A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Esternalizzazione
Attuazione nazionale degli Orientamenti EBA (e ulteriori interventi)
34° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”
Banca d’Italia ha pubblicato, in data 23 settembre 2020, sul proprio sito internet, il 34° aggiornamento della Circolare 285 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”, volto principalmente a dare attuazione agli Orientamenti EBA del 2019 in materia di esternalizzazione.
Con l’aggiornamento – sul quale l’Autorità non ha svolto alcuna consultazione – sono state apportate alcune modifiche al Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni” e al Capitolo 4 “Il sistema informativo”, del Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi”, Parte I “Recepimento in Italia della CRD IV” della Circolare, per dare attuazione agli Orientamenti di EBA del 2019 in materia di esternalizzazione che mirano a stabilire un quadro armonizzato per gli accordi di outsourcing alla luce del crescente ricorso all’esternalizzazione da parte degli intermediari e dei rischi che ne derivano.
In particolare, Banca d’Italia ha modificato le Sezioni I, IV, V e IX del Capitolo 3 e la Sezione VI del Capitolo 4 introducendo il rinvio integrale agli Orientamenti ed eliminando i riferimenti alla Raccomandazione EBA del 2017 sull’esternalizzazione a fornitori di servizi cloud, abrogata e incorporata negli Orientamenti.
Le nuove regole in materia di esternalizzazione, in particolare, prevedono specifici obblighi per gli intermediari tra cui la tenuta di un registro aggiornato delle attività esternalizzate; la valutazione del rischio di concentrazione relativo ai fornitori di servizi in tutte le fasi dell’esternalizzazione; l’inserimento nei contratti di outsourcing di clausole dettagliate su diritti di accesso e audit, sicurezza e integrità dei dati, strategie di uscita e continuità operativa; l’obbligo di notifica in caso di attività esternalizzata riclassificata come funzione essenziale o importante.
Con l’attuazione degli Orientamenti sono state, inoltre, superate le restrizioni previste dalla previgente disciplina per l’esternalizzazione dei compiti operativi delle funzioni aziendali di controllo al di fuori del gruppo bancario, che risulta ora ammessa nel rispetto del principio di proporzionalità.
Nell’occasione, Banca d’Italia ha apportato ulteriori modifiche di carattere esplicativo alle disposizioni del suddetto Capitolo 3 per assicurare un pieno allineamento con gli Orientamenti di EBA del 2017 sulla governance interna, ai quali le disposizioni della Circolare risultano già conformi; l’Autorità ha, inoltre, effettuato ulteriori interventi riguardanti la semplificazione della disciplina applicabile ai gruppi bancari cooperativi, per quanto riguarda il processo di controllo prudenziale (resoconti in materia di ICAAP e ILAAP a livello individuale) e il processo per l’esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti al di fuori del gruppo.
Da ultimo si segnala che, nell’occasione, Banca d’Italia ha eliminato i residui riferimenti a disposizioni abrogate delle Circolari n. 229 e n. 263, ora sostituiti con il rinvio alle nuove disposizioni ed ha modificato la data di applicazione della nuova disciplina sulla definizione di default.
Le disposizioni di cui al presente aggiornamento sono in vigore dal 24 settembre 2020 e si applicano a tutti gli accordi di esternalizzazione conclusi, rinnovati o modificati a partire da tale data.
Si precisa, infine, che l’Autorità ha previsto alcune disposizioni transitorie; nello specifico – entro il 31 dicembre 2021 le banche devono completare il registro delle attività esternalizzate con la documentazione di tutti gli accordi di esternalizzazione esistenti (ad eccezione degli accordi di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud, per i quali il registro è già applicabile) e adeguare i contratti esistenti alle nuove norme.
Qualora la revisione dei contratti di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti non sia conclusa entro il 31 dicembre 2021, le banche devono darne comunicazione alla BCE o a Banca d’Italia, indicando la data entro la quale intendono adeguarsi al nuovo regime, le misure previste per completare l’adeguamento o l’eventuale strategia di uscita dal contratto di esternalizzazione.
Inoltre, come previsto dagli Orientamenti, il 31 dicembre 2021 è la data ultima fino alla quale le banche possono esternalizzare funzioni essenziali o importanti afferenti ad attività bancarie o servizi di pagamento soggetti ad autorizzazione a fornitori di servizi di paesi terzi in assenza di un accordo di cooperazione tra le autorità di vigilanza competenti.
Atto di emanazione del 34° aggiornamento
Distribuzione assicurativa
Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo attuativo della IDD
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto del Governo n. 197)
In data 10 settembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il “Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa”.
Si tratta dello schema di Decreto legislativo volto ad adeguare le disposizioni di recepimento della Direttiva IDD (Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa) di cui al Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attraverso la modifica e l’integrazione del testo di quest’ultimo, al fine di correggerne eventuali refusi nonché di migliorarne il coordinamento formale con la normativa vigente.
Nel dettaglio, lo schema di Decreto propone alcune modifiche mirate al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni Private – CAP”), relativamente alle materie e alle disposizioni che sono già state oggetto di modifica con il Decreto legislativo n. 68/2018, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi per l’attuazione a livello nazionale della Direttiva IDD.
Si segnalano, in particolare, le modifiche proposte:
- al comma 1 dell’art. 120-quinquies “Vendita abbinata” del CAP, necessarie per specificare che in caso di vendita abbinata, l’informativa sulle diverse componenti deve essere fornita anche se il pacchetto non può essere venduto separatamente, in linea con quanto previsto nella Direttiva MIFID II;
- all’art. 183 “Regole di comportamento” del CAP, volte a chiarire che le regole di comportamento ivi previste devono essere applicate non solo nella fase di esecuzione del contratto ma anche nelle fasi antecedenti di design del prodotto, articolazione delle garanzie, informativa precontrattuale, offerta;
- all’art. 324-bis “Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativo distribuiti da imprese” del CAP, volte a chiarire che la sanzione in questione si applica anche quando l’intermediario o l’impresa sono ideatori del prodotto e non solo distributori.
Lo Schema di Decreto è stato sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti della Camera e del Senato.
Fondi di investimento alternativi (FIA) aperti riservati
Ammissione alle negoziazioni, commercializzazione e attività pubblicitaria
Delibera Consob n. 21508 del 22 settembre 2020.
Modifiche del Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti in materia di ammissione alle negoziazioni di FIA aperti riservati, commercializzazione di FIA e attività pubblicitaria
A seguito della consultazione tenutasi tra dicembre 2019 e gennaio 2020, Consob ha pubblicato la Delibera n. 21508 del 22 settembre 2020 avente ad oggetto “Modifiche del Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti in materia di ammissione alle negoziazioni di FIA aperti riservati, commercializzazione di FIA e attività pubblicitaria”.
Con la Delibera, l’Autorità apporta alcune modifiche al Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) che riguardano l’ammissione alla negoziazione di FIA (Fondi di investimento alternativi) aperti riservati, nonché ulteriori interventi in materia di commercializzazione di FIA nei confronti di investitori istituzionali e attività pubblicitaria.
Le modifiche più rilevanti apportate al Regolamento Emittenti riguardano l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentatodi FIA aperti riservati e la commercializzazione di FIA e si sono rese necessarie al fine di meglio definire il quadro regolamentare applicabile; in particolare, gli interventi di modifica mirano principalmente a:
- introdurre una disciplina specifica per il prospetto di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di FIA aperti riservati, distinta da quella di altre tipologie di OICR di tipo aperto (modifiche agli articoli 59 “OICR italiani” e 60 “OICR esteri” del Regolamento Emittenti);
- coordinare, per i FIA aperti riservati, la disciplina del prospetto con quella della commercializzazione, su base domestica e su base transfrontaliera, prevista dalla Direttiva AIFMD (Direttiva 2011/61/UE) e dalle relative disposizioni di implementazione con particolare riferimento ai casi in cui la commercializzazione e l’ammissione alle negoziazioni siano contestuali (modifiche all’art. 28-bis “Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf” del Regolamento Emittenti);
- aggiornare le disposizioni sulle informazioni che gli OICR di tipo aperto ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono tenuti a rendere disponibili tramite la pubblicazione sul sito del gestore del fondo e su quello del gestore del mercato.
Ulteriori modifiche riguardano l’attività pubblicitaria relativa a prodotti finanziari diversi dai titoli.
In particolare, è stato riformulato il comma 1, lettera c) dell’art. 34-novies “Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati” al fine di chiarire che l’annuncio pubblicitario sui rendimenti conseguiti dall’investimento proposto opera il confronto con il parametro di riferimento oppure (elemento di novità) con l’obiettivo di rendimento, ove questi siano indicati nel prospetto.
In tale modo si chiarisce che il confronto può avvenire non solo con un benchmark costituito da un indice, ma anche con un obiettivo di rendimento, garantendo coerenza tra quanto previsto dal Regolamento emittenti e le indicazioni formulate da ESMA nell’ambito delle proprie Q&A sull’applicazione della Direttiva UCITS (Direttiva 2009/65/CE relativa agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari).
La Delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.
Delibera Consob n. 21508 del 22 settembre 2020
Relazione illustrativa (no link diretto)
Osservazioni al documento di consultazione
Informazione societaria degli emittenti
Controllo sulle informazioni fornite al pubblico
Delibera Consob n. 21507 del 22 settembre 2020.
In data 23 settembre 2020, Consob ha emanato la Delibera 21507 del 22 settembre 2020 avente ad oggetto la “Determinazione per l’anno 2020 dei parametri previsti dall’art. 89-quater del Regolamento n. 11971/1999 e successive modifiche“.
Nello specifico, l’art. 89-quater del Regolamento n. 11971/1999 (cd. Regolamento Emittenti) – “Criteri per l’esame dell’informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari” – ha attuato l’art. 118-bis del TUF “Controllo sulle informazioni da fornire al pubblico” ed è volto a determinare annualmente l’insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo.
Con la Delibera, Consob stabilisce – ai fini dell’individuazione dell’insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo – i parametri rappresentatividel rischio relativo alla correttezza e alla completezza delle informazioni finanziarie diffuse al mercato per l’anno 2020, particolarmente caratterizzate dall’impatto degli effetti connessi alla pandemia da Covid-19.
A tal fine, Consob tiene conto delle categorie di informazioni finanziarie specificate nel medesimo articolo 89-quater e stabilisce per ognuna di esse i seguenti parametri, anche alla luce dei possibili impatti del Covid-19:
- per i dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate: andamento della marginalità operativa, informazioni concernenti il merito creditizio degli emittenti, rapporto fra la capitalizzazione di mercato e patrimonio netto contabile;
- per le segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e dal revisore dell’emittente: comunicazioni trasmesse alla Consob dall’organo di controllo delle irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza e segnalazioni di fatti censurabili ai sensi del TUF, giudizi con rilievi e negativi contenuti nelle relazioni della società di revisione e segnalazioni relative al funzionamento del sistema di controllo interno;
- per le attività sui titoli: andamento e volatilità del prezzo azionario e capitalizzazione di borsa;
- per le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati: informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni, da Banca d’Italia, da Autorità amministrative nazionali ed estere; informazioni significative fornite da soggetti interessati;
- ulteriori parametri non espressamente individuati dall’art. 89-quater (quali operazioni straordinarie rilevanti, attività ispettive o di indagine da parte della Consob).
Consob ha, inoltre, precisato che – in linea di continuità con l’anno precedente – la selezione casuale degli emittenti per i quali non esistano rischi significativi avverrà tenendo conto della capitalizzazione dell’emittente e/o del controvalore collocato al fine di aumentarne la probabilità di essere estratti per quelli di maggiori dimensioni.
Delibera Consob n. 21507 del 22 settembre 2020
Regolamento MIFIR – segnalazione delle operazioni
Transaction reporting e segnalazione di dati
Consultazione ESMA sulla revisione degli obblighi segnaletici ai sensi del MiFIR
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati(ESMA) ha pubblicato, il 24 settembre 2020, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. MiFIR review report on the obligations to report transactions and reference data”.
Si tratta di un documento di consultazione con il qualeESMAintende raccogliere feedback da parte di tutti i portatori di interesse ai fini dell’elaborazione della Relazione da sottoporre alla Commissione europea ai sensi dell’art. 26 “Obbligo di segnalare le operazioni” del cd. Regolamento MiFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari), essendo passati due anni dalla sua prima applicabilità.
Nel dettaglio, il documento di consultazione contiene alcune proposte di revisione sugli obblighi di segnalazione delle operazioni in strumenti finanziari previsti in capo alle imprese di investimento (cd. transaction reporting, ex art. 26 MiFIR) e sul regime di segnalazione dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari previsti in capo alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici (ex art. 27 MiFIR).
L’obiettivo dell’Autorità è quello di semplificare l’attuale regime di segnalazione delle operazioni nonché di migliorare la qualità dei dati segnalati alle autorità competenti alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi due anni, continuando a garantire la coerenza tra i requisiti di segnalazione e quelli di trasparenza previsti dal Regolamento MiFIR.
Pertanto, le proposte di ESMA sono di interesse per le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici e sono volte, principalmente, a:
- rivedere il concetto di strumento derivato “negoziato in una sede di negoziazione”;
- rivedere l’ambito di applicazione degli indici sottostanti gli strumenti finanziari soggetti all’obbligo di segnalazione, alla luce delle più recenti disposizioni del Benchmark Regulation;
- rivedere l’insieme di informazioni che devono essere segnalate nell’ambito del transaction reporting;
- migliorare l’allineamento tra il regime segnaletico previsto dal Regolamento MiFIR e quello di cui al modificato Regolamento EMIR (Regolamento (UE) n. 648/2012 modificato dal Regolamento (UE) 2019/834), al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni e ridurre l’onere per le entità segnalanti.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 20 novembre 2020; sulla base dei feedback ricevuti, ESMA elaborerà il Final Report che sottoporrà alla Commissione europea nel primo trimestre del 2021.
Consultation Paper. MiFIR review report on the obligations to report transactions and reference data
Press release. ESMA consults on MiFIR reference data and transaction reporting
Market abuse
Revisione della disciplina sul Market Abuse
Report ESMA sulla revisione del Regolamento MAR
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati(ESMA)ha pubblicato in data 24 settembre 2020, un documento dal titolo “MAR Review report”.
Si tratta del Report elaborato dall’Autorità ai fini del supporto da fornire alla Commissione per l’elaborazione della Relazione da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell’art. 38 “Relazioni” del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (cd. Regolamento MAR).
Il Report – che rappresenta il primo lavoro approfondito sulla revisione del Regolamento MAR dalla sua prima applicabilità avvenuta nel 2016 – contiene alcune raccomandazioni di ESMA rivolte alla Commissione Europea affinché quest’ultima possa elaborare eventuali proposte legislative modificative dell’attuale regolamentazione sul market abuse.
Nello specifico, il Report – elaborato tenendo conto dei vari feedback ricevuti in sede di consultazione nel 2019 – afferma che, nel complesso, il Regolamento MAR ha dato buoni risultati a livello pratico ed è risultato adatto allo scopo (“fit for purpose”).
Tuttavia, ESMA propone alla Commissione alcune modifiche mirate del Regolamento MAR, fornendo alcune raccomandazioni riguardanti le seguenti questioni:
- fornire una maggiore chiarezza sulla natura degli obblighi di comunicazione previsti per i sondaggi di mercato;
- chiarire la responsabilità delle società di gestione in relazione alla comunicazione delle informazioni privilegiate nell’ambito degli indici di riferimento (cd. benchmark) negli organismi di investimento collettivo;
- eliminare, nell’ambito degli schemi di rimborso delle ritenute (withholding tax reclaim schemes), i limiti legali allo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e le autorità fiscali.
Inoltre, ESMA suggerisce l’adozione di ulteriori orientamenti riguardanti (i) le informazioni privilegiate e la loro divulgazione ritardata e (ii) la gestione dei rischi di abuso di mercato nell’ambito dell’attività di pre-hedging.
La Relazione è stata sottoposta alla Commissione europea la quale valuterà le eventuali proposte legislative di revisione della disciplina.
Press release. ESMA publishes outcomes of MAR Review
Pacchetto per la finanza digitale (Fintech)
Strategie per la finanza digitale e per i pagamenti al dettaglio e proposte legislative sulle cripto-attività e la resilienza digitale
Strategie e Proposte legislative della Commissione europea
La Commissione europea ha pubblicato, il 24 settembre 2020 un Comunicato stampa con cui rende nota l’adozione di un nuovo pacchetto per la finanza digitale (“Digital finance package”), il cd. Pacchetto FinTech, che comprende i seguenti sei documenti:
- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions on a Digital Finance Strategy for the EU;
- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions on a Retail Payments Strategy for the EU;
- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937;
- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology;
- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) n. 1060/2009, (EU) n. 648/2012, (EU) n. 600/2014 and (EU) n. 909/2014;
- Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341.
Attraverso il Pacchetto FinTech adottato, la Commissione ha definito la strategia europea per la finanza digitale e per i pagamenti al dettaglio e ha adottato, per la prima volta, proposte legislative sulle cripto-attività e sulla resilienza operativa digitale.
L’obiettivo dell’Autorità è quello di stimolare la competitività e l’innovazione europea nel settore finanziario, offrendo ai consumatori e alle imprese una più ampia scelta e maggiori opportunità per quanto riguarda i servizi finanziari e i moderni sistemi di pagamento.
Inoltre, la Commissione ritiene che tali misure siano fondamentali per sostenere la ripresa economica dell’UE, alla luce della pandemia dovuta al Covid-19, in quanto consentiranno lo sviluppo di nuove modalità per far giungere i finanziamenti alle imprese, promuovendo l’innovazione e attenuando al tempo stesso i potenziali rischi in relazione alla protezione degli investitori, al riciclaggio di denaro e alla criminalità informatica.
Per quanto riguarda la strategia per la finanza digitale e la strategia per i pagamenti al dettaglio, si ricorda che le medesime sono state oggetto di consultazione da parte della Commissione europea tra aprile e giugno 2020, mentre gli interventi regolamentari in materia di cripto-attività e di resilienza operativa digitale sono stati sottoposti a consultazione pubblica tra dicembre 2019 e marzo 2020.
Con particolare riferimento alla strategia per la finanza digitale, questa è volta a rendere i servizi finanziari europei più favorevoli al digitale (per applicazioni quali l’intelligenza artificiale e la blockchain) e si basa sulle seguenti quattro azioni prioritarie volte promuovere la trasformazione digitale del settore finanziario entro il 2024: (i) la riduzione della frammentazione del mercato unico digitale, (ii) l’adozione di norme che facilitino l’innovazione digitale, (iii) la promozione di una strategia per la gestione e la condivisione di dati e (iv) la parità di condizioni tra i fornitori di servizi finanziari, siano essi banche tradizionali o società tecnologiche (BigTech).
La strategia per i pagamenti al dettaglio, invece, mira a fornire servizi di pagamento al dettaglio sicuri, rapidi e affidabili ai cittadini e alle imprese europei, prevedendo soluzioni di pagamento moderne, integrate ed istantanee, sia a livello nazionale che transfrontaliero. Questi obiettivi strategici sono contenuti e dettagliati nei quattro pilastri (pillars) interconnessi tra loro che costituiscono tale strategia.
Nell’ambito del futuro framework regolamentare sulle cripto-attività, la Commissione ha elaborato due proposte legislative riguardanti, rispettivamente:
- il cd. “Regolamento sui mercati delle cripto-attività” che prevede norme per gli emittenti e i fornitori di “cripto-attività”; le nuove norme consentiranno agli operatori autorizzati in uno Stato membro di fornire i propri servizi in tutta l’UE (“passaporting”);
- il Regolamento sul cd. “regime pilota” per le infrastrutture di mercato che intendono consentire la negoziazione e il regolamento delle operazioni in strumenti finanziari sotto forma di “cripto-attività”; si tratta di un approccio “sandbox“ – ossia uno spazio di sperimentazione in ambiente controllato – che consente deroghe temporanee alle norme vigenti per consentire alle imprese di sperimentare e di approfondire le conoscenze sull’applicazione pratica di tali norme sull’uso della tecnologia di registro distribuito nelle infrastrutture di mercato.
Relativamente, invece, al quadro normativo sulla resilienza operativa digitale, la Commissione ha elaborato una proposta di Regolamento (“legge sulla resilienza operativa digitale”) volta a garantire che tutti i partecipanti al sistema finanziario godano delle salvaguardie necessarie per attenuare gli attacchi informatici e altri rischi connessi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Contestualmente, l’Autorità ha elaborato anche una proposta di Direttiva che dispone specifiche modifiche riguardanti i rischi informatici nel settore finanziario alle vigenti norme europee (tra cui MiFID, CRD IV, PSD II).
A completamento del pacchetto di misure, la Commissione ha pubblicato anche una serie di domande e di risposte contenenti chiarimenti e approfondimenti.
Le proposte legislative sono ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio che dovranno concordare sui testi proposti dalla Commissione mentre le strategie presentate dovranno essere attuate dalla Commissione stessa attraverso le necessarie misure.
Strategia per la finanza digitale – Communication on a Digital Finance Strategy for the UE
Strategia per i pagamenti al dettaglio – Communication on a Retail Payments Strategy for the EU
Capital Market Union
Nuovo Piano d’azione
Nuovo Piano d’azione della Commissione europea sull’Unione dei mercati dei capitali
La Commissione europea ha pubblicato, in data 24 settembre 2020, un nuovo ambizioso Piano d’azione per rafforzare l’Unione dei mercati dei capitali dell’Unione europea, dal titolo “A Capital Markets Union for people and businesses-new action plan”.
Con il nuovo Piano d’azione pubblicato, la Commissione europea intende affrontare con determinazione alcuni degli ostacoli che ancora si frappongono al mercato unico dei capitali nonché garantire la ripresa dalla crisi economica senza precedenti causata dal Covid-19; risulta, infatti, essenziale a tale scopo lo sviluppo dei mercati dei capitali dell’UE e la garanzia dell’accesso ai finanziamenti sui mercati.
L’Unione dei mercati dei capitali, infatti, si pone come obiettivo principale quello di incentivare l’allocazione transfrontaliera delle risorse (investimenti e risparmi) all’interno dell’UE al fine di garantire da un lato, maggiori scelte di investimento per i consumatori e, dall’altro, un più facile accesso ai finanziamenti da parte delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni (PMI).
Pertanto, la Commissione ha proposto sedici misure legislative (e non) per realizzare progressi concreti verso il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali, perseguendo i seguenti tre obiettivi fondamentali:
- garantire che la ripresa economica dell’UE sia verde, digitale, inclusiva e resiliente, rendendo i finanziamenti più accessibili alle imprese europee, in particolare le PMI;
- rendere l’UE un luogo ancora più sicuro per il risparmio e gli investimenti a lungo termine;
- integrare i mercati nazionali dei capitali in un vero e proprio mercato unico dei capitali a livello dell’UE.
A completamento del Piano d’azione, la Commissione ha pubblicato anche una serie di domande e di risposte contenenti chiarimenti e approfondimenti.
Si precisa, infine, che la Commissione inizierà a lavorare sulle azioni annunciate all’interno del Piano avviando le necessarie consultazioni pubbliche con il mercato.
Communication from the Commission. A Capital Markets Union for people and businesses-new action plan
Questions and Answers on the Capital Markets Union Action Plan
Disciplina prudenziale
Rischio di controparte
Guida BCE concernente la metodologia di valutazione dei modelli interni per il calcolo del rischio di controparte
Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato in data 18 settembre 2020 un documento dal titolo “ECB Guide on assessment methodology (EGAM). Assessment methodology for the internal model method for calculating exposure to counterparty credit risk and the advanced method for own funds requirements for credit valuation adjustment risk”.
Si tratta della Guida della BCE riguardantela metodologia delineata dall’Autorità per la valutazione dei modelli interni utilizzati dagli enti – al rispettarsi di determinate condizioni – per il calcolo del rischio di controparte (Counterparty Credit Risk, CCR).
L’obiettivo dell’Autorità è quello di garantire l’armonizzazione delle pratiche di vigilanza riguardanti i modelli interni per il rischio di controparte nonché la trasparenza delle metodologie adottate dall’Autorità ai fini della valutazione tali modelli.
Nello specifico, la Guida riguarda la metodologia per la valutazione (i) del metodo dei modelli interni per calcolare l’esposizione verso il rischio di controparte (cd. Internal Model Method, IMM) e (ii) del metodo avanzato per i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (cd. Advance Method for Credit Valuation Adjustments, A-CVA).
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
BCE – Decisione BCE sull’esclusione temporanea di alcune esposizioni dall’esposizione complessiva ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 settembre 2020 è stata pubblicata la “Decisione (UE) 2020/1306 della Banca Centrale Europea, del 16 settembre 2020, sull’esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di Covid-19”.
Si tratta di una Decisione intrapresa dalla BCE conformemente al nuovo art. 500 ter del CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013 sulla regolamentazione prudenziale degli enti), introdotto dal Regolamento (UE) 2020/873 che ha adeguato il CRR in risposta alla pandemia da Covid-19 (cd. “CRR quick fix”).
Ai sensi di tale nuovo articolo è, infatti, previsto che per agevolare l’attuazione delle politiche monetarie – ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria – un ente possa escludere dalla misura dell’esposizione complessiva determinate esposizioni verso le banche centrali nazionali previa autorizzazione dell’autorità competente, la quale abbia accertato l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione.
Pertanto, con la presente Decisione, la BCE riconosce per i soggetti vigilati significativi la sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione di determinate esposizioni verso le banche centrali dell’Eurosistema dalla misura dell’esposizione complessiva.
L’esclusione è temporanea e valida fino al 27 giugno 2021; le esposizioni in questione sono le esposizioni relative a (i) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale e (ii) depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale o a saldi detenuti in conti di riserva, inclusi i fondi detenuti al fine di soddisfare l’obbligo di riserve minime.
La Decisione entra in vigore il giorno 26 settembre 2020.
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