Il MISE pubblica il decreto attuativo sul contributo per lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale

A cura di Energy Team

È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 1° settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico (il “Decreto 1 settembre”) che disciplina le “modalità di attuazione dell’intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni” ai sensi dell’art. 30, comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (il “Decreto Crescita”).

Nello specifico, l’articolo 30 del Decreto Crescita – rubricato “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” – prevede l’attribuzione di fondi statali in favore dei Comuni al fine di realizzare progetti in materia di (a) efficientamento energetico, tra i quali gli interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica e al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e (b) sviluppo territoriale sostenibile, tra cui gli interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale. Inoltre, il comma 14-bis dell’art. 30 del Decreto Crescita, puntando sullo sviluppo economico e territoriale dei piccoli Comuni italiani (da intendersi come i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti), prevede ulteriori contributi per la realizzazione di progetti aventi ad oggetto l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dell’art. 30 Decreto Crescita. Al fine di ottenere tale obiettivo sono stati stanziati 37 milioni di euro a fondo perduto per tutto il 2020, divisi per i 1.940 Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, per un ammontare pari a 19.320,89 euro per Comune.

A tal proposito, l’art. 3 del Decreto 1 Settembre individua gli interventi utili ai fini del contributo appena menzionato e le condizioni per l’ottenimento. In particolare, l’Allegato 1 al Decreto 1 Settembre (che si riporta per comodità di lettura) contiene un elenco esemplificato di opere rientranti nel perimento, tra cui quelle volte all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica e gli interventi volti all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si precisa, inoltre, che il contributo può essere concesso solamente a condizione che (a) non sia già stato ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, provinciali o strutturali di investimento europeo, (b) gli interventi siano aggiuntivi rispetto a quelli già programmati sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno in corso e (c) l’inizio dell’esecuzione dei lavori avvenga entro il 15 novembre 2020. Inoltre, ai sensi del terzo comma dell’articolo in esame, non sono ammissibili al contributo gli interventi di manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell’opera.

Il successivo art. 4 del Decreto 1 Settembre prevede che il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e, comunque, non superiore all’importo stabilito nel decreto di assegnazione. Nell’eventualità in cui il costo dei lavori sia superiore all’importo determinato, spetterà al singolo Comune coprire i costi che eccedono il contributo in esame. Tuttavia, per espressa previsione legislativa, il contributo può essere cumulato con finanziamenti e contributi pubblici ottenuti successivamente al Decreto Crescita.

Gli articoli 5 e 6 del Decreto 1 Settembre disciplinano inoltre le modalità di erogazione del contributo ai Comuni. Il Ministero, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni che devono essere trasmesse dai Comuni a mezzo pec al fine di attestare l’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, determina l’importo della prima quota di contributo spettante, pari al 50% del costo dell’opera e, comunque, nei limiti del 50% del contributo individuato con il decreto di assegnazione (art. 5, comma 3 Decreto 1 Settembre). La seconda quota, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e la quota già erogata (sempre nei limiti del contributo individuato con il decreto di assegnazione), viene erogata a seguito della verifica di avvenuta conclusione dei lavori, da compiersi attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e disciplinato dall’art. 7 del Decreto 1 Settembre.

Infine, si segnala che l’art. 30-bis del Decreto Crescita – rubricato “Norme in materia di edilizia scolastica” – prevede che gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, durante il triennio 2019-2021, della società Consip S.p.A. (per gli acquisti di beni e servizi) e dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa Spa-Invitalia (per l’affidamento dei lavori di realizzazione). Queste ultime devono pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti definitivi degli enti locali. Nell’eventualità in cui gli atti di gara non vengano pubblicati nel termine richiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 30-bis del Decreto Crescita gli enti locali possono affidare i lavori appena menzionati “mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”, anche se tali lavori siano di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici.

Allegato Decreto MISE

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