Risoluzione dell’AdE n. 47/2020 – Chiarimenti sul luogo della prestazione dei servizi aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto

A cura di Francesco Pizzo, Lorenzo Ontano e Stefania Lolli

Lo scorso 17 agosto, attraverso la pubblicazione della Risoluzione n. 47, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina applicabile ai servizi di locazione, noleggio e simili, a breve e a lungo termine (ex articolo, rispettivamente, 7-quater, comma 1, lett. e) e articolo 7-sexies, comma 1, lett. e-bis del d.P.R. n. 633/1972), di imbarcazioni da diporto, contenuta nell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020.

A seguito dei recenti sviluppi normativi, il luogo delle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto previsti dalle citate disposizioni può ritenersi escluso dalla base imponibile IVA per mancanza del presupposto territoriale soltanto in applicazione di criteri di effettività, ossia qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori del territorio dell’Unione Europea.

L’articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020 ha modificato l’articolo 1, commi 725 e 726, della legge n. 160/2019. In particolare:

  • ampliandone l’ambito di applicazione, non più limitato alle sole prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili di unità da diporto, a breve termine (ex articolo 7-quater, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972) ma anche a quelle a lungo termine (ex articolo 7-sexies, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 633/1972);
  • spostandone la decorrenza, con applicabilità della stessa disposizione a tutte quelle prestazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020 (nella loro formulazione previgente, i suddetti commi si applicavano soltanto ai servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, a breve termine, effettuate a partire dal 1° aprile 2020).

Giova ricordare che con Provvedimento Direttoriale prot. n. 234483 del 15 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione Europea soltanto per le prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili di unità da diporto, a breve termine. A titolo esemplificativo, sono considerati mezzi di prova la cartografia dei viaggi, il giornale di navigazione o di bordo tenuto dal comandante della nave, la documentazione comprovante l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, etc.

Con la Risoluzione n. 47/2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che dal 1° novembre 2020 le percentuali presuntive forfettarie di tassazione dei corrispettivi dei servizi basate sulla lunghezza e sul sistema di propulsione (vela o motore) del mezzo di trasporto stabilite dalla Circolare 49/2002, integrate con Circolare n. 38/2009 e successivamente confermate con la Circolare n. 43/2011, non risulteranno più applicabili ai servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, sia a breve termine, che non a breve termine.

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Francesco Pizzo

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

VAT – Director

Lorenzo Ontano

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

VAT – Senior Manager