A cura di Marzio Scaglioni, Leila Rguibi e Alice Martinis
Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto”), recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” e in vigore dal 15 Agosto 2020, ha disposto la modifica della soglia di esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti.
In particolare, l’articolo 112 del predetto Decreto ha stabilito che, limitatamente al periodo d’imposta 2020, la soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti e/o assimilati sia innalzato da euro 258,23 ad euro 516,46.
Tra i fringe benefit soggetti alla soglia di esenzione, ricordiamo, a titolo esemplificativo, l’auto aziendale concessa al lavoratore ad uso promiscuo, l’alloggio
concesso in locazione o comodato, i prestiti aziendali, le polizze assicurative extra professionali, e tutte quelle misure che rientrano nel c.d. «welfare contrattuale», ovvero i buoni spesa, i buoni carburante, ecc.
Nell’ipotesi in cui la somma di tutti i beni e dei servizi concessi nell’arco del 2020 non superi l’importo di euro 516,46, il relativo valore non concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente e/o assimilato e, di conseguenza, sullo stesso importo non saranno dovuti né i contributi né le imposte.
Qualora, invece, la predetta somma superi il limite di euro 516,46, l’intero ammontare concorrerà a formare il reddito imponibile.
Le aziende, in qualità di sostituto d’imposta, sono tenute ad applicare le ritenute sull’importo totale dei beni e servizi ove superiori alla soglia di esenzione, nel periodo di paga in cui avviene il superamento della soglia o, dal primo periodo di paga, se risulta evidente che l’importo dei fringe benefit supererà il limite di esenzione.
In ogni caso, si ricorda che i datori di lavoro hanno la possibilità di effettuare le trattenute eventualmente dovute sui fringe benefit riconosciuti ai lavoratori entro la data utile per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio, ovvero entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta preso in considerazione.
Relativamente all’ipotesi di assegnazione al lavoratore dell’auto aziendale o del motociclo o, ancora, del ciclomotore, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto, con particolare riferimento ai veicoli di nuova immatricolazione, che la valorizzazione del fringe benefit vari in misura premiale a seconda del grado d’inquinamento del veicolo.
In particolare, la precedente percentuale del 30%, da applicare ai valori convenzionali indicati nelle Tabelle Aci, è stata sostituita dalle seguenti percentuali: per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25%; per i veicoli con valori di emissione di CO2 tra i 60g/km e i 160g/km, la percentuale rimane pari al 30%; per i veicoli con valori di emissione di CO2 tra i 160g/km e i 190g/km, la percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021; per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km, la percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
La nuova disciplina sopra delineata si applica ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020.
In riferimento a tale punto, l’Agenzia delle Entrate ha di recente chiarito, con Risoluzione n. 46 E del 14 agosto 2020, che la data del 1° luglio 2020 va considerata sia in riferimento alla data di immatricolazione del veicolo, sia in riferimento al contratto stipulato fra il datore di lavoro ed il lavoratore per la concessione del veicolo, fermo restando che, nel rispetto del «principio di cassa», lo stesso deve entrare nella disponibilità del dipendente in data successiva al 30 giugno 2020.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, colto l’occasione per ricordare che l’assegnazione dell’auto aziendale non può considerarsi quale atto unilaterale del datore di lavoro, risultando necessario l’esplicito accordo con il dipendente, da formalizzare con apposito contratto.
Infine, la risoluzione precisa che nell’ipotesi in cui l’assegnazione del veicolo ad uso promiscuo avvenga in data successiva al 1° luglio 2020, ma lo stesso sia stato immatricolato prima di tale data, non si potrà fare riferimento né alla disciplina previgente (in quanto l’assegnazione non era in corso alla data del 30 giugno 2020) né alla nuova disciplina (considerato che la data di immatricolazione del veicolo è anteriore al 1° luglio 2020). In questa ipotesi, la determinazione del fringe benefit non potrà avvenire su base forfetaria, ma si dovrà partire dal valore normale del bene, così come definito dal Testo Unico Imposte sui Redditi (art. 51 c. 3), e scorporare dallo stesso la quota riferita all’utilizzo del veicolo effettuato nell’interesse del datore di lavoro.
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