Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Crowdfunding

Nuovo quadro normativo europeo sul crowdfunding

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE del framework regolamentare sui fornitori di servizi di crowdfunding

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 ottobre 2020 sono state pubblicate le nuove disposizioni legislative europee in materia di crowdfunding, nello specifico:

  • Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937 (cd. “Regolamento sul crowdfunding”);
  • Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Il nuovo quadro normativo sul crowdfunding – che rientra nell’ambito del progetto dell’Unione dei mercati dei capitali – consiste in norme armonizzate a livello europeo che hanno l’obiettivo di facilitare ai cd. titolari di progetti di crowdfundingl’accesso a nuove fonti di finanziamentoalternative ai canali bancari, tramite l’utilizzo di piattaforme di crowdfunding, ossia sistemi informatici pubblicamente accessibili basati su internet, gestiti o amministrati da fornitori di servizi di crowdfunding.

Le nuove norme riguardano le campagne di crowdfunding fino a 5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi, eliminano gli ostacoli che impediscono alle piattaforme di crowdfunding di prestare i propri servizi a livello transfrontaliero e forniscono un elevato livello di tutela degli investitori; vengono, in tal modo, uniformate le norme in materia di crowdfunding di tutti i paesi europei, attualmente molto diverse tra loro.

In particolare, il Regolamento sul crowdfunding stabilisce norme armonizzate in materia di autorizzazione, operatività e vigilanza dei fornitori europei di servizi di crowdfunding, definendo requisiti uniformi e proporzionati riguardanti: la prestazione di servizi di crowdfunding e i requisiti organizzativi e operativi per i fornitori di tali servizi (Capo II); l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding (Capo III); gli obblighi in materia di tutela degli investitori (Capo IV); le comunicazioni di marketing spettanti ai fornitori di servizi di crowdfunding (Capo V).

Vengono, inoltre, disciplinati i poteri delle Autorità competenti e di ESMA (Capo VI); le sanzioni e le misure amministrative che gli Stati membri devono applicare in caso di violazioni (Capo VII); gli atti delegati che dovranno essere adottati dalla Commissione (Capo VIII) e le disposizioni finali, il periodo transitorio previsto, l’entrata in vigore e l’applicazione (Capo IX).

Si precisa che ai sensi delle nuove norme, i soggetti autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/110/UE o delle Direttive CRD IV (Direttiva 2013/36/UE), MiFID II (Direttiva 2014/65/UE), PSD 2 (Direttiva (UE) 2015/2366) che intendono fornire servizi di crowdfunding, sono soggetti ad una procedura di autorizzazione semplificata; in particolare essi non dovranno presentare all’Autorità documenti o elementi di prova che siano già stati precedentemente forniti.

Inoltre, il Regolamento apporta una modifica mirata al cd. Regolamento Prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129) al fine di esentare le offerte di crowdfunding dall’obbligo di pubblicare il prospetto; viene, inoltre, disposta un’integrazione alla cd. Direttiva sul whistleblowing (Direttiva (UE) 2019/1937) al fine di renderla applicabile anche alla segnalazione delle violazioni del Regolamento sul crowdfunding.

La Direttiva (UE) 2020/1504, invece, modifica l’art. 2 “Esenzioni” della Direttiva MiFID II al fine di escludere i fornitori di servizi di crowdfunding (autorizzati ai sensi del Regolamento sul crowdfunding) dall’ambito di applicazione della stessa. 

Il Regolamento e le misure di recepimento della Direttiva (che gli Stati membri devono adottare entro il 10 maggio 2021) si applicano a decorrere dal 10 novembre 2021.

Tuttavia, il Regolamento prevede un periodo transitorio – valido fino al 10 novembre 2022 – entro il quale i fornitori di servizi di crowdfunding possono continuare a prestare servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale applicabile.

Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937

Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

Fondi comuni di investimento

Fondi di investimento alternativi (FIA)

Consultazione della Commissione europea preliminare alla revisione della Direttiva GEFIA

La Commissione europea ha pubblicato, in data 22 ottobre 2020, un documento di consultazione dal titolo “Public consultation on the review of the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).

Si tratta del documento di consultazione attraverso il qualela Commissione europea intende raccogliere pareri da parte di tutti i portatori di interesse sulle attuali norme comunitarie relative ai fondi di investimento alternativi (cd. FIA) derivanti dalla Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (cd. Direttiva GEFIA), in vigore dal 2013.

La Commissione, in particolare, intende valutare come rafforzare ed efficientare il mercato dei FIA tutelando gli investitori e garantendo, nel contempo, la stabilità dell’intero sistema finanziario globale; in tal senso l’Autorità si basa sulla Relazione che la stessa ha elaborato a giugno 2020sulla valutazione dell’applicazione e dell’ambito di applicazione della Direttiva GEFIA alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione della Direttiva.

Pertanto, con la consultazione la Commissione mira a raccogliere feedback da parte di tutti i portatori di interesse – in particolare, gestori di fondi di investimento e imprese di investimento, distributori di FIA, investitori e associazioni di tutela degli investitori – con riferimento ad aspetti quali:

  • funzionamento del quadro normativo dei FIA e dei relativi gestori, ambito di applicazione e requisiti di autorizzazione;
  • tutela degli investitori, tenuto conto delle categorie di investitori definite dalla Direttiva MiFID II (Direttiva 204/65/UE).

Nel dettaglio, il documento di consultazione è strutturato sotto forma di questionario;è possibile partecipare alla consultazione rispondendo al questionario “breve” composto da 3 domande riguardanti il funzionamento generale del regime dei FIA e 14 domande riguardanti la tutela degli investitori oppure rispondendo al questionario “esteso” composto da 102 domande riguardanti aspetti più tecnici della materia.   

Sulla base dei feedback ricevuti la Commissione elaborerà una proposta legislativa di revisione vera e propria, che potrebbe anche indurre l’Autorità ad adeguare le norme sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di cui alla Direttiva 2009/65/CE (cd. Direttiva OICVM).

È possibile partecipare alla consultazione fino al 29 gennaio 2021.

Public consultation on the review of the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

Fondi comuni di investimento

Fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF)

Consultazione della Commissione europea preliminare alla revisione del Regolamento ELTIF

La Commissione europea ha pubblicato, in data 19 ottobre 2020, un documento di consultazione dal titolo “Public consultation on the review of the European long-term investment funds (ELTIF) regulatory framework.

Si tratta del documento di consultazione attraverso il qualela Commissione europea intende raccogliere pareri da parte di tutti i portatori di interesse sulle attuali norme comunitarie relative ai fondi di investimento europei a lungo termine (cd. ELTIF) derivanti dal Regolamento (UE) 2015/760 (cd. Regolamento ELTIF).

La revisione del quadro legislativo dei fondi ELTIF è stata annunciata dalla Commissione europea nel suo nuovo “Piano d’Azione sull’Unione dei mercati dei capitali” pubblicato a settembre 2020; infatti, tra le misure volte a rendere i finanziamenti maggiormente accessibili per le imprese al fine di sostenere una ripresa economica verde, digitale e inclusiva, la Commissione ha incluso la revisione del Regolamento ELTIF, prevista per il terzo trimestre del 2021 e basata sui risultati di una preliminare consultazione pubblica (di cui alla presente).

I fondi ELTIF sono veicoli di investimento a lungo termine che canalizzano finanziamenti a favore di imprese non quotate in borsa, PMI quotate e progetti infrastrutturali in ambito sociale, dei trasporti e dell’energia sostenibile al fine di sostenere la crescita verde; tuttavia, si è rilevato che dal 2015 ad oggi sia stato lanciato sul mercato europeo soltanto un piccolo numero di tali fondi.

Pertanto, la Commissione ritiene necessario rivedere il quadro legislativo dei fondi ELTIF per facilitarne e incentivarne l’adozione e, di conseguenza, canalizzare maggiori finanziamenti, anche provenienti da investitori al dettaglio, verso l’economia reale dell’Unione.

Nel dettaglio, il documento di consultazione è strutturato sotto forma di questionario;è possibile partecipare alla consultazione rispondendo al questionario “breve” composto da 6 domande riguardanti il funzionamento generale dei fondi ELTIF oppure rispondendo al questionario “esteso” composto da 42 domande riguardanti aspetti più specifici della materia.   

Sulla base dei feedback ricevuti la Commissione elaborerà una proposta legislativa di revisione vera e propria.

È possibile partecipare alla consultazione fino al 19 gennaio 2021.

Public consultation on the review of the European long-term investment funds (ELTIF) regulatory framework

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Soggetti inclusi nel perimetro

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131.

Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 recante il “Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”.

Il DPCM è stato elaborato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto-legge sulle disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto-legge n. 105/2019 convertito dalla Legge n. 133/2019) che introduce disposizioni volte ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato.

Tali soggetti sono operanti in settori di attività definiti dal DPCM stesso tra cui rientra il settore dell’economia e finanza.

In particolare, il nuovo Regolamento definisce:

  1. le modalità e i criteri procedurali di individuazione delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal Decreto-legge n. 105/2019 (si veda il Capo II del Regolamento);
  2. i criteri che tali soggetti devono considerare per la predisposizione e l’aggiornamento, con cadenza almeno annuale, degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza (si veda il Capo III del Regolamento).

L’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al punto (1) è effettuata dai pertinenti Ministeri per ciascun settore di attività indicato dal DPCM; una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta iscrizione nell’elenco (che rimane riservato), tali soggetti hanno sei mesi di tempo per fornire la lista dei beni ICT alla struttura competente della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni del Regolamento sono in vigore dal 5 novembre 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131. Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133

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