A cura di Carlo Romano, Maurizio Foti e Giulia Faustini
Il legislatore con l’ultimo Decreto-Legge n. 129/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 ed entrato in vigore il 21 ottobre 2020, di seguito anche “Decreto”) ha emanato delle disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Più precisamente, con tale Decreto sono state apportate alcune modifiche all’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) che disciplina la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione.
Pagamento di cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Tale Decreto ha anzitutto esteso il termine di sospensione delle attività degli Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2020 (originariamente fissato al 15 ottobre 2020). Nello specifico, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi, dagli accertamenti esecutivi doganali, dalle ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e dagli accertamenti esecutivi degli enti locali. Tali pagamenti sono sospesi fino alla fine dell’anno e dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, ovverosia entro il 31 gennaio 2021. A tal proposito, si evidenzia che è possibile richiedere in alcuni casi una rateizzazione (entro il 31 gennaio 2021, come indicato nella risposta alla F.A.Q. n. 5 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione) per il pagamento delle somme oggetto di sospensione.
Si ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 25/E del 20 agosto 2020 sono da ritenersi sospesi nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 (prima 15 ottobre 2020) la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo) afferenti a carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo e le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/avvisi di addebito/atti esecutivi e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione. Si evidenzia, infine, la risposta alla F.A.Q. n. 10 pubblicata a seguito del nuovo Decreto di ottobre sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con cui quest’ultima ha precisato che, con riferimento ad una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020, non potrà essere attivata alcuna nuova procedura cautelare o esecutiva.
Decadenza dai piani di dilazione
L’art. 68 del Decreto Cura Italia, come noto, ha previsto la decadenza dai piani di dilazione dei pagamenti dopo il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (rispetto alle 5 rate previste dalla normativa ordinaria). Tale previsione riguarda, tuttavia, soltanto le rateizzazioni accordate per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e le richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2020 (tale termine, prima delle modifiche introdotte dal Decreto di ottobre, era fissato al 15 ottobre 2020).
Proroga di 12 mesi dei termini di prescrizione e decadenza
Con l’introduzione da parte del Decreto di ottobre del nuovo comma 4-bis all’art. 68 del Decreto Cura Italia, è stata inoltre prevista – con riferimento ai carichi (relativi alle entrate tributarie e non) affidati all’Agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti (8 marzo – 31 dicembre 2020) – una proroga di dodici mesi dei termini di decadenza e prescrizione, in scadenza nel 2021, per la notifica delle cartelle di pagamento. Per la notifica di tali cartelle di pagamento l’Agente della riscossione avrà, quindi, tempo fino al 31 dicembre 2022.
Per quanto riguarda invece le cartelle di pagamento in scadenza nel 2020, lo stesso comma 4-bis ha previsto che i termini di prescrizione e decadenza per la notifica delle stesse godano della proroga biennale di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015. Pertanto, anche per la notifica di tali cartelle di pagamento l’Agente della riscossione avrà tempo fino al 31 dicembre 2022.
Il Decreto fa, tuttavia, salvo quanto previsto dall’art. 157, comma 3, del D.L. 34/2020 (di seguito anche “Decreto Rilancio”), che prevede già una proroga di un anno del termine di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento (ex art. 25, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 602/1973) derivanti: i) dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 presentate nell’anno 2018; ii) dalle dichiarazioni dei sostituti di imposta ex artt. 19 e 20 del D.P.R. 917/1986 presentate nel 2017; iii) dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 presentate negli anni 2017 e 2018.
Pignoramenti su stipendi e pensioni
L’art. 1, comma 2, del Decreto ha disposto, inoltre, la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di acquiescenza.
Fino al 31 dicembre 2020, quindi, sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dagli Agenti della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati (ad esempio, nel caso di pignoramento dello stipendio, il datore di lavoro non potrà effettuare le trattenute fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore riprenderanno ad operare.
“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
Il Decreto non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” (già oggetto di modifica normativa ad opera del Decreto Rilancio) e, quindi, il termine ultimo entro il quale i contribuenti (in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019) possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative rimane fissato al 10 dicembre 2020 (senza nessun giorno di ritardo).
Invece, per i contribuenti decaduti dai benefici della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal Decreto Rilancio, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973) per le somme ancora dovute.
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