A cura di di Roberto Colatorti, Flaminia Ferrucci e Rubina Fagioli
Il Decreto-Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. “Decreto Ristori”, di seguito in breve anche “Decreto”), entrato in vigore il 29 ottobre 2020 con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fissa importanti misure di sostegno per lo spettacolo, settore fortemente colpito dalle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. Le misure del Decreto Ristori si vanno ad aggiungere in parte a quelle adottate con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 1, del Decreto Ristori riconosce un contributo a fondo perduto agli operatori appartenenti al mondo dello spettacolo che, al 25 ottobre 2020, siano in possesso di una partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633/1973, dichiarino di svolgere prevalentemente una delle attività identificate con i codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto stesso (successivi decreti ministeriali potranno individuare ulteriori codici ATECO). Il contributo non spetta a coloro che hanno attivato la partita IVA solo a partire dal 25 ottobre 2020. A titolo esemplificativo potranno usufruire del contributo a fondo perduto i soggetti IVA che svolgono: (i) attività di proiezione cinematografica (codice 591400); (ii) attività nel campo della recitazione (900101); (iii) altre rappresentazioni artistiche (codice 900109); (iv) attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice 591300); (v) gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice 900400); (vi) noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice 773994) ovvero altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice 900209).
Come già previsto dall’articolo 25, comma 6, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Ristori riconosce che il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019, avuto riguardo alla data di effettuazione dell’operazione di prestazione dei servizi. Il contributo in esame spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti riportati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Inoltre, la platea dei beneficiari include anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato).
Per i soggetti che già avevano beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 25 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 del Decreto Ristori all’ammontare del contributo riconosciuto in precedenza. In relazione alle attività del settore dello spettacolo, l’ulteriore contributo a fondo perduto è pari al 200% del contributo a fondo perduto riconosciuto in precedenza.
Per i soggetti che non hanno in passato già usufruito della sopra detta agevolazione, il contributo a fondo perduto viene erogato previa presentazione della domanda da trasmettere entro i termini e secondo le modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Anche in tal caso, il contributo è determinato come quota (200% per le attività del settore dello spettacolo) del valore del contributo calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa. Per il calcolo dell’ammontare del contributo si rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34/2020.
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Un’ulteriore misura è contenuta nell’articolo 8 del Decreto, secondo cui alle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 – indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019 – è riconosciuto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda. Tale credito, cedibile al proprietario dell’immobile locato, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro e che abbiano subito un calo del fatturato almeno del 50%.
Infine, sotto un altro profilo, l’articolo 9 del Decreto Ristori prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU per il 2020 (misura peraltro già introdotta dal decreto-legge n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”), per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nel già menzionato Allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vi sono esercitate.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Senior Manager
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Manager