A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Dichiarazioni di carattere non finanziario (DNF)
Pubblicazione volontaria delle DNF
Call for evidence della Consob del 1° settembre 2020.
Regime volontario di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario (DNF)
In data 1° settembre 2020 Consob ha pubblicato una Call for evidence volta a reperire elementi utili per la valutazione del regime di adesione volontaria al reporting non finanziario, di cui alla Direttiva 2014/95/UE (cd. Direttiva NFR – “Non-Financial Reporting Directive”).
La Direttiva NFR ha, infatti, introdotto l’obbligo per le imprese qualificabili come “enti di interesse pubblico rilevanti” (società quotate, banche e imprese assicurative di grandi dimensioni) di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario (DFN) che deve contenere oltre a una descrizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell’impresa, informazioni riguardanti i principali rischi che derivano dall’attività dell’impresa e dai suoi prodotti e servizi nonché le politiche praticate e i risultati conseguiti dalla stessa con riferimento ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.
Tale obbligo informativo non è stato imposto alle imprese con minori requisiti dimensionali per non gravare sui costi e sull’operatività di tali soggetti; è lasciata, tuttavia, agli Stati membri la possibilità di prevedere che anche tali imprese comunichino le informazioni di carattere non finanziario.
In tal senso il Decreto legislativo n. 254/2016 attuativo della Direttiva NFR ha previsto nell’ordinamento nazionale che anche i soggetti diversi dagli enti di interesse pubblico rilevanti possano, in via volontaria, pubblicare una DNF, al fine di promuovere una maggiore trasparenza sugli impatti e sulle politiche praticate con riferimento ai temi non finanziari.
Tale regime volontario ha il pregio di non imporre su base generalizzata i costi legati alla predisposizione e pubblicazione dell’informativa, consentendo al contempo, alle imprese interessate, di censire e informare sui propri rischi e sulle proprie caratteristiche di sostenibilità attraverso un report standardizzato e riconosciuto dall’ordinamento nazionale e dal diritto UE.
Ciononostante, il numero di emittenti nazionali che hanno aderito al regime di pubblicazione delle DNF volontarie risulta attualmente molto esiguo; pertanto, con la Call for evidence – strutturata sotto forma di questionario – Consob intende indagare le ragioni della mancata diffusione del non financial reporting su base volontaria, anche alla luce della sempre crescente richiesta di trasparenza a livello europeo.
Il questionario è strutturato nelle seguenti tre Sezioni:
- Sezione A – Sezione rivolta a tutti i rispondenti al fine di verificare il grado di sensibilità e di attenzione ai temi ESG (environmental, social & governance) e agli strumenti di valutazione e reporting delle performance non finanziarie e fra questi specificamente alla DNF;
- Sezione B – Sezione dedicata alle imprese che non redigono alcuna forma di reporting non finanziario o redigono forme di reporting diverse dalle DNF; le domande poste in tale Sezione sono volte ad approfondire il grado di coinvolgimento dei temi ESG nelle dinamiche aziendali, nonché il tema della proporzionalità degli oneri con riferimento alla DNF volontaria;
- Sezione C – Sezione dedicata ai soggetti che attualmente redigono la DNF in quanto obbligati o in via volontaria; tali quesiti sono volti ad acquisire informazioni circa gli aspetti nodali che caratterizzano il processo di redazione della DNF e delle eventuali criticità riscontrate nell’ambito di tale processo.
Le risposte al questionario devono pervenire a Consob entro il 30 novembre 2020 e saranno utilizzate dall’Autorità per l’elaborazione di suggerimenti di modifica della disciplina nazionale in materia.
In tal senso si ricorda che a livello europeo è in corso un processo di revisione della Direttiva NFR che, tra le altre cose, si focalizza sulla possibile estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della Direttiva, in risposta alla crescente enfasi degli emittenti sulle informazioni non finanziarie da veicolare sul mercato finanziario e alla crescente domanda da parte degli investitori di informazioni su queste caratteristiche degli emittenti o degli strumenti.
Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese dinvestimento (Direttiva BRRD)
Piani di risanamento
Provvedimento Banca d’Italia del 1° settembre 2020.
Disposizioni in materia di piani di risanamento
A seguito della consultazione tenutasi tra aprilee giugno2020, Banca d’Italia ha pubblicato il Provvedimento del 1° settembre 2020 concernente le “Disposizioni in materia di piani di risanamento”.
Le nuove Disposizioni – che si sostituiscono integralmente al precedente Provvedimento adottato dalla Banca d’Italia in tema di piani di risanamento – sono state emanate dall’Autorità in applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 348/2019 che integra la Direttiva 2014/59/UE (cd. BRRD) per quanto riguarda i criteri di valutazione dell’impatto del dissesto di un ente (banca o SIM) sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.
Tale valutazione è funzionale all’identificazione degli enti cui può essere concessa la possibilità di redigere piani di risanamento in forma semplificata, ovvero per i quali deve essere mantenuto l’obbligo di predisporre piani di risanamento in forma ordinaria ai sensi della Direttiva BRRD, come recepita a livello nazionale per le banche e per le SIM, rispettivamente, nel Testo unico Bancario (TUB) e nel Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (TUF).
Ai sensi del richiamato Regolamento delegato (UE) n. 348/2019, la valutazione dell’impatto del dissesto di un ente si basa su criteri quali-quantitativi da considerarsi in due fasi successive; qualora dalla fase quantitativa si presume che l’impatto del dissesto dell’ente non produce ripercussioni negative sui mercati, sugli altri enti e sulle condizioni di finanziamento, si procede alla valutazione qualitativa dell’ente che potrà o meno confermare i risultati della prima fase.
A tal fine, con le nuove Disposizioni, Banca d’Italia:
- specifica le modalità ordinarie di adempimento degli obblighi in materia di piani di risanamento (Par. 5);
- definisce il contenuto informativo minimo dei piani di risanamento semplificati e identifica gli enti (banche meno significative e SIM) a cui può essere concessa la possibilità di redigere piani di risanamento in forma semplificata (Par. 6);
- indica la cadenza di riesame e di eventuale aggiornamento dei piani di risanamento (Par. 7).
Le nuove Disposizioni sui piani di risanamento sono integrate dagli Orientamenti EBA sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento del 2014, dagli Orientamenti EBA sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento del 2015 nonché dalle Raccomandazioni EBA sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo del 2017, recepiti nella normativa nazionale e attualmente applicati dalle banche e dalle SIM nella redazione dei rispettivi piani di risanamento.
Le nuove Disposizioni sono in vigore dal 2 settembre 2020.
Le banche meno significative non qualificate high-priority tenute alla redazione del piano di risanamento in forma ordinaria in accordo alla comunicazione ricevuta, adeguano e trasmettono alla Banca d’Italia i propri piani entro il 31 dicembre 2020.
Provvedimento Banca d’Italia del 1° settembre 2020
Cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS)
Regolamenti delegati e di esecuzione
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di Regolamenti delegati e di Regolamenti di esecuzione adottati ai sensi del “Securitisation Regulation”
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 settembre 2020 sono stati pubblicati quattro Regolamenti delegati e tre Regolamenti di esecuzione elaborati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (cd. “Regolamento sulle Cartolarizzazioni STS”).
Si tratta, in particolare, dei seguenti Regolamenti:
- Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione del 16 ottobre 2019 contenente le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione del 29 ottobre 2019 contenente le norme tecniche di attuazione riguardanti il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE;
- Regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione del 12 novembre 2019 contenente le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione del 12 novembre 2019 contenente le norme tecniche di attuazione riguardanti i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1228 della Commissione del 29 novembre 2019 contenente le norme tecniche di attuazione riguardanti il formato delle domande di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni;
- Regolamento delegato (UE) 2020/1229 della Commissione del 29 novembre 2019 contenente le norme tecniche di regolamentazione sugli standard operativi dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta, l’aggregazione, la comparazione, la verifica della completezza e della coerenza dei dati e l’accesso ad essi;
- Regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione del 29 novembre 2019 contenente le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni.
Nello specifico, il Regolamento delegato (UE) 2020/1224 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 sono stati adottati ai sensi degli artt. 7 “Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE” e 17 “Disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni” del Regolamento sulle Cartolarizzazioni STS e specificano, rispettivamente, i requisiti di disclosure in capo al cedente, al promotore e alla società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) con riferimento ai dati sulle cartolarizzazioni e il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione di tali dati.
Invece, il Regolamento delegato (UE) 2020/1226 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 sono stati adottati ai sensi dell’articolo 27 “Requisiti di notifica STS” del Regolamento sulle Cartolarizzazioni STS; essi specificano, rispettivamente, le informazioni che il cedente e il promotore devono fornire ad ESMA circa la qualifica STS di un’esposizione verso la cartolarizzazione e i moduli da utilizzare per tale notifica.
Infine, i due Regolamenti delegati (UE) 2020/1229 e 2020/1230 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1228 sono stati adottati ai sensi degli artt. 10 “Registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni” e 17 “Disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni” del Regolamento sulle Cartolarizzazioni STS; essi riguardano le procedure che i repertori di dati devono applicare per verificare la completezza e la coerenza delle informazioni messe a loro disposizione dai soggetti segnalanti, nonché i dettagli e i formati della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione da presentare ad ESMA.
I Regolamenti delegati e di esecuzione entrano in vigore il 23 settembre 2020 e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione del 16 ottobre 2019
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione del 29 ottobre 2019
Regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione del 12 novembre 2019
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione del 12 novembre 2019
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1228 della Commissione del 29 novembre 2019
Regolamento delegato (UE) 2020/1229 della Commissione del 29 novembre 2019
Regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione del 29 novembre 2019
Disciplina prudenziale (CRR)
Rischio di cambio
Orientamenti EBA sul trattamento delle posizioni in cambi di natura strutturale ai sensi dell’articolo 352, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 28 agosto 2020 la traduzione in lingua italiana di un set di Orientamenti dal titolo “Orientamenti sul trattamento delle posizioni in cambi di natura strutturale ai sensi dell’articolo 352, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)”.
Si tratta di Orientamenti – rivolti alle Autorità competenti e agli istituti finanziari – elaborati da EBA ai sensi dell’art. 352 “Calcolo della posizione netta generale in cambi” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) riguardante i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di cambio.
Nel dettaglio, gli Orientamenti riguardano il trattamento prudenziale delle posizioni in cambi di natura strutturale e forniscono indicazioni alle Autorità competenti per autorizzare gli enti ad escludere tali posizioni dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa.
Gli Orientamenti si applicano alle richieste di autorizzazione da parte di enti che applicano le disposizioni del CRR sia su base individuale, nonché su base consolidata; gli Orientamenti si applicano, inoltre, indipendentemente dal fatto che gli enti calcolino i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio conformemente al metodo standardizzato o conformemente al metodo dei modelli interni.
Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022; le Autorità competenti sono tenute a comunicare all’EBA – entro il 28 ottobre 2020 – la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Disciplina prudenziale (CRR)
Tecniche di attenuazione del rischio di credito
Orientamenti EBA in materia di attenuazione del rischio di credito per gli enti che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con stime interne della perdita in caso di default (LGD)
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 28 agosto 2020 la traduzione in lingua italiana di un set di Orientamenti dal titolo “Orientamenti in materia di attenuazione del rischio di credito per gli enti che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con stime interne della perdita in caso di default (LGD)”.
Gli Orientamenti – rivolti alle Autorità competenti e agli istituti finanziari – specificano i requisiti per l’utilizzo delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (cd. tecniche CRM “Credit Risk Mitigation”) previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) nell’ambito del metodo interno avanzato per il rischio di credito (cd. “Advanced-Internal Rating Based approach”).
Nello specifico, gli Orientamenti stabiliscono i requisiti di ammissibilità chegli enti che applicano il metodo interno avanzato per il rischio di credito (avvalendosi, quindi, di stime interne del fattore di rischio “perdita in caso di default – LGD”) devono considerare per riconoscere come tecniche CRM le protezioni di credito di tipo reale e di tipo personale disponibili per gli enti.
Gli Orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2022.
Gli enti sono tenuti ad integrare le presenti disposizioni nei propri sistemi di rating entro tale data; tuttavia, le autorità competenti possono, a propria discrezione, accelerare la tempistica della transizione.
Le Autorità competenti sono tenute a comunicare all’EBA – entro il 28 ottobre 2020 – la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
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