Nuovi codici per il campo nella fattura elettronica .XML, obbligo oppure facoltà?

A cura di Andrea Werner Beilin e Lorenzo Pirola

Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99922/2020, pubblicato il 28/02/2020, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche relative alla fattura elettronica .XML.

Tali specifiche sono già in vigore su base facoltativa (dal 1° ottobre 2020) e diventeranno obbligatorie dal 1° gennaio 2021.

L’aggiornamento concerne l’ampliamento dei valori utilizzabili per i campi <Natura>, <TipoDocumento>, <TipoRitenuta>, e <ModalitaPagamento>.

Con il presente documento, proviamo a dare una risposta ad uno dei principali dubbi che affligge gli operatori del settore: l’invio allo SdI delle fatture/autofatture con i nuovi tipi documento sarà un obbligo oppure una facoltà dal 1° gennaio 2021?

Nuovi tipi documento

I nuovi tipi documento previsti dall’Agenzia delle Entrate sono:

  • TD16 da utilizzare in caso di integrazione fattura reverse charge interno;
  • TD17 da utilizzare in caso di integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 da utilizzare in caso di integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 da utilizzare in caso di integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;      
  • TD21 da utilizzare in caso di autofattura per splafonamento;    
  • TD22 da utilizzare in caso di estrazione beni da Deposito IVA; 
  • TD23 da utilizzare in caso di estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA;
  • TD24 da utilizzare in caso di fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. A);                                             
  • TD25 da utilizzare in caso di fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. B);
  • TD26 da utilizzare in caso di cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);       
  • TD27 da utilizzare in caso di fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
Tipi documento per operazioni soggette al cd. Reverse charge “esterno” – TD17, TD18 e TD19

Il reverse charge “esterno” si riferisce, genericamente, agli acquisti di beni/servizi da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia per cui è necessaria l’emissione di un’autofattura (nel caso di fatture emesse da soggetti non residenti nell’Unione Europea) oppure l’integrazione della fattura ricevuta (nel caso di fatture emesse da soggetti residenti all’interno dell’Unione Europea).

Sulla base del quadro normativo ad oggi esistente, l’invio a SdI delle fatture riportanti i nuovi tipi documento riferiti al reverse charge esterno non dovrebbe essere obbligatorio, anche dopo il 1° gennaio 2021.

Infatti, in assenza di specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, è ragionevole ritenere che i contribuenti potranno continuare a trasmettere il c.d. “esterometro” in luogo dell’invio a SdI dell’autofattura/documento integrativo.

Occorre infatti ricordare che l’aggiornamento delle nuove specifiche tecniche non ha modificato il quadro normativo esistente che prevede l’esclusione dalla fatturazione elettronica per le operazioni effettuate con controparti non residenti in Italia. In particolare:

  • il perimetro soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica .XML disciplinato dall’art. 1 del d. Lgs. 127/2015, resterà lo stesso: tale obbligo ricade solo sulle operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia; e
  • il c.d. “esterometro”, di cui all’art. 1 comma 3 bis, d. Lgs. 127/2015, resterà in vigore anche dopo il 1° gennaio 2021. Pertanto, il cd. “esterometro”, come in passato, sarà obbligatorio salvo non sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica tramite SdI.

Sulla base di quanto sopra, è ragionevole ritenere che l’invio a SdI dei documenti relativi alle operazioni in reverse charge esterno, non sia un obbligo, bensì una facoltà esercitabile nel caso in cui si volesse evitare l’invio dell’esterometro sul lato passivo.

In quest’ultimo caso (invio a SdI dell’autofattura/documento integrativo) sarà necessario utilizzare i nuovi tipi documento e seguire le istruzioni di compilazione fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14/E/2019.

Tipi documento per operazioni soggette al cd. Reverse charge “interno” – TD16

Il reverse charge “interno” si riferisce, genericamente, agli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti, stabiliti o registrati ai fini IVA in Italia per cui l’IVA è assolta dal cessionario/committente mediante il meccanismo dell’inversione contabile. Si tratta delle operazioni di cui all’art. 17 comma 5 e 6 e l’art. 74 commi 7 e 8 del d.P.R. n. 633/72.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/E/2019, nell’ipotesi di reverse charge “interno”, la fattura, di norma, viene ricevuta per il tramite del SdI ed il cessionario/committente, stante l’immodificabilità della fattura elettronica ricevuta, è tenuto a predisporre un documento separato, da allegare alla fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della fattura stessa.

L’invio a SdI del documento integrativo non dovrebbe essere obbligatorio, anche dopo il 1° gennaio 2021.

Infatti, come indicato dalle FAQ relative alla fatturazione elettronica pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate (link), tale documento “non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI, ma se l’operatore vuole inviarlo al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione”.

Quanto sopra dovrebbe essere condivisibile anche dopo il 1° gennaio 2021.

L’aggiornamento delle nuove specifiche tecniche non ha, infatti, modificato il quadro normativo esistente e le relative interpretazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria. La fattura elettronica, relativa all’operazione in reverse charge (con l’indicazione dell’apposito codice natura), resterebbe quella trasmessa dal cedente/prestatore al SdI, come previsto dall’art. 1, d.lgs n. 127/2015 e dalla sopra-menzionata FAQ.

L’invio a SdI del documento integrativo potrebbe essere valutato, ad esempio, per usufruire del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate.  In tal caso, sarà necessario utilizzare il nuovo tipo documento TD16 e seguire le regole di compilazione previste dalle nuove specifiche tecniche.

Altri codici <TipoDocumento>

Differentemente da quanto esposto per le operazioni in reverse charge, l’invio al SdI delle fatture riportanti gli altri codici tipo documento dovrebbe essere obbligatorio (qualora ne ricorra la casistica).

In particolare, trattasi dei codici:

  • TD21 – autofattura per splafonamento;             
  • TD22 – estrazione beni da Deposito IVA;          
  • TD23 – estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA;
  • TD24 – fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. A);                                       
  • TD25 – fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. B);
  • TD26 – cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);
  • TD27 – fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Tali tipi documento, infatti, si riferiscono ad operazioni per cui è già obbligatorio l’invio della fattura a SdI e, conseguentemente, tale obbligo dovrebbe restare in vigore anche dopo il 1° gennaio 2021.

Considerazioni finali

Considerato l’impatto rilevante relativo all’implementazione dei nuovi codici <TipoDocumento> nei sistemi informativi aziendali e le differenti interpretazioni degli operatori del settore a riguardo dell’obbligatorietà delle modifiche descritte in questo breve documento, sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenisse con un chiarimento a riguardo.

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