Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Forme pensionistiche complementari

Requisiti di professionalità e   onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 108 dell’11 giugno 2020.

Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 5-sexies del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 108 dell’11 giugno 2020recante il “Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 5-sexies del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147”.

Il Decreto – che abroga il precedente Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 79 del 15 maggio 2007 – è stato adottato ai sensi dell’art. 5-sexies Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive” del D. lgs. n. 252/2005 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari“, introdotto dal D. lgs. n. 147/2018 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341, cd. Direttiva IORP II, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Nello specifico, le disposizioni del Decreto sono indirizzate:

(i) al rappresentante legale, ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo, nonché al direttore generale delle forme pensionistiche complementari dotate di soggettività giuridica;

(ii) a coloro che svolgono le funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e funzione attuariale) nei fondi pensione e nelle forme pensionistiche complementari previgenti dotate di soggettività giuridica, nonché alle persone esterne o ai soggetti delle entità esterne impiegati dalle medesime forme per svolgere le predette funzioni (cd. “titolari delle funzioni fondamentali”);

(iii) ai responsabili dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita;

(iv) ai componenti dell’organismo di rappresentanza dei fondi aperti ad adesione collettiva;

(v) ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nelle forme pensionistiche complementari previgenti, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente (cd. “fondi pensione interni”).

Per quanto riguarda le norme disposte, queste riguardano:

  • i requisiti di professionalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di controllo, dei rappresentanti legali, dei direttori generali e dei responsabili delle forme pensionistiche complementari (art. 2) e le caratteristiche dei corsi professionalizzanti cui sono tenuti i componenti dell’organo di amministrazione (art. 3);
  • i requisiti di professionalità di coloro che svolgono funzioni fondamentali (art. 4);
  • le situazioni impeditive (art. 5) e i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità (art. 6) per lo svolgimento delle cariche di rappresentante legale, di componente dell’organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonché di responsabile nei fondi pensione aperti e nelle forme pensionistiche individuali;
  • la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e dell’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive (art. 7);
  • le cause di sospensione dalle cariche (art. 8).

Il Decreto entra in vigore il giorno 19 settembre 2020.

Si precisa che per i soggetti in carica alla data del 19 settembre 2020, l’eventuale mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il presente Decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 108 dell’11 giugno 2020

Imprese di investimento (MiFIR)

Transaction Reporting

Guida operativa di Consob.

Transaction reporting MiFIR: guida alle segnalazioni alla Consob

Al termine di un confronto con gli operatori del settore e con le associazioni di categoria, Consob ha pubblicato in data 6 settembre 2020, una Guida Operativa in materia di transaction reporting, dal titolo “Transaction reporting MiFIR: guida alle segnalazioni alla Consob”.

La Guida – rivolta alle imprese di investimento, ai gestori di una sede di negoziazione e ai meccanismi di segnalazione autorizzati (“Approved Reporting Mechanism – ARM”), come definiti dalla Direttiva MiFID II – intende fornire supporto e orientamento nella ricostruzione delle numerose norme applicabili (a livello europeo e nazionale), nonché istruzioni in merito al corretto adempimento degli obblighi di transaction reporting.

Si segnala che il regime di transaction reporting vede coinvolte anche le società di gestione del risparmio (SGR) quando operano direttamente o indirettamente (tramite un broker) in una sede di negoziazione, anche se non rientranti nella definizione di impresa di investimento della MiFID II.

Nello specifico, la Guida riguarda la gestione degli obblighi di segnalazione delle operazioni da parte delle imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento MiFIR; le imprese di investimento sono, infatti, tenute a comunicare in modo completo e accurato i dettagli di tali operazioni alla Consob il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente.

In tal senso, la Guida è volta a costituire un ausilio alla sistematizzazione, organica e completa, degli obblighi previsti in materia dalla normativa europea, della loro interazione con le disposizioni previste dalla disciplina nazionale, nonché delle indicazioni fornite da ESMA sotto forma di Q&A.

La Guida – in esito alle richieste degli operatori pervenute – fornisce, inoltre, alcune indicazioni operative di dettaglio, utili alla migliore attuazione della disciplina europea, avuto riguardo alle specificità del quadro istituzionale ed operativo nazionale.

Infine, si precisa che Consob monitorerà l’adeguatezza della Guida Operativa, introducendo, ove ritenuto opportuno, eventuali modifiche.

Transaction reporting MiFIR: guida alle segnalazioni alla Consob

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Avv. Giovanni Stefanin

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