A cura di Tommaso Tomaiuollo, Franco Boga and Giuseppe Fortunato
La Legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (“Decreto Semplificazioni”), ha differito dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per operare la rinuncia, su base volontaria, delle agevolazioni fiscali previste dalla cosiddetta “Tremonti Ambiente” (articolo 6, commi 13-19, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) da parte degli operatori che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal III, IV e V Conto Energia.
La scadenza del suddetto termine era stata fissata al 30 giugno 2020 dall’art. 36 del Decreto n. 124/2019 (“Decreto Fiscale”). Tale ultima disposizione aveva infatti introdotto la possibilità di operare, anche in caso di contenziosi pendenti, la suddetta rinuncia istituendo di fatto una sorta di “sanatoria” per quei contribuenti che avevano cumulato le agevolazioni fiscali previste dalla Tremonti Ambiente con gli ultimi tre Conti Energia.
Successivamente, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 114266 pubblicato in data 9 marzo 2020, aveva stabilito le modalità operative da seguire per operare la rinuncia alle agevolazioni previste dalla “Tremonti Ambiente”; in sintesi, secondo il suddetto Provvedimento, il contribuente, per avvalersi della possibilità offerta dall’art. 36 del Decreto Fiscale, avrebbe dovuto effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2020. Si segnala che il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato impugnato davanti al TAR del Lazio il quale – in attesa del regolamento di giurisdizione proposto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (“GSE”) davanti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione – aveva sospeso il giudizio constatando che l’avvenuta proposizione del regolamento di giurisdizione precludeva l’esame della domanda cautelare proposta in relazione alla prospettata illegittimità costituzionale del divieto di cumulo previsto dall’art. 36 del Decreto Fiscale. Recentemente il Consiglio di Stato Sez. IV, con l’Ordinanza n. 4349 del 20 luglio 2020, ha ordinato al TAR del Lazio di pronunciarsi sulla domanda cautelare in quanto “in pendenza del regolamento di giurisdizione non è processualmente preclusa al giudice amministrativo la decisione sulla tutela cautelare richiesta”.
Per effetto dell’introduzione, in sede di conversione in Legge, del comma 8-ter all’art. 56 del Decreto Semplificazioni, ora i contribuenti che vorranno rinunciare alle agevolazioni previste dalla “Tremonti Ambiente”, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 36 del Decreto Fiscale, potranno farlo presentando la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020.
Testualmente il comma 8-ter dell’art. 56 del Decreto Semplificazioni prevede la proroga del solo termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate al 31 dicembre 2020, ma troverebbe scarsa applicazione e ragione d’essere senza la conseguente posticipazione anche del termine per il pagamento delle somme dovute (adempimento previsto dall’articolo 36, comma 2, Decreto Fiscale).
Di conseguenza, in caso di cumulo tra la “Tremonti Ambiente” e le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, qualora i contribuenti intendano avvalersi della possibilità offerta dall’art. 36 del Decreto Fiscale, dovranno effettuare entro il 31 dicembre 2020 i seguenti adempimenti:
- presentare la Comunicazione per la restituzione della “Tremonti Ambiente” nella quale dovrà essere indicata l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l’assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi stessi (articolo 36, commi 3 e 4, Decreto Fiscale);
- procedere al pagamento della somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla “Tremonti Ambiente”, l’aliquota d’imposta pro tempore vigente (articolo 36, comma 2, Decreto Fiscale).
Vale la pena di ricordare che la cumulabilità dell’agevolazione “Tremonti Ambiente” con le tariffe incentivanti previste dal III, IV e V Conto Energia rappresenta una vexata quaestio ancora oggi dai confini tutt’altro che definiti. In sintesi, la Comunicazione del GSE del 22 novembre 2017 aveva stabilito il divieto di cumulo. Tuttavia, il TAR del Lazio, con le sentenze n. 6784/2019 e n. 6785/2019, aveva accolto le censure dei ricorrenti ed annullato il comunicato del GSE del 22 novembre 2017 (per ulteriori dettagli si rimanda alla newsletter dell’11 giugno 2019 disponibile al seguente link www.pwc-tls.it/it/publications/assets/docs/tls-newsalert-11062019.pdf). Anche la recente sentenza della CTR di Milano (n. 173 del 24 gennaio 2020) si era espressa a favore del cumulo. Pertanto, si raccomanda un’attenta e ponderata valutazione circa l’opportunità di avvalersi della sanatoria prevista dalla disposizione di cui all’art. 36 del Decreto Fiscale (anche in attesa delle pronunce del TAR Lazio e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione prima menzionate).
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