“Decreto Ristori”: le principali novità giuslavoristiche

A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi e Alessandro Ferrari

Il c.d. “Decreto Ristori” (D.L. n. 137, 28 Ottobre 2020) – approvato dal Consiglio dei ministri durante la seduta n. 69 del 27 ottobre – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In materia giuslavoristica, le più importanti novità spaziano dalla possibilità per le imprese di beneficiare (al ricorrere di determinate condizioni) di ulteriori 6 settimane di cassa integrazione con causale Covid-19; alla proroga del divieto di licenziamento (salvo particolari situazioni aziendali) fino al 31 gennaio 2021; all’esonero del versamento dei contributi previdenziali a favore di alcuni datori di lavoro, per un periodo massimo di 4 mesi.

Nel dettaglio, con riferimento al trattamento di cassa integrazione con causale Covid-19, i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento in esame per il periodo di nove settimane previsto dal c.d. “Decreto Agosto”, nonché quelli appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività, possono presentare (all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa) domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione per una durata massima di sei settimane nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Quanto al contributo addizionale per accedervi, questo sarà calcolato raffrontando il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, ed il relativo importo sarà i) pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; ii) pari al 18% della retribuzione globale, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato; iii) non dovuto a) dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%; b) dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019; e c) dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

Sotto altro profilo, il “Decreto Ristori” specifica che fino al 31 gennaio 2021 restano preclusi i) l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, nonché quelle già avviate al 23 febbraio (fatte salve le ipotesi in cui il personale licenziato sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore); e ii) il recesso dai rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le eventuali procedure in corso). Fermo quanto sopra, viene tuttavia specificato che le dette preclusioni e le sospensioni non si applicano i) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi un trasferimento d’azienda; ii) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; iii) in caso di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione; ed infine iv) in caso di licenziamenti riguardanti i settori non compresi nel ramo d’azienda eventualmente soggetto ad esercizio provvisorio.

Come anticipato, infine, per i datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono il trattamento di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

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