A cura di da Pasquale Salvatore e Raimondo Rossi
L’articolo 81 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. Decreto Agosto; da convertire entro il 13.10.2020) ha introdotto uno specifico credito d’imposta fruibile dai soggetti che effettuano investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società ed associazioni sportive dilettantistiche che rispettino specifici requisiti.
Come indicato nella Relazione Illustrativa del Decreto Agosto, la disposizione è finalizzata ad incentivare i soggetti che promuovono la propria immagine, i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da leghe e società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Il settore sportivo, ed in particolare a livello locale, risulta infatti caratterizzato da un’alta visibilità e da una significativa funzione sociale, ad esempio nell’ambito dello sport giovanile e femminile, ed è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.
In tale contesto, in linea con quanto previsto in altri settori, come ad esempio nell’editoria, l’introduzione di un incentivo agli investimenti pubblicitari appare volta a promuovere un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori del settore, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti (si veda al riguardo l’art. 57-bis, DL n. 50/2017, che ha introdotto un meccanismo di incentivazione fiscale per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti radio-televisive, potenziato per il 2020 dal DL n. 18/2020 proprio in ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica).
Requisiti soggettivi
Il credito d’imposta introdotto dal Decreto Agosto può essere fruito da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sportive, incluse le sponsorizzazioni, di importo non inferiore ad euro 10.000, a favore di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche; ovvero
- società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile (fattispecie che deve essere certificata dalla specifica compagine sportiva destinataria della sponsorizzazione). Inoltre, i soggetti destinatari della sponsorizzazione devono aver contabilizzato ricavi prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta 2019 compresi tra euro 200mila ed euro 15 milioni. Sono esclusi i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge n. 398/1991.
Ammontare del credito d’imposta e limite di spesa
Il credito d’imposta è fissato in misura pari al 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altre imposte e tributi dovuti dal soggetto che effettua l’investimento pubblicitario, ai sensi dell’art. 17, DL n. 241/1997.
Il credito d’imposta può essere fruito nel limite massimo disposto dalla disciplina sugli aiuti di Stato «de minimis», fattispecie che in linea generale permette di considerare tale agevolazione in misura separata ed autonoma rispetto agli eventuali aiuti di Stato fruiti in ossequio al “temporary framework” adottato dalla Commissione Europea.
Inoltre, è previsto un limite complessivo di spesa da ripartire tra i soggetti beneficiari, fissato in euro 90 milioni, al raggiungimento del quale è espressamente previsto che si proceda alla ripartizione delle risorse disponibili tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante.
Modalità di effettuazione delle spese
Il credito d’imposta è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, ragionevolmente in linea con il consolidato trend volto a creare una connessione diretta tra Amministrazione finanziaria ed i soggetti potenzialmente beneficiari di misure agevolative.
Le modalità di comunicazione e rendicontazione degli investimenti effettuati sono demandate ad uno specifico Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero per le politiche giovanili e lo sport, di converto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Qualificazione fiscale delle spese
All’interno della misura, è espressamente previsto che il corrispettivo sostenuto dallo sponsor per l’attività di sponsorizzazione costituisca spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi dello sponsor mediante una specifica attività della compagine sportiva.
La qualificazione fiscale della spesa di sponsorizzazione può aiutare a definire il relativo trattamento fiscale, a vantaggio di una maggiore chiarezza nel rapporto con l’Amministrazione finanziaria, in linea con la specifica previsione applicabile alle sponsorizzazioni nei confronti di compagini sportive dilettantistiche (art. 90, L. 289/2002) ed al consolidato orientamento della giurisprudenza (si vedano ad esempio le ordinanze della Corte di Cassazione n. 15179/2020 e 14626/2020).
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