono presentare progetti, anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, mediante forme contrattuali di collaborazione. Dal contratto di collaborazione devono inoltre emergere i seguenti elementi:
- la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di R&S;
- l’individuazione del soggetto capofila, il quale agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il MISE.
Gli organismi di ricerca possono beneficiare delle agevolazioni unicamente in qualità di co-proponenti e, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili con la loro forma giuridica, tutti i requisiti indicati in precedenza, ad eccezione dei requisiti sulla contabilità ordinaria e sul deposito dei bilanci.
Sono in ogni caso esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti:
- i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati per i reati che prevedono l’esclusione dalla partecipazione ad una procedura pubblica di appalto o concessione;
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva.
Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione degli organismi di ricerca, i quali possono partecipare a più progetti congiunti. I beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice.
Progetti ammissibili
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto stesso, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali di cui all’allegato n. 1 annesso al Decreto, tra cui:
- tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- nanotecnologie;
- materiali avanzati;
- biotecnologie;
- fabbricazione e trasformazione avanzate;
- spazio;
- tecnologie per la realizzazione degli obiettivi della priorità “Sfide per la Società”.
Le suddette attività devono essere relative a:
- innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
- progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;
- strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
- sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati;
- sistemi di selezione del materiale multi-leggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.
Sono ammissibili i progetti che presentino un elevato contenuto di innovazione tecnologica e sostenibilità, realizzati nell’ambito delle tematiche rilevanti per l’economia circolare, così come definite nell’Allegato n. 2 annesso al Decreto. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di R&S devono:
- essere realizzati dai beneficiari nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- prevedere spese e costi ammissibili compresi tra 500 mila e 2 milioni di euro;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione;
- avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 (con concessione di una eventuale proroga di massimo 6 mesi);
- qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga costi e spese pari ad almeno euro 250 mila euro nel caso di imprese, ovvero pari ad almeno il 10% dell’importo complessivo ammissibile del progetto nel caso di organismi di ricerca.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili, sostenute direttamente dal soggetto beneficiario, comprendono quelle relative:
- al personale dipendente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di R&S, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- agli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di R&S. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscale ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di R&S;
- ai servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati ai fini del progetto di R&S, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how;
- alle spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’art. 29 del Reg. (UE) n. 1290/2013;
- ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo ammissibile è quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
Conto economico separato dei progetti
Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di ricerca industriale (RI). In ogni caso non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro al netto dell’iva.
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni concedibili consistono in un finanziamento agevolato ed un contributo alla spesa. Il finanziamento agevolato, erogato dalla banca finanziatrice, copre una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50%, mentre il contributo, erogato da Invitalia, è concesso per una percentuale nominale dei costi ammissibili articolata come segue:
- 20% per gli organismi di ricerca, comprensivo dell’agevolazione sostitutiva del finanziamento agevolato;
- 20% per le imprese di micro e piccola dimensione;
- 11% per le imprese di media dimensione;
- 10% per le imprese di grande dimensione.
Il finanziamento agevolato, concesso ad un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento, è concedibile solo in presenza di un finanziamento bancario. La durata del finanziamento agevolato è compresa tra 4 e 11 anni, mentre la durata del periodo di ammortamento non può essere superiore a 8 anni. Le agevolazioni sono concesse complessivamente nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Reg. CE 651/2014.
Cumulabilità
Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di R&S non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione incluso il “de minimis”, ma ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Reg 651/2014. Pertanto, il credito d’imposta R&S dovrebbe essere cumulabile con le agevolazioni sui progetti di economia circolare, sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del MISE o dell’Agenzia delle Entrate.
Procedura per l’accesso alle agevolazioni
Le agevolazioni in oggetto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello. Il termine di apertura dello sportello e le modalità per la presentazione delle domande, incluse le specifiche sulla rendicontazione e le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria, verranno definite dal MISE con successivo provvedimento. L’attività istruttoria si compone della valutazione amministrativa effettuata da Invitalia, e della valutazione tecnico-scientifica, effettuata da ENEA.
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