A cura di Energy Team
In sede di conversione del DL 16 luglio 2020 numero 76 (cd. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, con legge 11 settembre 2020, n. 120, sono state introdotte, tra le altre, alcune importanti novità con riguardo al potere sanzionatorio riconosciuto al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) nell’ambito dei procedimenti di controllo sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili beneficiari di incentivi.
In particolare, ai sensi dell’Art. 56, co. 7 (lett. a) (Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi), vengono apportate rilevanti modifiche all’Art. 42 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 in forza delle quali il GSE nell’espletamento della propria attività di verifica e sanzionatoria, una volta accertate violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi dovrà altresì verificare la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’Art. 21 nonies, legge 241/1990 per l’esercizio del potere di autotutela, ossia (a) il rispetto di un termine ragionevole e comunque il decorso di un termine non superiore a diciotto mesi dal momento in cui il relativo produttore sia stato ammesso al beneficio del relativo incentivo e (b) le ragioni di interesse pubblico, (c) tenendo conto dell’interesse del destinatario (e di eventuali controinteressati).
Rispetto al termine stabilito dall’Art. 21 nonies, potrebbe comunque trovare applicazione quanto previsto dal comma 2-bis dell’Art. 21 nonies richiamato, ai sensi del quale “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
La riforma normativa sembra quindi confermare la riconducibilità al potere di autotutela dei provvedimenti di decadenza e/o ritiro adottati dal GSE, con la conseguenza che il GSE dovrebbe comunque agire nel rispetto dei principi di logicità, adeguatezza e proporzionalità.
Tali novità possono costituire un incentivo alla ripresa del mercato secondario relativamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sempre più vigile alle incertezze normative.
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