A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Distribuzione Assicurativa (IDD)
Requisiti di POG (Product Oversight & Governance)
Documento dell’EIOPA sull’approccio di supervisione dei requisiti di POG
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato, in data 8 ottobre 2020, un documento dal titolo “EIOPA’s approach to the supervision of Product Oversight and Governance”.
Si tratta, in particolare, di un documento che presenta l’approccio dell’Autorità relativamente alla supervisione dell’implementazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi dei requisiti sul governo dei prodotti (cd. Product Oversight and Governance – POG) derivanti dalla Direttiva IDD (Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa).
Con il documento, EIOPA mira, infatti, a fornire maggiore chiarezza e supporto ai produttori e ai distributori di prodotti assicurativi per l’implementazione delle proprie policy e procedure di POG; l’Autorità, in particolare,intendegarantire l’adozione pratica di approcci incentrati sul consumatore sia nella fase di progettazione del prodotto che durante l’intero ciclo di vita del medesimo, anche nell’ambito della distribuzione del prodotto.
Nello specifico, EIOPA definisce le proprie aspettative di supervisione con riferimento alla valutazione dei seguenti aspetti:
- sviluppo e implementazione di sistemi e controlli adeguati per il processo POG e implementazione corretta degli accordi di distribuzione (Sezione 2);
- valutazione del target market di riferimento nel quale può essere distribuito il prodotto (Sezione 3);
- verifica (in ambiente di test) del prodotto assicurativo, tenuto conto degli interessi e delle esigenze dei clienti durante tutto il ciclo di vita del prodotto (Sezione 4);
- sviluppo di una strategia di distribuzione appropriata, tenuto conto del target market e delle caratteristiche dei prodotti (Sezione 5);
- monitoraggio e revisione dei prodotti per verificare che rimangano in linea con le caratteristiche e gli obiettivi del target market di riferimento (Sezione 6).
Si precisa, infine, che l’attività di supervisione dei requisiti POG è proporzionale e basata sul rischio (risk-based), tenendo conto dei diversi modelli di business adottati da parte di produttori e distributori, dimensione, livello di complessità del prodotto e caratteristiche del mercato di riferimento.
EIOPA’s approach to the supervision of product oversight and governance
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
EBA – Orientamenti sulle informative uniformi per l’IFRS 9 ai sensi del “CRR quick fix”
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 5 ottobre 2020, la traduzione in lingua italiana di un set di Orientamenti, dal titolo “Orientamenti recanti modifica agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea EBA/GL/2018/01 sulle informative uniformi ai sensi dell’articolo 473 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri allo scopo di garantire la conformità con le «soluzioni rapide» in materia di CRR in risposta alla pandemia di COVID-19”.
Tali Orientamenti sono stati elaborati da EBA al fine di chiarire l’applicazione di determinati aggiustamenti (cd. “quick fix”) introdotti nell’ambito del quadro europeo sui requisiti patrimoniali delle banche (di cui al CRR e al CRR II) dal cd.“CRR quick fix” ossia il Regolamento (UE) 2020/873, del 24 giugno 2020, adottato in risposta alla pandemia da Covid-19.
Nello specifico, gli Orientamenti apportano alcune modifiche mirate agli “Orientamenti EBA sulle informative uniformi ai sensi dell’articolo 473 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri” del 2018; l’obiettivo dell’Autorità è quello di tenere conto della proroga delle disposizioni transitorie per l’applicazione graduale dell’IFRS 9 introdotta con il sopramenzionato Regolamento (UE) 2020/873.
Gli Orientamenti si applicano dal 5 ottobre 2020 fino alla fine dei periodi transitori indicati negli articoli 468 e 473 bis del CRR (come modificati, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2020/873).
Si precisa che, a livello nazionale, Banca d’Italia ha comunicato – con Comunicazione dell’8 settembre 2020 – di recepire gli Orientamenti con riferimento alle banche e ai gruppi bancari meno significativi, aggiornando le disposizioni della Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” alla prima occasione utile.
Orientamenti recanti modifica agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea EBA/GL/2018/01 sulle informative uniformi ai sensi dell’articolo 473 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri allo scopo di garantire la conformità con le «soluzioni rapide» in materia di CRR in risposta alla pandemia di COVID-19
Emergenza COVID-19
Misure di sostegno per la stabilità dei mercati bancari e finanziari
CONSOB – Delibera n. 21525 del 7 ottobre 2020. Ulteriore proroga delle previsioni sul regime di trasparenza rafforzata per le comunicazioni delle partecipazioni societarie e le “dichiarazioni delle intenzioni”
Consob, tenuto conto della perdurante situazione di incertezza circa l’evolversi della situazione economico-finanziaria generata dal Covid-19, ha prorogato ulteriormente per un periodo di tre mesi – quindi fino al 13 gennaio 2021 (salvo revoca anticipata) – le disposizioni di cui alle Delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020 che prevedono, rispettivamente, un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda:
- la comunicazione all’Autorità delle partecipazioni rilevanti detenute dagli investitori in società ad azionariato particolarmente diffuso, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis del TUF;
- la comunicazione all’Autorità degli obiettivi di investimento (cd. “dichiarazioni delle intenzioni”) in caso di acquisizioni di partecipazioni in determinate società quotate ad azionariato diffuso, ai sensi dell’art. 120, comma 4-bis del TUF.
Delibera Consob n. 21525 del 7 ottobre 2020
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