A cura di Giulia Spalazzi e Valentina Panettella
Con il Messaggio n. 3653, l’INPS ha chiarito che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i cosiddetti lavoratori fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma rappresentano mere situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività.
Ne discende che non sarà possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale per Covid-19 continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio (lavoro agile o smart working, telelavoro, etc.).
Viceversa, in caso di malattia da Covid-19 conclamata (art. 26, comma 6) e in presenza di un provvedimento sanitario che prescriva la quarantena, il lavoratore temporaneamente incapace al lavoro avrà diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
In carenza di un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, non sarà dunque possibile procedere con il riconoscimento della tutela prevista ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, neanche nel caso di assenza dal lavoro a seguito di un’eventuale ordinanza emessa dall’autorità amministrativa locale che disponga il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio (al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia), né laddove un lavoratore, assicurato in Italia e recatosi all’estero, sia stato oggetto di un provvedimento di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero.
L’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 è, pertanto, riconosciuto solo innanzi a un procedimento posto in essere dalle preposte autorità sanitarie italiane.
Il principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, che fa sì che quando il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione venga meno la possibilità di poter richiedere la malattia, considerata l’equiparazione delle tutele prevista ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 alla malattia e alla degenza ospedaliera, opererà anche in questo caso, essendo tali tutele incompatibili tra loro.
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