Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

MiFID II / MiFIR

Regime di trasparenza e negoziazione dei derivati

Relazione ESMA sulla revisione delle norme riguardanti la trasparenza degli strumenti non rappresentativi di capitale e l’obbligo di negoziazione dei derivati

L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 29 settembre 2020, un documento dal titolo “MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for non-equity instruments and the trading obligation for derivatives”.

Si tratta, in particolare, di una Relazione (Report) che ESMA, per il tramite della Commissione europea, è tenuta a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell’articolo 52 “Relazioni e riesami” del Regolamento MiFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari).

Il Report riguarda la revisione del regime di trasparenza degli strumenti non rappresentativi di capitale (non-equity instruments) nonché del trasferimento delle negoziazioni di derivati OTC standardizzati in borse o su piattaforme elettroniche di negoziazione, essendo passati due anni dalla prima applicabilità delle norme del MiFIR in materia. 

Con la presente revisione delle norme sulla trasparenza degli strumenti non rappresentativi di capitale e sulla negoziazione degli strumenti derivati, ESMA ha elaborato alcune raccomandazioni e ha individuato alcune possibili modifiche legislative volte a migliorare e a semplificare l’applicazione delle norme in materia, garantendo una più efficace applicazione delle stesse e una massima ed effettiva trasparenza per il mercato; tale revisione riguarda sia la regolamentazione di primo livello (Regolamento MiFIR) che quella di secondo livello (atti delegati).

Si segnala che ESMA pubblicherà prossimamente le necessarie modifiche alla regolamentazione di secondo livello in materia, in particolare al Regolamento delegato (UE) 2017/587 e al Regolamento delegato (UE) 2017/583

ESMA ha sottoposto la Relazione alla Commissione europea, invitando l’Autorità a procedere con le necessarie modifiche legislative alla normativa di primo livello.

MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for non-equity instruments and the trading obligation for derivatives

MiFID II / MiFIR

Servizi e attività di investimento / Imprese di paesi terzi

Final Report ESMA

Bozze finali di norme tecniche sulla prestazione dei servizi e attività di investimento nell’Unione da parte delle imprese di paesi terzi

L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 28 settembre 2020, un documento dal titolo “Final Report. Draft technical standards on the provision of investment services and activities in the Union by third-country firms under MiFID II and MiFIR”. 

Si tratta di un documento contenente una bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e due bozze finali di norme tecniche di attuazione (ITS) sviluppate da ESMA ai sensi delle modifiche introdotte al regime MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) e MiFIR (Regolamento (UE) 600/2014) dal nuovo quadro normativo e di vigilanza prudenziale per le imprese di investimento, composto dalla Direttiva (UE) 2019/2034 e dal Regolamento (UE) 2019/2033. 

Nello specifico, nell’ambito della prestazione di servizi e attività di investimento nell’Unione da parte di imprese di investimento stabilite in paesi terzi, le bozze finali di norme tecniche elaborate da ESMA riguardano: 

  • le norme tecniche di regolamentazione – sviluppate ai sensi del par. 7 dell’art. 46 “Disposizioni generali” del Regolamento MiFIR, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/2033 – che specificano le informazioni che l’impresa di un paese terzo richiedente è tenuta a fornire ad ESMA nella richiesta di registrazione e, successivamente, annualmente; 
  • le norme tecniche di attuazione – sviluppate ai sensi del par. 8 dell’art. 46 “Disposizioni generali” del Regolamento MiFIR, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/2033 -che specificano il formato che l’impresa di un paese terzo richiedente deve utilizzare per presentare la richiesta di registrazione ad ESMA e per comunicare annualmente alla stessa determinate informazioni; 
  • le norme tecniche di attuazione – sviluppate ai sensi del par. 5 dell’art. 41 “Rilascio dell’autorizzazione” della Direttiva MiFID II, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/2034 -che specificano il formato che la succursale dell’impresa di un paese terzo autorizzata deve utilizzare per comunicare all’autorità competente determinate informazioni su base annua. 

Le bozze finali di norme tecniche sono state sottoposte alla Commissione europea per l’adozione; la data di applicabilità delle nuove norme è prevista per il 26 giugno 2021, data entro la quale gli Stati membri devono recepire ed applicare la Direttiva (UE) 2019/2034.


Final Report. Draft technical standards on the provision of investment services and activities in the Union by third-country firms under MiFID II and MiFIR

Capital market union

Nuovo Piano d’azione

Testo in italiano del Nuovo Piano d’azione della Commissione europea sull’Unione dei mercati dei capitali

La Commissione europea ha reso disponibile il testo in italiano della propria Comunicazione del 24 settembre 2020 contenente il nuovo Piano d’azione per rafforzare l’Unione dei mercati dei capitali dell’UE, intitolata “Un’Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione”. 

Con il nuovo Piano d’azione sull’Unione dei mercati dei capitali (che si sussegue al primo Piano d’azione elaborato nel 2015 e revisionato nel 2017), la Commissione europea intende affrontare con determinazione alcuni degli ostacoli che ancora si frappongono al mercato unico dei capitali nonché sostenere la ripresa dalla crisi economica senza precedenti causata dal Covid-19; a tal fine, l’Autorità ha elaborato le seguenti 16 azioni per conseguire tre obiettivi principali. 

Le azioni individuate a sostegno dell’economia riguardano le seguenti misure: 

  1. Rendere le imprese maggiormente visibili per gli investitori transfrontalieri tramite l’istituzione di una nuova piattaforma attiva a livello UE (punto di accesso unico europeo) che fornisca agli investitori un unico accesso a tutte le informazioni finanziarie (comprese quelle sulla sostenibilità) riguardanti le imprese (proposta legislativa prevista per il terzo trimestre 2021). 
  2. Sostegno all’accesso ai mercati pubblici valutando la possibilità di semplificare le norme di quotazione per i mercati pubblici al fine di promuovere e diversificare l’accesso ai finanziamenti da parte di imprese innovative e di piccole dimensioni (valutazione prevista entro il quarto trimestre 2021). 
  3. Sostegno a favore dei veicoli per gli investimenti a lungo termine tramite il riesame del quadro legislativo per i fondi di investimento europei a lungo termine(“ELTIF”) con l’obiettivo di canalizzare più finanziamenti a lungo termine verso imprese e progetti infrastrutturali (proposta di revisione del Reg. “ELTIF” prevista per il terzo trimestre 2021). 
  4. Incoraggiare finanziamenti azionari più a lungo termine da parte di investitori istituzionali valutando la possibilità di modificare il quadro giuridico derivante dalla Direttiva Solvency II per eliminare gli ostacoli normativi che le imprese di assicurazione incontrano nell’investire nel lungo termine (riesame della Direttiva Solvency II prevista entro il terzo trimestre 2021). 
  5. Indirizzare le PMI verso finanziatori alternativi attraverso la valutazione dei meriti e della fattibilità dell’obbligo per le banche di rinviare le PMI – alle quali hanno negato la concessione di credito – a finanziatori alternativi (analisi prevista entro il quarto trimestre 2021). 
  6. Aiutare le banche a prestare di più all’economia reale tramite la revisione del quadro normativo attuale in materia di cartolarizzazione al fine di migliorare l’erogazione di credito da parte delle banche a favore di imprese UE (in particolare delle PMI) ed espandere il mercato della cartolarizzazione nell’UE (riesame previsto entro il quarto trimestre 2021).  Circa le azioni individuate per incentivare il risparmio e l’investimento nel lungo termine, la Commissione ha individuato le seguenti misure: 
  7. Responsabilizzare i cittadini attraverso l’alfabetizzazione finanziaria valutando la fattibilità di sviluppare un quadro europeo delle competenze finanziarie (valutazione prevista entro il secondo trimestre 2021). 
  8. Sviluppare la fiducia degli investitori al dettaglio nei mercati dei capitali valutando le norme applicabili nel settore degli incentivi e dell’informativa e proponendo, ove necessario, modifiche al quadro giuridico esistente affinché gli investitori al dettaglio ricevano una consulenza equa ed informazioni chiare e comparabili sui prodotti (valutazione e proposte legislative previste per il primo trimestre 2022). 
  9. Sostegno a favore delle persone per il loro pensionamento attraverso lo sviluppo di quadri di valutazione delle pensioni e di prassi per l’istituzione di sistemi nazionali di tracciamento (analisi prevista entro il quarto trimestre 2021).  Infine, le azioni individuate per far convergere i mercati nazionali dei capitali in un vero mercato unico riguardano le seguenti misure:
  10. Alleggerire l’onere fiscale connesso nel contesto degli investimenti transfrontalieri tramite la proposta di un sistema applicabile in tutta l’UE per l’esenzione dalla ritenuta fiscale alla fonte (proposta legislativa prevista entro il quarto trimestre 2022). 
  11. Rendere l’esito degli investimenti transfrontalieri maggiormente prevedibile per quanto concerne le procedure di insolvenza intendendo conseguire un’armonizzazione minima o una maggiore convergenza in settori mirati del diritto fallimentare applicabile a soggetti non bancari (iniziativa prevista entro la metà del 2022). 
  12. Agevolare l’impegno degli azionisti introducendo una definizione armonizzata di “azionista” e armonizzando ulteriormente le norme che disciplinano l’interazione tra investitori, intermediari ed emittenti (valutazione della Direttiva “SHRD II” prevista per il terzo trimestre 2023). 
  13. Sviluppare servizi di regolamento transfrontalieri riesaminando le norme sui depositari centrali di titoli (revisione del Reg. “CSDR” prevista entro il quarto trimestre 2021). 
  14. Sistema consolidato di pubblicazione tramite l’istituzione di un sistema consolidato di pubblicazione post-negoziazione efficace ed esaustivo per gli strumenti di capitale e gli strumenti finanziari simili agli strumenti di capitale (proposte legislative previste entro il quarto trimestre 2021). 
  15. Tutela e agevolazione degli investimenti attraverso il rafforzamento del quadro di tutela e agevolazione degli investimenti nell’UE (proposte legislative previste entro il secondo trimestre 2021).
  16. Vigilanza attraverso l’elaborazione di un codice unico migliorato per i mercati dei capitali, valutando la necessità di un’ulteriore armonizzazione delle norme UE e monitorando i progressi compiuti in materia di convergenza della vigilanza (valutazione prevista entro il quarto trimestre 2021).

Un’Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione

Allegato al nuovo Piano di azione

Benchmark regulation

Amministratori di indici di riferimento

Final Report ESMA

Bozze finali di norme tecniche di regolamentazione ai sensi del Regolamento Benchmark

L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 29 settembre 2020, un documento dal titolo “Final Report. Draft Regulatory Technical Standards under the Benchmarks Regulation”.

Il Final Report contiene cinque bozze finali di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sviluppate da ESMA ai sensi delle deleghe introdotte nel Benchmark Regulation (Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento) dal Regolamento (UE) 2019/2175 riguardante la revisione della vigilanza europea. 

Nello specifico, le norme tecniche di regolamentazione riguardano: 

  • requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance implementati dagli amministratori degli indici siano sufficientemente solidi (RTS ex art. 4(9) “Requisiti in materia di governance e conflitti di interesse” del Regolamento Benchmark); 
  • le condizioni volte a garantire che la metodologia applicata dagli amministratori per la determinazione di un indice di riferimento sia conforme ai requisiti del Regolamento Benchmark (RTS ex art. 12(4) “Metodologia” del Regolamento Benchmark); 
  • le caratteristiche dei sistemi e dei controlli utilizzati dagli amministratori degli indici per la segnalazione delle violazioni alle autorità competenti (RTS ex art. 14(4) “Segnalazione delle violazioni” del Regolamento Benchmark); 
  • criteri sui quali si basa la valutazione da parte dell’autorità competente in caso di cessazione di un indice di riferimento critico (RTS ex art. 21(5) “Amministrazione obbligatoria degli indici di riferimento critici” del Regolamento Benchmark); 
  • criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche alla dichiarazione di conformità inerente alle ragioni per cui un amministratore possa non rispettare alcune disposizioni del Regolamento Benchmark (RTS ex art. 26(6) “Indici di riferimento non significativi” del Regolamento Benchmark). 

Il Final Report è stato sottoposto alla Commissione europea che avrà tre mesi di tempo per decidere se adottare o meno tali norme.

Final Report. Draft Regulatory Technical Standards under the Benchmarks Regulation

Usura

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM)

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2020

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura, periodo di rilevazione 1° aprile – 30 giugno 2020. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2020 recante la “Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura, periodo di rilevazione 1° aprile – 30 giugno 2020. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020”.

Il Decreto indica – nella Tabella riportata nell’Allegato A – i tassi effettivi globali medi (TEGM) determinati ai sensi della cd. Legge sull’usura (Legge n. 108 del 7 marzo 1996), validi per il quarto trimestre del 2020, ovvero dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Le banche e gli intermediari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede aperta al pubblico la tabella dei tassi soglia definiti per ciascuna delle categorie omogenee di operazioni creditizie, la cui classificazione è effettuata ogni anno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (da ultimo con il Decreto 26 settembre 2020 recante “Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”).

Si precisa, infine, che ai sensi della Legge sull’usura, per la determinazione dei tassi di interesse usurari, i tassi riportati nell’Allegato A devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2020. Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura, periodo di rilevazione 1° aprile – 30 giugno 2020. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020

Disciplina prudenziale

Rischio sistemico

Progetto finale di Orientamenti EBA sulla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 2 ottobre 2020, un documento contenente il progetto finale di un set di Orientamenti dal titolo “Final guidelines on the appropriate subsets of sectoral exposures to which competent or designated authorities may apply a systemic risk buffer in accordance with Article 133(5)(f) of Directive 2013/36/EU”.

Tali Orientamenti sono stati elaborati da EBA ai sensi dell’art. 133 “Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico” della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), così come modificato dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V).

Nel dettaglio, gli Orientamenti – indirizzati alle autorità competenti – specificano i sottoinsiemi di esposizione a cui le autorità possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, per determinate categorie di esposizioni e tenendo conto di specifici criteri quali: dimensione, rischiosità e interconnessione delle esposizioni.

La data di applicabilità degli Orientamenti è prevista per il 29 dicembre 2020, ossia la data di applicabilità delle disposizioni attuative della CRD V.

Si attende ora la traduzione degli Orientamenti nelle lingue ufficiali dell’Unione.

Final guidelines on the appropriate subsets of sectoral exposures to which competent or designated authorities may apply a systemic risk buffer in accordance with Article 133(5)(f) of Directive 2013/36/EU

Intelligenza artificiale

Strategia nazionale per l’IA

Consultazione del Ministero dello sviluppo economico.

Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale

Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha avviato, il 1° ottobre 2020, una consultazione pubblica concernente la “Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale”, elaborata sulla base delle proposte definite dal gruppo di esperti selezionati dal MISE stesso nel luglio 2020.

L’obiettivo della Strategia Nazionale per l’intelligenza artificiale (IA) è quello di delineare un piano coerente per consentire all’Italia di massimizzare i benefici derivanti dalla trasformazione digitale e tecnologica, minimizzando al contempo i costi, al fine di favorire le imprese italiane.

Lo sviluppo delle tecnologie emergenti è considerato, infatti, come uno dei punti chiave per favorire l’innovazione e la competitività delle imprese e che pone l’Italia all’avanguardia nella trasformazione digitale dei processi produttivi, garantendo nel contempo la tutela occupazionale, sociale e ambientale.

Oltre a definire i principi guida per la qualificazione di soluzioni basate sulla IA e i sette settori prioritari nei quali intende intervenire, la Strategia contiene specifiche azioni in termini di obiettivi e iniziative volte a sfruttare i benefici della trasformazione digitale e, in particolare, dell’intelligenza artificiale.

Tali azioni contengono, nello specifico, interventi riguardanti le imprese italiane, la pubblica amministrazione, i cittadini, le competenze delle figure professionali nel mercato del lavoro, l’utilizzo/condivisione/scambio dei dati che sono alla base tecnologie IA nonché i piani di investimenti pubblici e privati destinati a queste tecnologie e la governance coerente, necessaria a promuoverne l’attuazione e valutarne gli effetti.

E’ possibile inviare osservazioni o presentare ulteriori elementi per un affinamento del documento di consultazione entro il 31 ottobre 2020.

Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale

Comunicato stampa

Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

EBA – Orientamenti EBA sul processo SREP 2020 e Nota Banca d’Italia sulla conformità agli Orientamenti

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 29 settembre 2020, la traduzione in lingua italiana di un set di Orientamenti, dal titolo “Orientamenti relativi al processo pragmatico di revisione e valutazione prudenziale del 2020 alla luce della crisi di Covid-19”.

Gli Orientamenti – indirizzati alle autorità competenti – sono stati elaborati da EBA per stabilire un approccio pragmatico e flessibile per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) riferito al 2020, che tenga conto degli impatti della pandemia da Covid-19 nella posizione finanziaria degli enti.

A tal fine, gli Orientamenti apportano alcune modifiche mirate agli Orientamenti EBA del dicembre 2014 sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo SREP (cd. Orientamenti SREP); in particolare, sono stati inseriti il nuovo paragrafo 15-bis e il nuovo Allegato 4 che prevedono, rispettivamente, la facoltà per le autorità competenti di adeguare le valutazioni relative al ciclo SREP 2020 per tenere conto delle circostanze eccezionali conseguenti alla pandemia e le modalità che le autorità devono considerare per individuare tali adeguamenti.

Nello specifico, gli Orientamenti prevedono alcuni elementi di flessibilità per quanto riguarda l’assegnazione dei punteggi a esito del ciclo SREP, la determinazione e il mantenimento nel tempo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri (P2R e P2G) e il ricorso in via preferenziale a misure di supervisione di tipo qualitativo.

A livello nazionale, Banca d’Italia ha comunicato – con Nota n. 8 del 22 settembre 2020 – di essere conforme agli Orientamenti EBA con riferimento alle banche meno significative e agli intermediari non bancari dalla stessa vigilati, fornendo un’informativa agli intermediari sulle modalità di conduzione del ciclo SREP 2020 e declinando le modalità con le quali l’Autorità intende applicare tali Orientamenti.

Nello specifico, Banca d’Italia presterà particolare attenzione alla valutazione della resilienza degli intermediari agli effetti della pandemia attuali e prospettici, concentrandosi sull’evoluzione prospettica dei profili di rischio degli intermediari con potenziali ricadute sui profili di adeguatezza patrimoniale e di liquidità nonché sui meccanismi di governance posti in essere per la mitigazione di tali effetti.

Tra le valutazioni l’Autorità terrà conto delle informazioni raccolte a partire da marzo 2020 con riferimento a:

  • i resoconti e i template ICAAP, ILAAP e piani di risanamento aggiornati per riflettere gli impatti della pandemia;
  • le survey ad-hoc sugli impatti Covid-19 e sulle misure di sostegno all’economia italiana;
  • i piani operativi di riduzione delle attività finanziarie deteriorate (NPL) inviati dalle banche LSI con elevati livelli di NPL.

In casi di variazioni significative del profilo di rischio attuale e prospettico dell’intermediario si procederà ad aggiornare le decisioni sul capitale; negli altri casi, Banca d’Italia valuterà comunque l’opportunità di indirizzare raccomandazioni a singoli intermediari per fronteggiare le criticità riscontrate in sede di valutazione.

Gli Orientamenti sono applicabili dal 23 luglio 2020 alle autorità competenti.

Orientamenti EBA relativi al processo pragmatico di revisione e valutazione prudenziale del 2020 alla luce della crisi di COVID-19

Nota n. 8 del 22/09/2020. Orientamenti dell’Autorità bancaria europea relativi al processo pragmatico di revisione e valutazione prudenziale del 2020 alla luce della crisi di COVID-19 (EBA/GL/2020/10) e notifica all’EBA

Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

EBA – Orientamenti sugli obblighi di segnalazione e informativa a fini di vigilanza in conformità della “soluzione rapida” per il CRR in risposta alla pandemia di Covid-19

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 2 ottobre 2020, la traduzione in lingua italiana di un set di Orientamenti, dal titolo “Orientamenti sugli obblighi di segnalazione e informativa a fini di vigilanza in conformità della «soluzione rapida» per il CRR in risposta alla pandemia di Covid-19”.

Tali Orientamenti sono stati elaborati da EBA al fine di chiarire l’applicazione di determinati aggiustamenti (cd. “quick fix”) introdotti nell’ambito del quadro europeo sui requisiti patrimoniali delle banche (di cui al CRR e al CRR II) dal cd.“CRR quick fix” ossia il Regolamento (UE) 2020/873, del 24 giugno 2020, adottato in risposta alla pandemia da Covid-19.

Nel dettaglio, gli Orientamenti specificano le modalità di esecuzione relative:

  • alla segnalazione di vigilanza del rischio di credito, del rischio di mercato, dei fondi propri e del coefficiente di leva finanziaria;
  • all’informativa al pubblico (disclosure) sul coefficiente di leva finanziaria.

Gli Orientamenti si applicano dall’11 agosto 2020 al 27 giugno 2021.

Si precisa che, a livello nazionale, Banca d’Italia ha comunicato – con Comunicazione dell’8 settembre 2020 – di recepire gli Orientamenti con riferimento alle banche e ai gruppi bancari meno significativi, aggiornando le disposizioni della Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” alla prima occasione utile.

Orientamenti sugli obblighi di segnalazione e informativa a fini di vigilanza in conformità della «soluzione rapida» per il CRR in risposta alla pandemia di Covid-19

Emergenza COVID-19

Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari

IVASS – Proroga del termine per adempiere agli obblighi in materia di aggiornamento professionale degli intermediari

IVASS ha comunicato, il 1° ottobre 2020, di prorogare in via eccezionale – dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 – la scadenza per completare le ore di aggiornamento professionale obbligatorio previste per gli intermediari assicurativi.

Tale proroga fa seguito alle richieste da parte delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi di ridurre le ore di aggiornamento professionale obbligatorio ovvero di prorogare la scadenza, alla luce delle complessità organizzative conseguenti al periodo di lockdown e, più in generale, all’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Vista l’importanza dell’aggiornamento professionale ai fini della tutela del consumatore, l’Autorità ritiene che una proroga del termine per adempiere gli obblighi previsti dalla normativa vigente sia la soluzione adeguata a contemperare i vari interessi coinvolti.

Proroga del termine per adempiere agli obblighi in materia di aggiornamento professionale degli intermediari

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