Detrazione IVA dubbia per il toll manufacturer che importa beni di terzi

A cura di Stefano Luigi Airaghi e Federico Peterlini

Con l’Ordinanza dell’8 ottobre 2020, emessa in riferimento alla causa C-621/19 (Weindel Logistik Service), la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ribadendo i principi già espressi in precedenti sentenze emesse sul medesimo argomento (ex multis, sentenza del 14 settembre 2017, causa C-132/16, Iberdrola e sentenza del 25 giugno 2015, causa C-187/14, DSV Road A/S), si è espressa in merito alla detraibilità dell’IVA all’importazione per beni non di proprietà dell’importatore.

In particolare, il caso oggetto dell’ordinanza è relativo alla Weindel Logistik Service, una società slovacca attiva nel campo dei servizi di ricondizionamento che, nel corso dello svolgimento della propria attività, ha importato in Slovacchia alcuni beni da ricondizionare rimasti di proprietà del proprio cliente svizzero.

Una volta importati, i beni sono stati “rimpacchettati” in Slovacchia dalla Weindel Logistik Service e consegnati in altri Stati Membri dell’Unione Europea o esportati in paesi terzi.

Le fatture emesse da Weindel Logistk Service al proprio cliente svizzero sono state emesse solamente in riferimento ai servizi di “rimpacchettamento” resi e non anche ai beni importati.

In tali circostanze, seppur rimandando al giudice nazionale il compito di verificare se Weindel fosse effettivamente intervenuta solamente in qualità di prestatore di servizi senza aver acquisito la proprietà dei beni o sostenuto i costi dell’importazione, con l’ordinanza in questione la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha confermato che la direttiva 2006/112/CE debba essere interpretata nel senso che la stessa non garantisce il diritto all’esercizio della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad un importatore che, come nel caso di specie, non possegga i beni come proprietario e posto che i costi dell’importazione a monte siano inesistenti o non siano incorporati nel prezzo di specifiche operazioni a valle o nel prezzo di beni e servizi forniti dal soggetto passivo nel corso della sua attività economica.

Da un punto di vista italiano, giova ricordare che in passato, in più di un’occasione, l’Agenzia delle Entrate ha consentito la detraibilità dell’IVA all’importazione per beni non di proprietà dell’importatore in scenari in cui era stato ravvisato un nesso diretto ed immediato tra l’importazione effettuata a monte e l’attività esercitata a valle dall’importatore non proprietario dei beni (in particolare, si vedano le risoluzioni n. 96/E/2007 e n. 346/E/2008 e la risposta all’interpello n. 6, dell’11 gennaio 2019). I chiarimenti forniti dall’Amministrazione sono sostanzialmente allineati alla recente Giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Alla luce di quanto sopra, al fine di valutare correttamente le possibili implicazioni in termini di detraibilità dell’IVA in presenza di importazioni non effettuate dai proprietari dei beni, ed in particolare nel caso in cui l’importatore agisca da lavorante (i.e. ”toll manufacturer”), risulta opportuno analizzare accuratamente le caratteristiche dell’operazione e verificare la sussistenza o meno delle condizioni richieste per la detrazione dell’imposta a fronte di tutti i chiarimenti sino ad oggi forniti.

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Stefano Luigi Airaghi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Tax Manager